Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai IG.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, iscritta al n. 3078 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Vignanello (VT), alla Via del C.F._1
Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Vasanello (VT), alla Via Sant'Antonio n. 54, presso lo stu- dio dell'Avv. Giuseppina Paolocci che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 10 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Controparte_1
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 17 giugno 2018 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Vignanello (VT), parte I, n. 3); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 27 dicembre 2010, e Persona_1 Per_2
a Viterbo il 18 dicembre 2017; che la prosecuzione della convivenza non è più
[...]
tollerabile; che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni – modificate con le note scritte rispetto a quanto stabilito nel ricorso introduttivo – inerenti la prole ed i loro rapporti economici:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i figli minor , che rimarranno collocati presso la madre, saranno Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo d'accordo le decisioni più importanti relative alla loro educa- zione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspi- razioni.
c) il IG verserà un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli Controparte_1
di euro 150,00 ciascuno, da versarsi in via anticipata entro il giorno 16 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al 50% delle restanti spese straordinarie, sco- lastiche (cancelleria, gite, etc.) mediche, sportive e ricreative purché concordate. Il rela- tivo rimborso avverrà dietro esibizione di idonea documentazione da fornirsi da parte del coniuge che eventualmente abbia anticipato la spesa. Ai fini della corretta individua- zione delle spese straordinarie e di quelle che debbano essere sempre preventivamente concordate si richiama il Protocollo del Tribunale di Viterbo;
d) il IGno verserà inoltre in favore della GN un assegno di man- CP_1 Pt_1
tenimento di euro 200,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat costo vita;
e) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla GN ed utilizzato esclu- Pt_1
sivamente per i figli;
il IG. avrà diritto alla detrazione delle spese mediche, CP_1
scolastiche ecc., comunque detraibili, anche se sostenute per i figli nella misura del 50%
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con l'altro genitore;
f) la IG.ra abiterà con i figli nell'appartamento, ove si è trasferita dal giorno Pt_1
02.02.2025, sito in Vignanello, alla Via Vittorio Olivieri n. 94, di cui è comproprietaria per il 25%, facendosi carico di ogni onere e spesa di conduzione, manutenzione e tassa- zione;
g) la GN provvederà a volturare il contratto di locazione a proprio nome, Pt_1
entro 10 giorni dal deposito del ricorso. Fino a tale momento la IG.r si im- Pt_1
pegna ed obbliga sin d'ora ad esibire al IG. le ricevute attestanti l'avvenuto CP_1
pagamento mensile del canone di locazione, liberandolo da qualsivoglia responsabilità in merito;
h) gli arretrati delle utenze (acqua e tari) della ex casa coniugale sita in Vignanello alla
Via della Mola n. 81, maturati sino a settembre 2024 saranno divisi al 50% tra i IG.ri e . Resta inteso che i pagamenti delle utenze dei mesi da ottobre a CP_1 Pt_1
gennaio 2025 saranno a carico dalla IG.r ; Pt_1
i) i IG.ri e dichiarano di aver provveduto alla chiusura del conto Pt_1 CP_1
corrente cointestato;
j) il padre potrà vedere i figli con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e potrà tenerli con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche degli stessi.
Ove ciò non sia possibile potrà comunque averli con sé: due pomeriggi alla settimana
(nella settimana in cui non li ha con sé nel weekend) da concordare di volta in volta, compatibilmente con l'orario di lavoro del IG. ovvero dalle ore 18:00 circa CP_1
fino 21:30 circa, allorquando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre, con pos- sibilità di pernotto una volta a settimana, laddove il giorno successivo i figli non vadano a scuola ed il IG non debba recarsi al lavoro, fino alla mattina seguente, riac- CP_1
compagnandoli presso l'abitazione della madre;
un pomeriggio a settimana, da concor- dare di volta in volta, nella settimana in cui li ha con sé nel weekend, compatibilmente con l'orario di lavoro del IG. ovvero dalle ore 18:00 circa fino 21:30, allor- CP_1
quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
a fine settimana alterni per le giornate di sabato e domenica, con pernotto il sabato, fino a quando li riaccompagnerà
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presso l'abitazione della madre la domenica sera intorno alle ore 19:00 circa. I figli tra- scorreranno i periodi di vacanza nei modi che seguono, salvo accordi in deroga, tenuto conto degli orari di lavoro del IG trascorreranno le vacanze natalizie con en- CP_1
trambi i genitori, alternando negli anni il periodo decorrente dal 24 dicembre al 31 di- cembre con quello decorrente dal 1° gennaio al 6 gennaio;
qualora ciò non sia possibile,
i figli trascorreranno, il giorno del 24 dicembre con la madre ed il pranzo del 25 dicem- bre con il padre (e l'anno dopo viceversa), il giorno del 26 dicembre alternato;
ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno 31 dicembre fino alle ore 12:00 del 1° gennaio. L'anno successivo, staranno con lo stesso dalle ore 12:00 del 1° gennaio fino alla mattina del 02 gennaio;
trascorreranno la domenica di Pasqua ed il Lunedì dell'An- gelo con uno dei genitori, alternandoli negli anni;
durante le vacanze estive potranno trascorrere un periodo di quindici giorni anche non consecutivi con il padre;
tale periodo dovrà essere comunicato alla madre entro il 30 maggio - giugno di ogni anno;
i genitori si impegnano ad assicurare e garantire la continuazione della frequentazione dei minori con tutti i nonni;
k) i coniugi si rilasciano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le con- dizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in mate- ria di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158 c.c.
e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
comune di Vignanello (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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