Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2023, n. 2875
CASS
Sentenza 12 dicembre 2023

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In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2023, n. 2875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2875
    Data del deposito : 12 dicembre 2023

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