CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3549/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Ricorrente_3 P.IVA_1 Sas Di -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022301615 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022301615 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B12303145 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B12303143 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B12303143 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B12303143 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2016 con rirese IVA
e IRAP in capo alla società per € 14.614; e riprese per imposte dirette in capo ai due soci
(accomandatario e accomandante) rispettivamente per € 20.725 e € 20.424. Il contraddittorio era stato integrato, in primo grado, nei confronti di altra socia che non aveva impugnato l'avviso personalmente notificatole.
La società svolgeva attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e le riprese originavano dagli esiti del controllo in capo ad uno dei fornitori della contribuente (Società_1
srl), cui la contribuente aveva affidato l'esecuzione di varie opere all'interno di un complesso residenziale in costruzione. Nella fase di adesione, oltre ad una memoria, la società aveva prodotto vari documenti, fra cui i SAL dei lavori commissionati al fornitore ed una relazione tecnica asseverata per la descrizione delle opere realizzate dal fornitore in questione nel cantiere di Luogo_1.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso. Rigettata la richiesta di testimonianza di
Nominativo_1, responsabile dei lavori nel cantiere di Luogo_1 e autore della perizia asseverata (anche per questo valutata non attendibile), i primi giudici rilevano come l'ufficio abbia dimostrato l'impossibilità della esecuzione delle opere da parte di Società_1. Spese a carico dei contribuenti soccombenti per € 3000.
Propone appello la parte privata e insiste sui suoi argomenti.
Resiste l'ufficio e chiede la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello delle parti private è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della decisione di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con
3 quanto concretamente ritenuto provato. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla
Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n.
363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Si deve pertanto precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni non direttamente trattate.
Occorre esplicitare alcuni punti fermi per evitare equivoci e individuare il perimetro dei temi rilevanti a fini decisori.
L'ente impositore non ha mai contestato, in punto di fatto, l'esistenza del cantiere e la realizzazione del complesso residenziale da parte della contribuente, ma esclusivamente l'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dal fornitore Società_1 srl, sulla base del fatto che lo stesso, oltre a presentare irregolarità fiscali, non fosse dotato di una struttura operativa e aziendale tali da permettere l'esecuzione delle opere fatturate.
Sennonché.
Oltre alla perizia, la parte privata ha prodotto già in fase precontenziosa copiosa documentazione extracontabile, che dimostra la effettiva realizzazione dei lavori e delle opere formalmente affidate al fornitore in questione. La documentazione è stata anche integrata in sede contenziosa all'esito del reperimento di ulteriori documenti e, su questo, l'eccezione di inammissibilità dell'ente impositore, alla luce della nuova formulazione di cui all'art. 58 D. Lgs 546/1992 e dell'introduzione del divieto di produrre nuovi documenti in appello, non può trovare accoglimento, rimanendo salva – proprio in base alle nuove disposizioni - la valutazione del giudice di ammissibilità dei documenti indispensabili a fini decisori, laddove non si tratti di documenti diretti a provare la regolarità delle notifiche o la legittimità dei poteri di sottoscrizione;
come è possibile nel caso di specie.
Già la documentazione prodotta consente di ricostruire i rapporti commerciali con il fornitore e l'effettività e inerenza dei costi sostenuti;
ad essa si sono aggiunti: il libro giornale dei lavori eseguiti dalle varie società fornitrici, fra cui risulta la Società_1 nel 2016. Oltre a ciò sono presenti: contabilità regolare, documenti del responsabile del cantiere, contratti di appalto sottoscritti da Società_1.
4 I primi giudici hanno ripercorso i documenti prodotti, ritenendoli non attendibili sulla base di considerazioni francamente molto formalistiche, che si prestano a facili e pertinenti obiezioni, certamente non sufficienti ad inficiare la rilevanza probatoria di quei documenti sul piano della sostanza del dato di fatto rilevante: la circostanza che i lavori e le prestazioni fatturate fossero state realmente eseguiti.
Ora.
La circostanza che il legale rappresentante di Società_1 (Nominativo_2) non avesse saputo fornire elementi per spiegare i rapporti con i clienti né ha saputo indicare i cantieri dove erano stati effettuati i lavori non è in sé decisiva, laddove la persona che ha interloquito con i committenti sul cantiere era diversa.
