Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2012, n. 32862
CASS
Sentenza 19 giugno 2012

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l'applicazione di una causa di improcedibilità.

Commentario1

  • 1Truffa: concorre con il reato di illecito trattamento dei dati personali?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023

    La massima Il reato di truffa e quello di illecito trattamento dei dati personali possono concorrere in quanto sono integrati da condotte diverse (perché l'illecito trattamento dei dati personali prescinde dall'uso di artifizi e raggiri, dall'induzione in errore e dal nesso causale tra il profitto ed il danno e, inoltre, il fine di profitto è alternativo a quello di provocare un nocumento) e sono caratterizzati da un diverso elemento soggettivo (essendo richiesto il dolo specifico solo per la configurabilità del delitto previsto dall' art. 167 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 - Cassazione penale , sez. III , 19/06/2018 , n. 52135). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2012, n. 32862
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32862
Data del deposito : 19 giugno 2012

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