Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11184/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
GiudiceDott. Valentina Di Peppe
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 22/03/2024 promossa da
1) Parte 1
Data e luogo di nascita: il 15/10/1976 a MILANO (MI)
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]30 20099 SESTO SAN GIOVANNI ITALIA con l'Avv. MAZZOCCA DONATELLA elettivamente domiciliato CORSO MAGENTA, 96 20123
MILANO
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1 data e luogo di nascita: 07/08/1974 a CATANIA
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]4 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. MOLFINO STEFANO elettivamente domiciliato CORSO PORTA ROMANA, 120
20122 MILANO
Parte convenuta con i seguenti figli: PE 1 nato il 18.12.2011 e PE_2 nato il 26.6.2013
Controparte 2Con comunicazione all' MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data
10.4.2024
OGGETTO: Parte_2
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 6.5.025 le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande.
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 05/12/2015(anno 2015 atto n.
1867 reg. I R. 01 parte serie).
Dal matrimonio sono nati i seguenti PE 1 nato il [...] e PE 2 nato il [...].
Con sentenza parziale n. 5512/2021 del 25.6.2021 il Tribunale di Tribunale Ordinario di
Milano ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Con successiva sentenza n. 9532/2022 il Tribunale di Milano ha addebitato la separazione ad Parte 1 affidato i figli in maniera condivisa ad entrambi i genitori, assegnato la casa famigliare di Milano Via Bellerio 4 alla sig.ra CP_1 regolamentato le frequentazioni tra padre e figli, confermato l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della prole con il versamento dell'importo di € 1800,00 mensili da rivalutarsi secondo indici istat ( prima rivalutazione dicembre 2021) dando atto che il padre sosterrà le spese relative al mutuo acceso sulla casa famigliare di sua proprietà, oltre al pagamento delle utenze e delle spese condominiali, provvedendo altresì al pagamento delle spese della scuola primaria presso le Orsoline frequentata da PE_2 compressive di mensa ed extra e al 50% delle spese per retta, mensa scolastica, accessori richiesti dal plesso scolastico oltre a sport o stages estivi frequentati all'interno della scuola privata frequentata dal figlio PE 1 . Venivano altresì poste a carico del padre le ulteriori spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano, per la quota del
70% rimanendo a carico della madre la quota del 30%.
Parte_1 ha chiesto a questoCon ricorso iscritto a ruolo in data 22/03/2024
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio chiedendo la conferma del provvedimento di affidamento condiviso dei figli minor, l'assegnazione della casa famigliare alla madre, la regolamentazione dei diritti di visita. Sotto il profilo economico chiedeva che venisse ridotto ad €
1200,00 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare a titolo di contributo il mantenimento di Per 1 ed PE_2 oltre al pagamento del 70% delle spese extra assegno ai medesimi riferibili con obbligo per il medesimo di continuare a corrisponde le spese relative al mutuo della casa famigliare e il 50% delle spese delle spese delle scuole secondarie private frequentate dai figli
ノControparte_1 ritualmente costituitasi in giudizio, nulla opponeva con riferimento alla domanda di divorzio avanzata dal ricorrente alla quale invero aderiva. Insisteva per la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza n. 9532/2022 e, considerate le accresciute esigenze dei figli, chiedeva che venisse elevato ad € 2000,00 mensili l'assegno che il ricorrente doveva ritenersi obbligato a versare per il loro mantenimento oltre al 70% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano rimanendo ad integrale carico del padre le spese della scuola privata frequentata dai figli.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc del 26.11.2024, sentite le parti, ed stato esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione il Giudice delegato si riserva.
Con successiva ordinanza del 2.1.2025 così disponeva ..... Ciò posto deve confermarsi l'affido condiviso dei minori ed il loro collocamento presso la madre cui è assegnata la casa coniugale sita a Milano via Bellerio n 4, anche ai fini della residenza anagrafica.
Deve darsi atto che le parti hanno chiesto, per quanto riguarda la frequentazione delle visite padre/figli, la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di seprazione. Le parti non hanno invece trovato nessun accordo - in realtà per una più ferma opposizione del sebbene invitati più volte dal Tribunale che reitera l'esortazione, sulla quantificazione Pt 1 - dell'assegno perequativo paterno al mantenimento ordinario dei minori.
