Sentenza 24 febbraio 2010
Massime • 1
La condotta costitutiva del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, previsto dall'art. 712 cod. pen., può consistere anche nella detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2010, n. 11999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11999 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 24/02/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 824
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 38274/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI CO, nato il [...];
avverso la sentenza del 25/03/2009 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione, ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
1. Con sentenza del 25/03/2009, il Tribunale di Forlì, sez. distaccata di Cesena, dichiarava NI NR colpevole del reato di cui all'art. 712 c.p. (per avere ricevuto una bicicletta sottratta a tale Biasini) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda che dichiarava interamente condonata.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 593 c.p.p., comma 3 - art. 606 c.p.p., comma 2 deducendo i seguenti motivi:
1. Illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo, atteso che, stando proprio alla stessa ricostruzione dei fatti così come effettuata dal Tribunale, esso ricorrente avrebbe dovuto essere prosciolto sotto il profilo soggettivo non potendo immaginare che la bicicletta prestatagli dall'amico IC OS non fosse di proprietà di costui e tanto meno che fosse stata rubata essendo stato proprio il OS a dirgli che poteva usarla;
2. Illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo, in quanto, trattandosi di un bene abbandonato, non poteva essere configurabile alcuna contravvenzione venendo a cadere ogni rapporto di causalità fra il reato antecedente e la condotta di chi riceve il bene da chi lo abbia trovato abbandonato.
DIRITTO
3. illogicità della motivazione in ordine all'elemento soggettivo (motivo sub 1): Il tribunale, dopo avere dato atto della testimonianza resa dal teste IC OS che aveva confermato che l'NI "aveva preso la bicicletta in questione dal cortile dello stesso OS, essendo la stessa stata prelevata (trattandosi, ad avviso dei ragazzi, di bicicletta abbandonata vista anche le cattive condizioni) alcuni giorni prima da un altro ragazzo del gruppo (tale Molari) e successivamente lasciata, su indicazioni del OS, nel cortile della sua abitazione", è giunto alla conclusione che "dagli elementi emersi dall'istruttoria e tenuto conto in particolare di quanto riferito dal teste OS, non può infatti ritenersi oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato fosse a conoscenza della provenienza furtiva della bicicletta: in considerazione delle circostanze del ritrovamento, certamente idonee ad ingenerare sospetto sulla provenienza del bene, può però certamente ravvisarsi l'elemento soggettivo della colpa nel non accertarsi della provenienza legittima del bene, cosi come richiesto ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art.712 c.p.". In questa sede, il ricorrente ripropone la tesi difensiva dedotta nel giudizio di merito, ma si deve replicare che la decisione del primo giudice non si presta ad alcuna censura atteso che non mostra alcuna illogicità ne' contraddittorietà in relazione agli evidenziati elementi fattuali, dovendosi, rilevare che, per il reato di cui all'art. 712 c.p. è richiesto non il dolo ma solo la colpa, elemento che il primo giudice ha coerentemente desunto dalla svolta istruttoria.
4. Illogicità della motivazione in ordine all'elemento oggettivo (motivo sub 2): il ricorrente invoca a proprio favore un precedente giurisprudenziale di questa Corte di legittimità secondo il quale "non è configurabile l'elemento oggetti vo della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. nella condotta di un soggetto che trovi e conservi il possesso di un oggetto, abbandonato da chi lo ha sottratto al legittimo proprietario, in quanto nel concetto di "acquisto di una cosa di sospetta provenienza", non può essere inclusa la mera "ricezione" di essa": Cass. 43084/2003 Rv. 226800. Sennonché si deve replicare che, nella concreta fattispecie in esame, il suddetto principio non è invocabile perché vi fu traditio del bene (da OS all'imputato), laddove, nel caso della sentenza citata, la sussistenza del fatto illecito fu esclusa perché l'imputato si era impossessato di un telefono cellulare, privo di scheda, di provenienza furtiva, rinvenuto abbandonato. Nel caso di specie, invece, è più puntuale il principio enunciato sempre da questa Corte di legittimità (Cass. sez. 2, n. 6369 30/4/1996) secondo il quale per l'integrazione del reato di cui all'art. 712 c.p. è sufficiente il trasferimento del possesso o anche della semplice detenzione delle cose di cui si abbia ragione di sospettare l'illegittima provenienza come risulta dal comma 1 della già citata norma che fa esplicito riferimento alla ricezione delle cose "a qualsiasi titolo". Conseguentemente è idonea a configurare la condotta materiale dell'illecito penale di acquisto di cose di sospetta provenienza anche la detenzione di un bene, da parte dell'agente, a titolo precario, o a scopo di custodia, a nulla rilevando la durata della detenzione che può essere anche assai limitata nel tempo. Tuttavia deve considerarsi che la ratto dello art. 712 c.p. è rappresentata dalla finalità di evitare che venga agevolata la fruizione di profitti derivanti da delitti offensivi del patrimonio. Non è pertanto configurabile l'ipotesi contravvenzionale considerata qualora la ricezione della cosa, da parte del soggetto attivo del reato, avvenga senza scopo di uso, di sfruttamento o di altro corrispettivo: il che, però, nella fattispecie, deve escludersi sulla base della ricostruzione dei fatti così come effettuata dal giudice di merito.
5. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010