Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l'applicazione di una causa di improcedibilità.
Commentario • 1
- 1. Truffa: concorre con il reato di illecito trattamento dei dati personali?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Il reato di truffa e quello di illecito trattamento dei dati personali possono concorrere in quanto sono integrati da condotte diverse (perché l'illecito trattamento dei dati personali prescinde dall'uso di artifizi e raggiri, dall'induzione in errore e dal nesso causale tra il profitto ed il danno e, inoltre, il fine di profitto è alternativo a quello di provocare un nocumento) e sono caratterizzati da un diverso elemento soggettivo (essendo richiesto il dolo specifico solo per la configurabilità del delitto previsto dall' art. 167 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 - Cassazione penale , sez. III , 19/06/2018 , n. 52135). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2012, n. 32862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32862 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
328 6 2/ 12 DEPOSITATO IN CANCELLE IL 21 AGO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERT In nome del Popolo Italiano Claudia Pianelli LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione penale composta da Antonio Esposito - Presidente - UP - 19/6/2012 Sent. n. sez. 1566/2012Mirella Cervadoro R. Gen. n. 2252/2012 Giovanna Verga i Sergio Beltrani - Relatore - Fabrizio Di Marzio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'SI LI, nato il [...] ad [...] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 2/5/2011. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. S. Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. R. Aniello, il quale ha dichiararsi il ricorso inammissibile, e dell'avv. A. Tinarelli, che ne ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 2/5/2011, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Avezzano in data 25/1/2010, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente in ordine al reato di furto perché, escluse le aggravanti che lo rendevano procedibile d'ufficio, improcedibile per difetto di querela, e confermato l'affermazione di responsabilità in ordine all'ulteriore reato di cui all'art. 640 c.p., aggravato ex art. 61 n. 2 c.p., rideterminando la pena.
2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto (con l'ausilio del difensore) ricorso per cassazione, deducendo il seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: I - erronea configurazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. (lamentando la mancata prova della commissione del furto, reato fine della truffa, e della commissione della truffa al fine di conseguire il provento del furto già compiuto), con conseguente eccessività della pena, ed omessa declaratoria di improcedibilità per remissione di querela, con manifesta carenza di motivazione, e chiedendo, conclusivamente, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con tutti i provvedimenti consequenziali. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., è inammissibile, perché proposto per motivi manifestamente infondati.
1. Va preliminarmente evidenziato che, se, da un lato, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata ° contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, dall'altro il ricorrente formula doglianze assolutamente generiche ed in massima parte apodittiche. Invero, in fatto, la Corte d'appello ha puntualmente indicato, in termini non affetti da vizi rilevabili in questa sede, le ragioni per le quali è pervenuta all'affermazione di responsabilità per la truffer 2 aggravata, evidenziando sia gli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di truffa (f. 4) sia quelli valorizzati ai fini della contestata aggravante in relazione al furto divenuto improcedibile per difetto di querela (l'imputato aveva reso ammissioni di colpevolezza, e comunque era stato visto dal derubato sul luogo del furto). Né sussiste la invocata violazione di legge, poiché la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 cod. pen. è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l'applicazione di una causa di improcedibilità. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono inammissibili per estrema genericità, non essendo stato specificamente indicato nessuno degli indici di cui all'art. 133 c.p. che si ritenga ingiustificatamente non valutato.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 giugno 2012 Il Componente estensore Il Presidente Sergio Beltrani Antonio Esposito 3