Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
In tema di confisca di beni formalmente intestati ad un soggetto estraneo al procedimento penale, qualora la richiesta di revoca della confisca proposta dal terzo venga dichiarata "de plano" inammissibile, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento, e deve altresì disporre la trattazione nelle forme della pubblica udienza, qualora l'opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, configurandosi, in difetto, una nullità relativa. (v. Corte cost., sent. n. 107 del 15 giugno 2015).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2016, n. 18691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18691 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
1869 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 10/06/2016 Sentenza n. 2016/2016 Registro generale n. 3263/2015 Composta dai Consiglieri: Presidente Dott. MASSIMO VECCHIO Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Dott. ANGELA TARDIO Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE UA CR, n. l'11/05/1965; avverso il decreto n. 309/2014 TRIBUNALE di TARANTO, del 26/06/2014; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
ли lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Sante Spinaci, che chiedeva l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con restituzione degli atti al Tribunale di Taranto per nuova deliberazione;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 26/06/2014 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza proposta nell'interesse di De LE NA di revoca della confisca dell'azienda costituita dall'impianto di di- stribuzione di carburanti AGIP sito in Taranto al Quartiere Paolo VI, formalmente in- testato all'impresa individuale omonima, disposta con sentenza del 01/07/2009, di- venuta irrevocabile. In premessa il Tribunale qualificava espressamente tale istanza come opposizio- ne presentata ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e dava atto del riget- to della richiesta di trattazione del procedimento in pubblica udienza nonché di quella di audizione dei testi indicati nella lista di difesa. Il Tribunale rilevava che, con la citata sentenza era stata emessa sentenza di condanna nei confronti, tra gli altri, di RE CO, in relazione a numerosi reati contro il patrimonio ed in materia di armi, con contestuale ordine di confisca ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 dell'azienda sopra citata. All'esito del giudizio d'impugnazione, con sentenza n. 338/2012 la Corte d'ap- pello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto nel rigettare il gravame proposto - (invero irritualmente) dalla De LE, in qualità di terza proprietaria del bene già oggetto di confisca, confermava tale misura. Infine, con sentenza del 06/03/2012 la Corte di cassazione, sesta Sezione, di- chiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse della De LE, ritenen- dola priva di legittimazione ad impugnare, in quanto terzo estraneo al reato. Con decreto del 04/02/2014, il giudice dell'esecuzione dichiarava inammissibile l'istanza di revoca della confisca, osservando che la richiedente aveva partecipato di fatto al giudizio d'appello, così precludendosi la possibilità di agire in sede esecuti- va, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna. Avverso tale ultimo provvedimento la difesa proponeva atto di opposizione, in quanto la De LE doveva essere considerata legittimata ad agire in sede ese- cutiva, non essendosi mai formato nessun giudicato preclusivo;
chiedeva al Tribu- nale una pronunzia nel merito, riproponendo le argomentazioni esposte nell'origina- ria istanza, invitando il Tribunale anche a riqualificare l'istanza in esame come inte- grazione di quella originaria. Preliminarmente, il Tribunale qualificava l'istanza in esame come atto di opposi- zione al decreto già pronunciato dal Tribunale in funzione di giudice dell'esecuzione. Aldilà della formale intestazione dell'atto, deponeva in tal senso il suo contenuto, in quanto le censure del ricorrente ricadevano sulle ragioni in base alle quali era stata ritenuta inammissibile l'originaria istanza di revoca, non apportando alcun elemento di integrazione rispetto alla stessa. 3 Il Tribunale rilevava che la De LE avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione avverso il predetto decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non trovando applicazione lo strumento dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. In ogni caso, anche a voler ritenere ammissibile l'istanza, il ricorso doveva co- munque essere rigettato nel merito, trattandosi di un caso di intestazione fittizia del distributore di carburanti in questione in capo alla De LE (cugina dell'imputa- to e titolare dal 1992 del contratto stipulato con l'Agip) alla stregua dei molteplici elementi emersi probatori nel corso dell'istruttoria dibattimentale (vedi gli esiti del- le intercettazioni dalle quali emergeva la circostanza che il RE impartiva le proprie direttive alla De LE su come trattare coi fornitori e si mostrava dispo- nibile a sostenere le spese di gestione dell'azienda). Ulteriori elementi dimostravano lo stabile inserimento dell'imputato nella gestione dell'impianto, al punto da prov- vedere personalmente al pagamento delle forniture. Indicativa altresì del legame di assoggetta-mento della De LE nei confronti del RE era la sostanziale imposizione della sua candidatura per il consiglio della circoscrizione, di modo da garantirsi la partecipazione alla vita politica tramite una persona di fiducia.
