Sentenza 26 settembre 2000
Massime • 1
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen., concernendo l'elemento intenzionale del reato, ha natura soggettiva, e pertanto si applica per il solo fatto che l'agente commetta un reato allo scopo di eseguirne, (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in concorso formale, senza che assuma rilievo la mancata consumazione del reato fine, ovvero la sua improcedibilità, dal momento che, nel primo caso, la condotta effettivamente realizzata è, di per sè, sufficiente ad integrare gli estremi della circostanza aggravante, nel secondo, manca solo una condizione per la punibilità del reato fine, come tale irrilevante per la ravvisabilità dell'aggravante in relazione al reato strumentale.
Commentari • 6
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L'interesse personale del notaio ex art. 28 legge notarile Torno ad affrontare il tema dell'”interesse personale del notaio negli atti da lui stipulati”. L'argomento è un sempreverde del diritto notarile e dei procedimenti disciplinari anche perché la formulazione normativa è vaga e la giurisprudenza è di continuo chiamata a stabilirne i limiti applicativi. Qui affronto la recentissima decisione della Cassazione che, con sentenza 17 gennaio 2023, n. 1174, si è pronunciata sulla nozione di interesse personale del notaio, che gli preclude la stipula dell'atto ai sensi del l'art. 28 l.n. La violazione del limite dell'interesse personale comporta la nullità dell'atto ai sensi dell'art. 58 …
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La massima Il reato di truffa e quello di illecito trattamento dei dati personali possono concorrere in quanto sono integrati da condotte diverse (perché l'illecito trattamento dei dati personali prescinde dall'uso di artifizi e raggiri, dall'induzione in errore e dal nesso causale tra il profitto ed il danno e, inoltre, il fine di profitto è alternativo a quello di provocare un nocumento) e sono caratterizzati da un diverso elemento soggettivo (essendo richiesto il dolo specifico solo per la configurabilità del delitto previsto dall' art. 167 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 - Cassazione penale , sez. III , 19/06/2018 , n. 52135). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare …
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Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
Leggi di più… - 5. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2000, n. 11497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11497 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI Presidente 26/09/2000
1. Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere SENTENZA
2. " MARIO ROTELLA " N. 1327
3 " GE AS " REGISTRO GENERALE
4 " IE NA " N. 02812/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da 1) AR ME, n. Sant'Eufemia d'Aspromonte il 7.3.53; 2) IN Gian Pietro, n. Vigevano il 7.6.51;
3) DO ZO, n. Aidone il 12.9.47
avverso sentenza 7.10.99 C.A. Bologna;
udita la relazione del consigliere Dr. M. ROTELLA;
udita la richiesta del p.m., in persona del s. P.G. Dr. L. CIAMPOLI,
di rigetto dei ricorsi di TO e AP e annullamento c.r. per ON,
udito il difensore Avv. FONTANA per ON;
ritenuto
1 - ON, TO e AP sono stati condannati il 29.3.95 dal Tribunale di Forlì a m. 6 rec. ciascuno, per concorso in lesioni cagionate da AP a TI Maurizio, commesse per farsi ragione di un credito vantato da TO e ON nei confronti di RS AR, socio di TI, e prosciolti dal delitto di cui all'art. 393 CP per mancanza di querela (nonché di sequestro di persona per insussistenza del fatto).
In sintesi i tre si recavano insieme a Cesena, presso l'ufficio in cui trovavano TI.
Quivi AP, amico o dipendente degli altri due, in loro presenza, era messo da TI in contatto telefonico con RS, cui formulava la richiesta di soddisfazione del credito. Indi il solo ON usciva dal locale e TI era percosso (a dire della difesa anche per un suo atteggiamento minaccioso), riportando lesioni in più parti del corpo (la sentenza, che esclude rilevanza alle argomentazioni di difesa legittima, parla di pestaggio e, fuori di questa unica possibile ricostruzione, irreperibile l'offeso, ritiene altrimenti inattendibile quanto da lui esposto alla P.G., dagl'imputati e dallo stesso RS). La sentenza spiega che i tre sono partiti insieme, con l'obiettivo di ottenere comunque e cioè arbitrariamente all'occorrenza, per fatto di AP all'uopo incaricato, soddisfazione del credito vantato dai due concorrenti morali.
La C.A. di Bologna, in parziale riforma, concesse a tutti le attenuanti generiche equivalenti, ha ridotto la pena a m. 3 rec. e l'ha convertita per ON in L.
2.250.000 m..
Con il ricorso per ON, si denuncia:
1 - vizio di motivazione, dal momento che si attribuisce all'imputato il dolo condizionato che, inteso quale dolo eventuale, implica la volontà di una condotta diretta ad altri scopi e perciò non a quella violenta in concreto attribuita, vieppiù che la sentenza riconosce che ON uscì dall'ufficio di TI, ove rimasero i coimputati, prima della commissione di qualsiasi reato;
2 - violazione dell'art. 61 n.2 CP, per insussistenza dell'aggravante (tra l'altro per assenza di più attività criminose e consequenziali, onde è incompatibile con il concorso formale), con conseguente dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela, in particolare perché il ritenuto pestaggio è stato conseguenza di un atteggiamento quantomeno minaccioso di TI.