La circostanza che l'accertamento
contro
Società_1 non era stato impugnato è irrilevante rispetto alla contribuente, trattandosi di fatto gestorio interno alla realtà del fornitore, le cui valutazioni e decisioni non possono avere dirette ricadute su un soggetto giuridico terzo ad esse estraneo e che certamente non può interloquire sul punto o assumere decisioni.
Erano già stati prodotti in sede di contraddittorio preventivo: le fatture ricevute dalla
Società_1, il libro giornale, i registri iva, schede contabili, comunicazioni di assunzione, contratto di appalto 29.02.2016, fotogrammi relativi alla esecuzione delle opere.
Le fatture non sembrano affatto riportare descrizioni generiche essendo specificata la natura dei lavori in presenza di un contratto che li descriveva e la specifica collocazione e identificazione del cantiere di riferimento (“lavori edili eseguiti per vs ordine e conto presso il cantiere sito in Comune di
Luogo_1 in Indirizzo_1 angolo Indirizzo_2 presso comp res Residenza_1”); né il fatto che la causale fosse la medesima nelle varie fatture sembra così decisivo, visto che era stato formalizzato un contratto.
La non piena coincidenza fra i valori delle opere indicati nel contratto (€ 66.000) e i costi finale di cui alle fatture (€ 85.050), non risulta una anomalia. E' del tutto verosimile – oltre che dato di comune esperienza per il settore di riferimento - che, nel corso delle lavorazioni, si siano rese necessarie varianti o modifiche che hanno fatto aumentare i costi;
semmai la circostanza che i maggiori costi siano stati regolarmente fatturati (dunque con applicazione delle imposte dovute) è indicativa del corretto e regolare comportamento della contribuente dal punto di vista fiscale.
5 Numerosi sono i documenti prodotti in allegato alla perizia asseverata: i contratti di assunzione degli operai della Società_1, lo stato avanzamento lavori e le fotografie riproducenti lavori in corso.
I primi giudici hanno ritenuto non sufficienti tali documenti per provare la effettività delle operazioni. A loro dire, i SAL non riportano le ore lavorate;
le singole lavorazioni e le foto non provano la riferibilità delle opere a Società_1; il direttore dei lavori ha detto di essersi sempre relazionato per i lavori affidati a Società_1 con tale rag. Nominativo_3 (anche per le questioni amministrative) ma non sono state indicate le generalità; sicché anche le mail scambiate con questo soggetto su indirizzo di posta elettronica dal dominio Dominio_1 non sono probatoriamente idonee;
la prova dei pagamenti in sé non è sufficiente;
i documenti con la sottoscrizione di Società_1 recano il timbro ma non firme autografe riconoscibili;
le fotografie prodotte assumerebbero un valore neutro, perché anche qui non si stabilisce alcun collegamento fra i lavori ivi rappresentati e la Società_1, fra i tre operai assunti da quest'ultima in occasione dell'inizio dei lavori e degli scavi (effettuati non comprende con quali macchinari e da chi siano stati forniti); mancano documenti relativi alle spese di viaggio che i tre operai avranno sostenuto ogni giorno per percorrere circa 100 km (andata e ritorno) dal luogo di residenza (Nominativo_4 in Luogo_2 e Nominativo_6 in Luogo_3) al cantiere di Luogo_1. L'assunzione dei tre operai in occasione dell'inizio dei lavori (lettere di assunzioni per Nominativo_5 e Nominativo_4 e Nominativo_6 del 29.02.2016, inizio lavoro
01.03.2016) sembra indicare che la Società_1 prima di ottenere quella commessa, a seguito delle trattative fra Nominativo_1 e il non identificato rag. Nominativo_3, non avesse dipendenti.
Anzitutto deve sottolinearsi di nuovo l'assoluto formalismo delle obiezioni mosse: comunque esisteva un dominio di posta elettronica riferito al fornitore, ed è del tutto plausibile che le interlocuzioni avvenissero con il rag. Nominativo_3, la cui riferibilità al fornitore era espressa dalla mail attribuita;
le sottoscrizioni autografe non pienamente leggibili in calce ai contratti sono un dato di comune esperienza e comunque era presente il timbro della società che era il soggetto giuridico di riferimento;
la Società_1 ha assunto dei dipendenti in stretta correlazione temporale con l'assunzione dell'impegno ad eseguire prestazioni nel cantiere della contribuente e come il fornitore gestisse le spese dei suoi dipendenti è, ancora una volta, fatto interno al fornitore.