2. De LE NA, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimento, chiedendone l'annullamento sulla base dei motivi qui di seguito riportati.
2.1. Violazione degli artt. 666, 676 e 667 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dell'istanza. Ad avviso della difesa, nel dichia- rare l'inammissibilità dell'istanza il Tribunale non considerava che la De LE era terza estranea rispetto alla sentenza con la quale era disposta la confisca, non valutando che si trattava del primo provvedimento a statuire sulla posizione della ricorrente.
2.2. Violazione del principio di conservazione degli atti e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Secondo l'impostazione difensiva, il ricorso poteva essere convertito in ricorso per Cassazione.
2.3. Violazione del principio del giudicato nonché vizio di motivazione, in quanto nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con la sentenza del 06/02/2012 la S.C. non aveva stabilito alcunché in ordine alle sorti della sentenza della Corte distrettu- ale. Non si era formato il giudicato, essendo mancato un controllo di legittimità.
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza: in particolare, in relazione al- ли la pubblicità dell'udienza e vizio di motivazione. La difesa osservava che l'udienza doveva essere celebrata in forma pubblica, come richiesto con apposita istanza, ri- gettata con conseguente lesione del diritto di difesa della ricorrente.
2.5. Difetto di motivazione in relazione al diniego di prova contraria decisiva. La difesa deduceva l'ammissibilità e la rilevanza delle prove testimoniali richie- ste nella lista, in quanto tese a dimostrare l'effettività della gestione e della titolari- tà, in capo alla De LE, di quanto confiscato, decisive per superare l'afferma- zione del Tribunale circa lo stabile inserimento dell'imputato nella gestione dell'im- pianto.
2.6. Violazione degli artt. 240 cod. pen. e 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 nonché dei principi in tema di ripartizione dell'onere della prova e difetto di motivazione in relazione alla dimostrazione dell'intestazione fittizia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
2. Deve essere esaminato preliminarmente il quarto motivo di ricorso, di natura preliminare ed assorbente, attinente alla richiesta difensiva, disattesa dal Tribunale di Taranto, di celebrare l'udienza in forma pubblica. Nel caso in esame, la difesa ha espressamente richiesto la trattazione del pro- cedimento mediante udienza in forma pubblica con istanza depositata in data 16/06/2014, disattesa dal giudice dell'esecuzione, che, al contrario, ha provveduto sull'opposizione con procedura de plano, omettendo di convocare il terzo interessa- to. Con sentenza n. 109 del 15/04/2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della con- fisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica, estendendo a tale ipotesi i principi già affermati dalla Corte Edu e dalla stessa Corte costituzionale in situazioni analoghe. Ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cui l'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., però, il giudice dell'esecuzione provvede de plano (ossia senza for- malità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessa- to>>) solo in prima battuta. E' poi attribuita agli interessati la facoltà di instaurare una fase in contraddittorio davanti allo stesso giudice, proponendo opposizione, fa- se disciplinata dall'art. 666 cod. proc. pen. (richiamato, a sua volta, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.) e per la quale è stata configurata per effetto della pre- ch ли detta dichiarazione di incostituzionalità la possibilità dell'interessato di richiedere la trattazione in pubblica udienza. 5 Ciò premesso rileva la Corte che il decreto impugnato risulta inficiato da due, concorrenti profili di nullità che impongono ciascuno, per vero, - autonomamente - l'annullamento del provvedimento.