Il ricorrente, invero, insiste per una notevole riduzione del contributo previsto dalla sentenza di separazione, adducendo una contrazione reddituale che giustificherebbe una modifica del quantum che vorrebbe cristallizzare in € 1.200,00 in luogo degli attuali € 1.800,00 (da rivalutarsi all'attualità). Di contro la CP_1 evidenziando le attuali accresciute esigenze dei minori, entrati nell'età adolescenziale, vorrebbe venisse aumentato ad € 2.000,00 pur essendosi mostrata disponibile, in sede di comparizione, a mantenere la situazione attuale.
Preliminarmente si osserva che, a differenza del giudizio per modifica delle condizioni di separazione, nel giudizio divorzile il Giudice non è strettamente vincolato dalla sussistenza di elementi modificativi, ma ha la libertà e possibilità di riesaminare la situazione globale delle parti per giungere alla sua pronunzia, sicché eventuali modifiche migliorative o peggiorative potrebbero non influire sostanzialmente sulla decisione. Si aggiunga ancora, per completezza, che per giurisprudenza costante, in ogni caso, per ottenere una riduzione le oscillazioni reddituali avvenute
- anche nel giudizio per modifica - devono essere tali da alterare le condizioni dell'obbligato, che a cagione di ciò non deve più essere in grado di sostenere gli oneri. Fatta questa doverosa premessa ritiene questo Giudice che il contributo paterno al mantenimento di
PE 1 ed PE_2 , tenuto conto di tutti i parametri di cui all'art. 317 ter cc, ed in particolare le attuali esigenze dei figli, inseriti in un elevato contesto sociale, per scelta di entrambi i genitori, - e che quindi hanno il diritto di mantenere per quanto possibile il tenore di vita avuto quando convivevano con entrambi - vada confermato nella misura già stabilita dal giudice della separazione attualizzata all'oggi, salvo ulteriori approfondimenti istruttori a mezzo della documentazione che di seguito verrà richiesta e di eventuale CTU contabile ove reputata necessaria all'esito del deposito.
Invero il reddito attuale del ricorrente, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti e relativa all'anno di imposta 2022, vede una RAL lorda pari a 221.680,00 sicché detratte le imposte nazionali (Irpef netta € 82.065) regionali (€ 3.728) e comunali (€ 1.769) egli può contare su un netto annuo di € 134.118, su cui gravano spese annue fisse per mutui per circa € 30.000. A questa potrebbero aggiungersi dei bonus che se appare verosimile non abbia avuto nell'anno 2022, non è escluso possa esservi stati per il 2023 o nel futuro. Non possono poi non avere rilevanza gli introiti derivanti dall'affitto della casa di PE_3 che non è credibile vengano tutti impiegati per il mantenimento dell'immobile o, addirittura, per la gestione del bene da parte dell'agenzia che ne cura l'affitto. Va inoltre tenuto conto che, data per assodata la convivenza con la sig. CP 3 il contributo che questa fornisce, o comunque dovrebbe fornire, alle spese correnti di vitto e utenze domestiche alleggeriscono il Pt 1 da esborsi che quindi possono essere convogliati a sostegno dei ragazzi.
E' inoltre assolutamente inverosimile che il Pt 1 esperto di finanza anche estera, i cui elevati guadagni sono indubbi, e lo sono stati già da parecchi anni, non abbia accantonamenti significativi, avendo egli dichiarato in disclosure solo saldi di conti correnti irrisori se proporzionati alla sua situazione globale. Del resto è necessario evidenziare che, come correttamente eccepito dalla controparte, anche in fase separativa egli ha celato il rilevante fondo pensione che poi ha ritenuto di dover smobilizzare per l'acquisto dell'appartamento di abitazione. A prescindere, infatti, dalla presenza o meno dell'importo nella dichiarazione dei redditi del tempo, nella disclosure di separazione, dove veniva espressamente richiesto di riportare il dato, questo veniva sottaciuto ed, anzi, nel riquadro in cui avrebbe dovuti essere inserito, veniva specificato che le assicurazioni enumerate erano esclusivamente a favore di terzi e non poste di voci attive per il ricorrente. Tale comportamento ingenera, dunque, legittima sfiducia nella completezza della dichiarazione. Di contro la condizione economica della resistente, che pure va valutata per la determinazione dell'assegno de quo, è decisamente più contenuta e, sebbene possa contare su una retribuzione più che dignitosa - il suo reddito netto annuo, nel 2023, è stato pari ad € 44.280 - e dell'assegnazione della casa coniugale di cui già a monte si è tenuto conto, certamente non potrebbe consentire ai figli, dei quali ha il maggior accudimento, di avere, quando si trovano presso di lei, il medesimo standard di vita di quando stanno con il padre, e di questo è indispensabile tenere conto attribuendo all'assegno perequativo stabilito anche una funzione di riequilibrio.