6 Soprattutto, però, deve ricordarsi che tutti i documenti elencati provato con certezza che le opere e le prestazioni sono state eseguite e i lavori nel cantiere realizzati;
così come c'è la prova che i costi siano stati effettivamente sostenuti e che si tratta di costi non solo esistenti ma anche inerenti l'attività della contribuente. Detto ciò, quand'anche si volesse affermare che non è stata fornita dalla contribuente la prova rigorosa della riconducibilità di quei lavori al fornitore che ha emesso le relative fatture, il dato non sposterebbe la decisione da assumere in questa sede nel senso della illegittimità degli avvisi e del relativo annullamento.
Infatti l'Ufficio non ha motivato le riprese contestando l'inesistenza soggettiva delle operazioni sottostanti le fatture in esame, bensì assumendo la inesistenza oggettiva delle stesse (tanto da avere ripreso non solo l'IVA, ma anche le imposte dirette). La Suprema Corte ha già chiarito che, in caso di avvisi di accertamento con maggiori pretese fiscali, è inammissibile una modifica postuma o una integrazione in sede contenziosa delle ragioni poste a fondamento della pretesa, che non erano note al contribuente, chiamato a difendersi e a contrastare unicamente le motivazioni (causa petendi) esternate nella motivazione dell'atto notificatogli (per tutte Cass., ord. n. 21875 del 29.07.2025).
In definitiva, la parte privata ha assolto l'onere di prova contraria che gravava su di essa, dimostrando la esistenza effettiva sul piano oggettivo delle operazioni sottostanti le fatture in esame.
La natura della controversia e la circostanza che la produzione documentale indispensabile ad integrare pienamente la prova decisiva sia stata completata in sede contenziosa integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della parte privata e annulla gli avvisi impugnati. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NI DI AL BR
7
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 21, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LABRUNA SALVATORE, Presidente MONFREDI MARIANTONIETTA, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3549/2024 depositato il 04/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
1 Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Ricorrente_3 P.IVA_1 Sas Di -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1912/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8 e pubblicata il 03/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022301615 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B022301615 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B12303145 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B12303143 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B12303143 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B12303143 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto avvisi di accertamento relativi all'anno di imposta 2016 con rirese IVA
e IRAP in capo alla società per € 14.614; e riprese per imposte dirette in capo ai due soci
(accomandatario e accomandante) rispettivamente per € 20.725 e € 20.424. Il contraddittorio era stato integrato, in primo grado, nei confronti di altra socia che non aveva impugnato l'avviso personalmente notificatole.
La società svolgeva attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e le riprese originavano dagli esiti del controllo in capo ad uno dei fornitori della contribuente (Società_1
srl), cui la contribuente aveva affidato l'esecuzione di varie opere all'interno di un complesso residenziale in costruzione. Nella fase di adesione, oltre ad una memoria, la società aveva prodotto vari documenti, fra cui i SAL dei lavori commissionati al fornitore ed una relazione tecnica asseverata per la descrizione delle opere realizzate dal fornitore in questione nel cantiere di Luogo_1.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso. Rigettata la richiesta di testimonianza di
Nominativo_1, responsabile dei lavori nel cantiere di Luogo_1 e autore della perizia asseverata (anche per questo valutata non attendibile), i primi giudici rilevano come l'ufficio abbia dimostrato l'impossibilità della esecuzione delle opere da parte di Società_1. Spese a carico dei contribuenti soccombenti per € 3000.
Propone appello la parte privata e insiste sui suoi argomenti.
Resiste l'ufficio e chiede la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello delle parti private è fondato e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della decisione di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con
3 quanto concretamente ritenuto provato. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla
Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n.
363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n.
26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Si deve pertanto precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni non direttamente trattate.
Occorre esplicitare alcuni punti fermi per evitare equivoci e individuare il perimetro dei temi rilevanti a fini decisori.
L'ente impositore non ha mai contestato, in punto di fatto, l'esistenza del cantiere e la realizzazione del complesso residenziale da parte della contribuente, ma esclusivamente l'inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dal fornitore Società_1 srl, sulla base del fatto che lo stesso, oltre a presentare irregolarità fiscali, non fosse dotato di una struttura operativa e aziendale tali da permettere l'esecuzione delle opere fatturate.
