Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso (art. 586 cod. pen.), si deve ritenere sussistente la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale (purché non interrotto ai sensi dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti) fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di "prevedibilità" della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di "responsabilità per colpa". (Nella specie, era stato chiamato a rispondere ex art. 586 cod. pen. della morte per overdose dell'assuntore della sostanza stupefacente colui che gliela aveva ceduta; la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha evidenziato come in sede di merito, in linea con il principio suesposto, ci si fosse soffermati sulla prevedibilità in concreto, in capo al cedente, del rischio connesso all'assunzione dello stupefacente, in ragione delle "visibili menomate condizioni della parte offesa" alla ricerca "spasmodica" della sostanza stupefacente, assunta immediatamente dopo l'acquisto, e considerato, del resto, il fatto notorio del grave rischio per la salute derivante dall'assunzione di "droga pesante").
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2006, n. 14302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14302 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 07/02/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 230
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 032383/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT IR, N. IL 22/02/1979;
avverso SENTENZA del 15/06/2005 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.to MARINO Paolo, del foro di Pescara, per il ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 05/12/2001, il Tribunale di Penne - sezione distaccata di Pescara - ha condannato NC MI alla complessiva pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno e provvisionale in favore delle parti civili, quale responsabile del delitto di cui all'art. 586 cod. pen. (commesso in data 03/08/1998), per avere egli ceduto un quantitativo di eroina a D'AN NA, in una percepibile condizione di agitazione da crisi di astinenza, che, assunta la sostanza subito dopo la consegna, era deceduta "per overdose".
Investita - del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di L'Aquila con sentenza 15/06/2005, ha confermato il giudizio di colpevolezza e tuttavia, riconosciuto il concorso formale tra i delitti e concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 586 cod. pen., (con riferimento all'aumento di pena ivi previsto) rideterminava la pena (disponendone la sospensione) in anni due e mesi sei di reclusione. L'imputato propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, privata della valutazione delle dichiarazioni, di segno liberatorio, rese dai testimoni LL e IO in sede di incidente probatorio;
2) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 40 cod. pen., in punto di nesso causale fra la cessione dello stupefacente e la morte della D'AN; 3) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 589 cod. pen., con riferimento alla consapevolezza, in capo all'agente, della condizione di alterazione della D'AN e, quindi, di prevedibilità dell'evento.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Infondato, invero, è il primo motivo di gravame, posto che dalla lettura della sentenza si evince chiaramente, anzitutto, come alle dichiarazioni di segno liberatorio in sede di indagini, volte ad accreditare la tesi che la D'AN avesse acquistato l'eroina "mortale" da altri ed in un momento successivo all'incontro con l'imputato, sono state per nulla illogicamente prescelte quelle di segno opposto rese al dibattimento dal teste Leone, particolarmente attendibili sia perché esattamente descrittive dell'episodio, direttamente percepito quale teste oculare, di cessione della sostanza da parte dell'imputato, sia perché corredate della spiegazione che la "intermedia" ritrattazione della primitiva narrazione accusatoria era il frutto del timore di ritorsioni;
circostanza, questa seconda, riscontrata già dal primo giudice allorché ha negato reale valenza probatoria alle dichiarazioni LL e IO in quanto inquinate dagli "avvertimenti" loro dati dall'imputato perché rendessero agli organi di indagine d una versione a lui favorevole.
La corrispondenza al vero del fatto di cessione dello stupefacente da parte dell'imputato, del resto, risulta esaustivamente argomentata con espresso rinvio allo svilupparsi degli eventi in termini temporali, indiscutibilmente accertati già in primo grado, attestativi dell'acquisto della sostanza e, in rapida successione, dell'acquisto in farmacia delle siringhe necessarie all'assunzione e del decesso della giovane nell'abitazione in cui si era immediatamente dopo ritirata senza più uscirne, sì da escludere una ulteriore ed intermedia cessione da parte di terzi, per vero non emersa in alcun modo dalle risultanze processuali. Infondato, e riprendendo proprio tale punto, è altresì il secondo motivo, con il quale il ricorrente assume che i secondi giudici avrebbero tuttavia riconosciuto la concreta possibilità di una seconda assunzione di stupefacente acquistata da altri e, cioè, di un evento idoneo a spezzare il nesso causale fra condotta ed evento.
Vero è, infatti e per contrario, che la Corte territoriale ha decisamente escluso una siffatta "concreta possibilità" di successiva cessione;
l'ipotesi, del tutto sovrabbondante e che però evidentemente non vitiat, è stata unicamente formulata in relazione ad una precedente assunzione ("tale da farla - la donna - in uno stato psicologico depresso al teste Leone al momento dell'incontro") per concludere non illogicamente che la sostanza ceduta dall'imputato, considerato che il decesso è avvenuto per overdose, ha agito in ogni caso come concausa.
Infondato, infine, è anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale si deduce che la sentenza non fornirebbe risposta in punto di prevedibilità dell'evento letale.
Vero è, infatti, che in tema di determinazione del criterio di imputazione dell'evento morte e dell'evento lesione, all'indirizzo giurisprudenziale che costruisce il rapporto tra delitto di base ed evento non voluto in termini di pura e semplice causalità materiale - purché non interrotto ai sensi dell'art. 41 cpv. cod. pen. da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti - fra la precedente condotta dolosa e l'evento diverso ed ulteriore, senza necessità di espletare in ordine a quest'ultimo alcuna indagine relativa all'elemento psicologico (v., fra le tante: Cass. Sez. 2^, 15/12/1996 n. 6361, Caso;
Cass. Sez. 2^, 14/02/1990 n. 7778, Bevilacqua;
Cass. Sez. 6^, 04/03/1989 - 02/04/1990 n. 183885, Bodini;
Cass. Sez. 4^, 19/10/1989 n. 3474, Angelelli), deve preferirsi - perché ancorato all'indefettibile principio di colpevolezza in sintonia con la tendenza dell'ordinamento verso il superamento delle forme di responsabilità oggettiva - l'orientamento più avanzato del giudice di legittimità che collega la punibilità per il delitto ex art. 586 cod. pen. alla prevedibilità della morte o delle lesioni derivate dal delitto doloso, delineando, su tali basi, una forma di responsabilità per colpa (Cass. Sez. 1^, 14/11/2002 - 10/01/2003 n. 2595, Solazzo;
Cass. Sez. 1^, 22/10/1998 n. 11055, D'Agata). E, tuttavia, la sentenza impugnata (ed ancor meglio quella, conforme, del primo giudice) ha pur descritto la sicura percepibilità, da parte dell'imputato, delle "visibili menomate condizioni della parte offesa" (visibilità oggettiva che il ricorrente esclude inammissibilmente richiedendo, sul punto, una rilettura del materiale probatorio) alla ricerca "spasmodica" della sostanza stupefacente (che, difatti, venne assunta immediatamente dopo l'acquisto) in uno al dato accertato di sopravvenuta morte per overdose ed alla considerazione del fatto notorio del grave rischio per la salute derivante dall'assunzione di droga "pesante", in ispecie allorché incida su un sistema nervoso centrale già alterato); dando, in tali termini, adeguatamente conto di un coefficiente di prevedibilità, concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per il bene della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base (lo spaccio dello stupefacente).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 febbraio 2006. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006