Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 28632
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Sentenza 28 giugno 2006

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Il divieto di una seconda applicazione di misure penitenziarie, alternative, stabilito per i recidivi qualificati dal comma settimo bis dell'art. 58 quater della legge 26 luglio 1975 n. 354 (introdotto dall'art. 7, comma settimo, della L. 5 dicembre 2005 n. 251), opera, in base al testuale tenore della norma, solo a condizione che la recidiva sia stata "applicata"; vale a dire che sia stata ritenuta e dichiarata con la stessa sentenza con la quale è stata inflitta la pena da espiare ed abbia quindi prodotto in concreto i suoi effetti tipici di aggravamento della pena, avuto anche riguardo ai risultati dell'eventuale giudizio di comparazione con circostante attenuanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/06/2006, n. 28632
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28632
    Data del deposito : 28 giugno 2006

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