Sennonché.
Oltre alla perizia, la parte privata ha prodotto già in fase precontenziosa copiosa documentazione extracontabile, che dimostra la effettiva realizzazione dei lavori e delle opere formalmente affidate al fornitore in questione. La documentazione è stata anche integrata in sede contenziosa all'esito del reperimento di ulteriori documenti e, su questo, l'eccezione di inammissibilità dell'ente impositore, alla luce della nuova formulazione di cui all'art. 58 D. Lgs 546/1992 e dell'introduzione del divieto di produrre nuovi documenti in appello, non può trovare accoglimento, rimanendo salva – proprio in base alle nuove disposizioni - la valutazione del giudice di ammissibilità dei documenti indispensabili a fini decisori, laddove non si tratti di documenti diretti a provare la regolarità delle notifiche o la legittimità dei poteri di sottoscrizione;
come è possibile nel caso di specie.
Già la documentazione prodotta consente di ricostruire i rapporti commerciali con il fornitore e l'effettività e inerenza dei costi sostenuti;
ad essa si sono aggiunti: il libro giornale dei lavori eseguiti dalle varie società fornitrici, fra cui risulta la Società_1 nel 2016. Oltre a ciò sono presenti: contabilità regolare, documenti del responsabile del cantiere, contratti di appalto sottoscritti da Società_1.
4 I primi giudici hanno ripercorso i documenti prodotti, ritenendoli non attendibili sulla base di considerazioni francamente molto formalistiche, che si prestano a facili e pertinenti obiezioni, certamente non sufficienti ad inficiare la rilevanza probatoria di quei documenti sul piano della sostanza del dato di fatto rilevante: la circostanza che i lavori e le prestazioni fatturate fossero state realmente eseguiti.
Ora.
La circostanza che il legale rappresentante di Società_1 (Nominativo_2) non avesse saputo fornire elementi per spiegare i rapporti con i clienti né ha saputo indicare i cantieri dove erano stati effettuati i lavori non è in sé decisiva, laddove la persona che ha interloquito con i committenti sul cantiere era diversa.
La circostanza che l'accertamento
contro
Società_1 non era stato impugnato è irrilevante rispetto alla contribuente, trattandosi di fatto gestorio interno alla realtà del fornitore, le cui valutazioni e decisioni non possono avere dirette ricadute su un soggetto giuridico terzo ad esse estraneo e che certamente non può interloquire sul punto o assumere decisioni.
Erano già stati prodotti in sede di contraddittorio preventivo: le fatture ricevute dalla
Società_1, il libro giornale, i registri iva, schede contabili, comunicazioni di assunzione, contratto di appalto 29.02.2016, fotogrammi relativi alla esecuzione delle opere.
Le fatture non sembrano affatto riportare descrizioni generiche essendo specificata la natura dei lavori in presenza di un contratto che li descriveva e la specifica collocazione e identificazione del cantiere di riferimento (“lavori edili eseguiti per vs ordine e conto presso il cantiere sito in Comune di
Luogo_1 in Indirizzo_1 angolo Indirizzo_2 presso comp res Residenza_1”); né il fatto che la causale fosse la medesima nelle varie fatture sembra così decisivo, visto che era stato formalizzato un contratto.
La non piena coincidenza fra i valori delle opere indicati nel contratto (€ 66.000) e i costi finale di cui alle fatture (€ 85.050), non risulta una anomalia. E' del tutto verosimile – oltre che dato di comune esperienza per il settore di riferimento - che, nel corso delle lavorazioni, si siano rese necessarie varianti o modifiche che hanno fatto aumentare i costi;
semmai la circostanza che i maggiori costi siano stati regolarmente fatturati (dunque con applicazione delle imposte dovute) è indicativa del corretto e regolare comportamento della contribuente dal punto di vista fiscale.
5 Numerosi sono i documenti prodotti in allegato alla perizia asseverata: i contratti di assunzione degli operai della Società_1, lo stato avanzamento lavori e le fotografie riproducenti lavori in corso.
