Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 137
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Sentenza 20 gennaio 2026

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    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta, nonostante le obiezioni formalistiche del primo giudice, provi l'effettività delle opere e dei costi sostenuti. Inoltre, ha evidenziato che l'ufficio non ha contestato l'inesistenza soggettiva delle operazioni ma solo quella oggettiva, e che non è ammissibile una modifica postuma delle ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo in sede contenziosa.

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    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta, nonostante le obiezioni formalistiche del primo giudice, provi l'effettività delle opere e dei costi sostenuti. Inoltre, ha evidenziato che l'ufficio non ha contestato l'inesistenza soggettiva delle operazioni ma solo quella oggettiva, e che non è ammissibile una modifica postuma delle ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo in sede contenziosa.

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    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 137
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 137
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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