Tutto ciò considerato pertanto il Pt 1 dovrà versare alla CP 1 la somma mensile di €
1.800,00 oltre rivalutazione come da provvedimento separativo (prima rivalutazione dicembre 2021) oltre al 70% delle spese straordinarie, fatta eccezione per il pagamento delle rette scolastiche che il
Tribunale ritiene, in considerazione delle maggiori disponibilità paterne, debba essere sostenuto integralmente dal Pt 1 (attualmente è il 100% di quella di PE 2 ed il 50% di quella di
PE 1 ).
In relazione alle istanze istruttorie si osserva quanto segue:
Deve ordinarsi ex art 210 cpc alla CP 1 di depositare estratti conto corrente bancari relativi ai primi trimestri degli anni 2021, 2022 e 2023;
Deve ordinarsi ex art 210 cpc a Agenzia L'atelier du Temps", Aymavilles (AO), frazione Cheriettes
70 di produrre in giudizio documentazione relativa ai redditi percepiti dal ricorrente per la casa in comproprietà dal 2023 ad oggi Le prove testimoniali e l'interrogatorio formale chiesti dalla CP 1 sono irrilevanti,; la richiesta di indagine di Polizia Tributaria risulta rivestire funzione esplorativa.
Deve ordinarsi al ricorrente di depositare estratti delle carte credito con i relativi movimenti degli ultimi quattro anni ( compreso il 2024), riservata ogni decisione sulla eventuale CTU contabile, al deposito di detti estratti.
Deve ordinarsi ad entrambe le parti di depositare estratti conto corrente bancario del 2024 e della dichiarazione dei redditi depositata nel 2024( anno 2023)
P.Q.M.
Dispone l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa di Via Bellerio n 4 Milano, che resta assegnata alla madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
Conferma le frequentazioni padre/ figli stabilite nella sentenza di separazione;
Conferma a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento alla resistente della somma mensile -stabilita nella sentenza di separazione - di euro
1800 ( prima rivalutazione dicembre 2021) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, come indicate nelle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano ad eccezione del pagamento delle rette scolastiche di entrambi i figli che sono a carico del ricorrente nella misura del 100%; Visto l'art 210 cpc ordine alla resistente di depositare estratti conto corrente bancari dei primi tre trimestri anni 2021, 2022 e 2023;
Visto l'art 210 cpc ordina al ricorrente di depositare estratti delle carte di credito, con i movimenti, degli ultimi quattro anni;
Visto l'art 210 cpc odina a Agenzia L'atelier du Temps", Aymavilles (AO), frazione Cheriettes 70 di produrre in giudizio documentazione relativa ai redditi percepiti dal ricorrente per la casa "Le petit
Refuge" in comproprietà tra le parti sita a dal 2023 ad oggi, onerando il ricorrente per l'esecuzione del presente provvedimento e comunicazione alla Agenzia;
Ordina ad entrambe le parti di depositare estratti conto corrente dell'anno 2024 con i relativi movimenti e dichiarazione redditi 2024( periodo imposta 2023)...”
Alla successiva udienza in prosecuzione ex art. 473 bis .21 c.p.c., depositata attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione su richiesta della parte ricorrente la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sullo stato delle persone dovendo il procedimento proseguire per la definizione delle ulteriori domande
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Sulla pronuncia di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708
c.p.c. in data 24.11.2020 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 5512/2021
e 9532/2022 passata in giudicato ( come attestazione del 24.2.2025) ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 21/03/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'ulteriore corso del giudizio
Il procedimento deve essere rimesso sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Sulle spese di lite La regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio civile n.11184/2024 R.G.., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1 e CP_1
[...] con rito civile in MILANO il 05/12/2015 (anno 2015 atto n. 1867 R. 01 parte I serie).
2) Provvede come da separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Laura Maria Cosmai.
3) Spese di lite al definitivo. 4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di MILANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7.5.2025 Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai