Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti.
Con il decreto previsto dal precedente comma saranno altresi' determinate la misura del predetto contributo e le modalita' per la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la concessione di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti.
Con il decreto previsto dal precedente comma saranno altresi' determinate la misura del predetto contributo e le modalita' per la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di cui agli articoli seguenti.