TRIB
Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2024, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
RGVG 3189/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3189 del Ruolo Generale degli Affari non contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
, elettivamente domiciliata in Villaricca (NA) alla II Parte_1
Traversa Via Palermo n. 25, presso lo studio dell'avvocato Maria Luisa Galdiero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Villaricca (NA) alla II Traversa Via Palermo n. 25, presso lo studio dell'avvocato Maria Luisa Galdiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto dell'1.8.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
11.7.2018, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., dichiarando altresì di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 31.10.2024, i ricorrenti hanno confermato la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi il Tribunale ha riservato la decisione sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
e omologa le condizioni di cui al ricorso, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia
Pag. 2 di 3 autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Giugliano in Campania (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 138, P. II, Serie A, Anno 2018);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giuseppe Di Leone dott.ssa Nadia Zampogna
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente
2) Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
3) Dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3189 del Ruolo Generale degli Affari non contenziosi dell'anno 2024, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
, elettivamente domiciliata in Villaricca (NA) alla II Parte_1
Traversa Via Palermo n. 25, presso lo studio dell'avvocato Maria Luisa Galdiero, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Villaricca (NA) alla II Traversa Via Palermo n. 25, presso lo studio dell'avvocato Maria Luisa Galdiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto dell'1.8.2024, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
11.7.2018, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., dichiarando altresì di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 31.10.2024, i ricorrenti hanno confermato la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi il Tribunale ha riservato la decisione sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv.
623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.
e omologa le condizioni di cui al ricorso, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia
Pag. 2 di 3 autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Giugliano in Campania (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 138, P. II, Serie A, Anno 2018);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 15.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giuseppe Di Leone dott.ssa Nadia Zampogna
Pag. 3 di 3