Con il ricorso per TO si denuncia: violazione art. 61 n. 2 CP - vizio di motivazione, sia per le ragioni esposte per ON (il che implicherebbe annullamento senza rinvio), che in relazione alla ricostruzione del fatto accolta in sentenza, circa la quale non è stata data compiuta motivazione, dal momento che il quid pluris lesivo, rispetto alla violenza integrante gli estremi di cui all'art. 393 (che perciò assorbe le percosse), risulta connesso ad un comportamento estemporaneo (e minaccioso) di TI, e dunque non ricollegabile all'elemento soggettivo configurato (la qualcosa implicherebbe annullamento c.r.).
Con il ricorso (illustrato dettagliatamente con successiva memoria) di AP, si denuncia:
1 - violazione artt. 61 n. 2 - 582 - 585 - 576 n. 1 CP (stessa questione proposta da ON);
2 - vizio di motivazione - violazione art. 52 CP- 530/3 CPP (si tratta dell'alternativa già proposta per TO, con l'offerta di una ricostruzione storica, da cui si evince l'inattendibilità del racconto di TI e si ipotizza che il fatto è una reazione di AP al suo comportamento);
3 - vizio di motivazione in punto di mancata applicazione della pena sostitutiva, alla luce di considerazioni circa i precedenti non ostativi e la sufficiente afflittività della pena pecuniaria;
2 - Il motivo comune relativo alla questione di procedibilità è infondato.
Questa Corte (v. già CED rv 160952, sez. V, 31.10.83, Smalavita e recentemente i termini: sez. VI, 17.3.95, P.M. e Giambertone, CED 201679) ritiene che l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 CP ha natura soggettiva, perché pertiene al momento intenzionale del reato, onde si applica sol che l'agente lo commetta per eseguirne (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, seppure in concorso formale. (art. 81/1 CP) o non commesso, nel qual caso l'unica condotta realizzata è per sè sufficiente a fornire gli estremi della circostanza, o improcedibile, nel quale invece manca soltanto una condizione successiva esterna per la punibilità del reato fine, come tale irrilevante per la ravvisabilità dell'aggravante in relazione al reato strumentale. Pertanto la mancanza di condizione del procedere in relazione al cd. reato, fine non esclude la procedibilità d'ufficio, del reato strumentale, prevista in ragione dell'aggravante.
In questa luce i ricorsi errano innanzitutto nel prospettare l'improcedibilità del reato strumentale, in ragione di quella del reato fine. Inoltre, con l'attribuzione di natura oggettiva all'aggravante, incorrono in un equivoco. Confondono l'aspetto sintomatico del fatto (che può bensì presentare difficoltà sul piano della ricostruzione storica, in ipotesi di mancata commissione del reato cd. fine, o di concorso formale), con quello normativo o strutturale del reato che si ipotizza aggravato ex art. 61 n.2 CP. Il punto di vista sintomatico, difatti, pertiene alla mera correttezza di motivazione. Sotto questo profilo gli ulteriori argomenti, utilizzati nei ricorsi per escludere la connessione teleologica con il reato di cui all'art. 393 CP, dichiarato improcedibile, o il dolo di ciascuno, eventualmente ravvisando esimente, sono del pari infondati e per alcuni aspetti ancorati a valutazioni di merito (v. in particolare ricorsi TO e AP:
è soprattutto inapprezzabile l'argomento volto all'applicazione dell'art. 52 CP, ancorché ai sensi dell'art. 530/3 CPP, in quanto inverte la ricostruzione, prospettando una sproporzione del comportamento di TI, alla corretta richiesta di AP, e attribuendo a costui la reazione).
Orbene il giudice di merito attribuisce a AP la funzione di esattore, perché è stato lui a formulare (per telefono a Monteverdi) la richiesta di pagamento. Ed individua nel momento in cui ON, dopo il rifiuto, si assenta, quello in cui è deliberato il ricorso alla violenza per costringere TI a sodddisfarla comunque (pg. 8 -9, e questa valutazione del comportamento di ON, quale sintomatica dell'accordo preventivo, perché egli è direttamente interessato agli sviluppi della vicenda, di cui lascia la soluzione al dipendente AP, è insuscettibile di apprezzamento alternativo in questa sede, onde il motivo specifico del suo ricorso è inammissibile). Da ciò evince che l'accordo prevedeva la violenza allo scopo di farsi di giustizia da sè, come alternativa alla soddisfazione volontaria della pretesa, perciò la prefigurazione comune del rifiuto quale condizione per l'azione criminosa di AP.
Tanto correttamente s'inquadra nel cd. dolo condizionato, ben distinto dal dolo eventuale, che concerne la direzione dell'azione voluta all'evento in concreto verificatosi.
Pertanto, che i concorrenti avessero concordato la violenza quale alternativa, non esclude la loro responsabilità. E questa sussiste ancorché l'azione, qualora non avesse prodotto offesa dell'integrità fisica della persona, sarebbe stata assorbita nel reato di cui all'art. 393 CP, perché l'evento lesivo non poteva essere escluso quale conseguenza di quella condotta (dolo eventuale). Di qui la sussistenza dell'aggravante, e perciò della procedibilità per il reato di lesioni, dimostrata proprio dalla ricostruzione del fatto, quale che sia la valutazione di attendibilità dell'offeso, insuscettibile di alternativa in questa sede.
L'ultimo motivo del ricorso di AP è inammissibile, perché la valutazione della richiesta di sostituzione di pena è riservata al giudice di merito e gli argomenti addotti non ne dimostrano erronea la motivazione di rigetto, ma ne offrono ancora una alternativa.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2000