I primi giudici hanno ritenuto non sufficienti tali documenti per provare la effettività delle operazioni. A loro dire, i SAL non riportano le ore lavorate;
le singole lavorazioni e le foto non provano la riferibilità delle opere a Società_1; il direttore dei lavori ha detto di essersi sempre relazionato per i lavori affidati a Società_1 con tale rag. Nominativo_3 (anche per le questioni amministrative) ma non sono state indicate le generalità; sicché anche le mail scambiate con questo soggetto su indirizzo di posta elettronica dal dominio Dominio_1 non sono probatoriamente idonee;
la prova dei pagamenti in sé non è sufficiente;
i documenti con la sottoscrizione di Società_1 recano il timbro ma non firme autografe riconoscibili;
le fotografie prodotte assumerebbero un valore neutro, perché anche qui non si stabilisce alcun collegamento fra i lavori ivi rappresentati e la Società_1, fra i tre operai assunti da quest'ultima in occasione dell'inizio dei lavori e degli scavi (effettuati non comprende con quali macchinari e da chi siano stati forniti); mancano documenti relativi alle spese di viaggio che i tre operai avranno sostenuto ogni giorno per percorrere circa 100 km (andata e ritorno) dal luogo di residenza (Nominativo_4 in Luogo_2 e Nominativo_6 in Luogo_3) al cantiere di Luogo_1. L'assunzione dei tre operai in occasione dell'inizio dei lavori (lettere di assunzioni per Nominativo_5 e Nominativo_4 e Nominativo_6 del 29.02.2016, inizio lavoro
01.03.2016) sembra indicare che la Società_1 prima di ottenere quella commessa, a seguito delle trattative fra Nominativo_1 e il non identificato rag. Nominativo_3, non avesse dipendenti.
Anzitutto deve sottolinearsi di nuovo l'assoluto formalismo delle obiezioni mosse: comunque esisteva un dominio di posta elettronica riferito al fornitore, ed è del tutto plausibile che le interlocuzioni avvenissero con il rag. Nominativo_3, la cui riferibilità al fornitore era espressa dalla mail attribuita;
le sottoscrizioni autografe non pienamente leggibili in calce ai contratti sono un dato di comune esperienza e comunque era presente il timbro della società che era il soggetto giuridico di riferimento;
la Società_1 ha assunto dei dipendenti in stretta correlazione temporale con l'assunzione dell'impegno ad eseguire prestazioni nel cantiere della contribuente e come il fornitore gestisse le spese dei suoi dipendenti è, ancora una volta, fatto interno al fornitore.
6 Soprattutto, però, deve ricordarsi che tutti i documenti elencati provato con certezza che le opere e le prestazioni sono state eseguite e i lavori nel cantiere realizzati;
così come c'è la prova che i costi siano stati effettivamente sostenuti e che si tratta di costi non solo esistenti ma anche inerenti l'attività della contribuente. Detto ciò, quand'anche si volesse affermare che non è stata fornita dalla contribuente la prova rigorosa della riconducibilità di quei lavori al fornitore che ha emesso le relative fatture, il dato non sposterebbe la decisione da assumere in questa sede nel senso della illegittimità degli avvisi e del relativo annullamento.
Infatti l'Ufficio non ha motivato le riprese contestando l'inesistenza soggettiva delle operazioni sottostanti le fatture in esame, bensì assumendo la inesistenza oggettiva delle stesse (tanto da avere ripreso non solo l'IVA, ma anche le imposte dirette). La Suprema Corte ha già chiarito che, in caso di avvisi di accertamento con maggiori pretese fiscali, è inammissibile una modifica postuma o una integrazione in sede contenziosa delle ragioni poste a fondamento della pretesa, che non erano note al contribuente, chiamato a difendersi e a contrastare unicamente le motivazioni (causa petendi) esternate nella motivazione dell'atto notificatogli (per tutte Cass., ord. n. 21875 del 29.07.2025).
In definitiva, la parte privata ha assolto l'onere di prova contraria che gravava su di essa, dimostrando la esistenza effettiva sul piano oggettivo delle operazioni sottostanti le fatture in esame.
La natura della controversia e la circostanza che la produzione documentale indispensabile ad integrare pienamente la prova decisiva sia stata completata in sede contenziosa integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello della parte privata e annulla gli avvisi impugnati. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 12 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NI DI AL BR
7