TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 14/10/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2168/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2168/2024 R.G.,
avente ad oggetto: “opposizione a precetto”
promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
OF IO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], Traversa Mangiapicca n. 19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Carmelinda Giuliano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
All'udienza del 14.10.2025 il Giudice poneva la causa in decisione ai sensi degli articoli
181 e 309 c.p.c..
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 17.6.2024 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli in data Controparte_1
4.6.2024, con il quale quest'ultima gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 1.200,00 da lui dovuta per mensilità arretrate e non corrisposte a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia.
A fondamento della domanda introduttiva, l'opponente rappresentava che dal mese di novembre 2022 la figlia era divenuta economicamente indipendente, in quanto era stata assunta alle dipendenze della e in ragione di ciò – a partire dal mese di Controparte_2 dicembre 2024 - non aveva più corrisposto alla ex moglie l'assegno di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava i motivi di opposizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese processuali.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie di parte opponente, all'udienza dell'8.10.2025 le parti non depositavano note ex art 127 ter
c.p.c.. e, pertanto, il Giudice rinviava la causa ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c. non essendo comparso nessuno.
All'udienza del 14.10.2025 nessuno compariva e il giudice poneva la causa in decisione per l'emissione del provvedimento definitorio.
In ragione di quanto sopra, va dichiarata con sentenza l'estinzione del procedimento ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c., avendo le parti dimostrato la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Cristina Maria Caruso, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2168/2024 R.G., visti gli articoli 181 309 c.p.c.:
pagina 2 di 3 dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 14.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2168/2024 R.G.,
avente ad oggetto: “opposizione a precetto”
promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
OF IO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE contro
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], Traversa Mangiapicca n. 19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Carmelinda Giuliano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
All'udienza del 14.10.2025 il Giudice poneva la causa in decisione ai sensi degli articoli
181 e 309 c.p.c..
pagina 1 di 3 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 17.6.2024 conveniva in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il precetto notificatogli in data Controparte_1
4.6.2024, con il quale quest'ultima gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 1.200,00 da lui dovuta per mensilità arretrate e non corrisposte a titolo di assegno di mantenimento in favore della figlia.
A fondamento della domanda introduttiva, l'opponente rappresentava che dal mese di novembre 2022 la figlia era divenuta economicamente indipendente, in quanto era stata assunta alle dipendenze della e in ragione di ciò – a partire dal mese di Controparte_2 dicembre 2024 - non aveva più corrisposto alla ex moglie l'assegno di mantenimento.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio che Controparte_1 contestava i motivi di opposizione. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese processuali.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie di parte opponente, all'udienza dell'8.10.2025 le parti non depositavano note ex art 127 ter
c.p.c.. e, pertanto, il Giudice rinviava la causa ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c. non essendo comparso nessuno.
All'udienza del 14.10.2025 nessuno compariva e il giudice poneva la causa in decisione per l'emissione del provvedimento definitorio.
In ragione di quanto sopra, va dichiarata con sentenza l'estinzione del procedimento ai sensi degli articoli 181 e 309 c.p.c., avendo le parti dimostrato la mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott.ssa Cristina Maria Caruso, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2168/2024 R.G., visti gli articoli 181 309 c.p.c.:
pagina 2 di 3 dichiara l'estinzione del giudizio ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 14.10.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3