2.1. Deve, infatti, osservare il Collegio in limine che, a prescindere dalla doglianza della ricorrente, per la denegata pubblicità della udienza, il ricorso al rito planario di cui all'art. 602, comma 2, cod. proc. pen. seguito dal Tribunale per la decisione sulla opposizione, proposta dalla interessata avverso il provvedimento del 4 febbraio 2014 - appare in radice affatto illegittimo, dovendo, invece, il giudice della opposizione procedere colle forme stabilite dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (così, in tema di opposizione in materia di indulto, Sez. 1, n. 4467 del 25/11/1991, dep. 1992, Tedesco, Rv. 188856). Non ignora la Corte che, secondo quanto affermato, peraltro per obiter dictum, in un recente arresto di legittimità (Sez. 1, n. 12572 del 06/03/2015, Molinetti, Rv. 262887), il giudice della opposizione sarebbe abilitato anche a deliberare decreto de plano secondo il modulo procedimentale dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Ma l'assunto non è condivisibile. A sostegno Sez. 1, Molinetti argomenta: «< il richiamo alla disciplina generale del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., operato dall'art. 667, comma 4, dello stesso codice, nel caso di proposta opposizione contro l'ordinanza adottata senza formalità dal giudice dell'esecuzione nelle materie tassativamente previste dagli artt. 667, comma 1, e 676, comma 1, cod. proc. pen. (dubbio sull'identità fisica della persona [...] confisca o restituzione delle cose sequestrate), comporta due conseguenze tra loro alternative, derivanti proprio dall' integrale richiamo del procedimento disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen. da parte dell'art. 667, comma 4, dello stesso codice: il potere del giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, dichiararla inammissibile a norma del comma 2 dell'art. 666 cit.; oppure, in assenza di cause di inammissibilità, il dovere di fissare la data dell'udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti e ai difensori, e di tenere l'udienza con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero e provvedendo, altresì, all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, in via diretta o delegata, a norma dei commi 3 e 4 dello stesso art. 666 ». Ma l'argomento del rinvio operato dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. all'art. 666 cod. proc. pen. (senza menzione dei commi relativi) non accredita la conclusione che il giudice della opposizione possa provvedere ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. رسل 1 6 La norma contenuta nel succitato comma è affatto inapplicabile al giudizio di opposizione. -La disposizione, infatti, fa riferimento alla < richiesta » inequivocabilmente quella contenuta nel libello introduttivo < manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge » ovvero consistente nella « mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi »>; sicché risulta inapplicabile alla opposizione dispiegata avverso la ordinanza emessa « senza formalità » dal giudice della esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Per completezza - è appena il caso di aggiungere - la esclusione del rito di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. non preclude certamente che il giudice della opposizione possa dichiararne « di ufficio » la inammissibilità con ordinanza deliberata fuori del contraddittorio, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., qualora, beninteso, ricorra alcuna delle ipotesi contemplate ridetto articolo (nel caso in esame pacificamente non sussistenti). In conclusione, nella specie la omessa instaurazione del contraddittorio (prima ancora della denegata pubblicità della udienza) comporta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., la nullità assoluta del provvedimento impugnato;
sicché la Corte la rileva ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Ancorché assorbita da quella rilevata testé di ufficio, concorre, altresì, la nullità eccepita dalla ricorrente in ordine alla denegata fissazione della pubblica udienza per la decisione sulla opposizione. Per effetto della citata sentenza additiva del Giudice delle leggi n. 109 del 2015 la comminatoria della nullità, prevista dall'art. 471, comma 1, cod. proc. pen. (in relazione al dibattimento) nel caso di inosservanza della pubblicità della udienza, trova applicazione nel procedimento di opposizione, ai sensi degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., se la parte privata ha fatto istanza al riguardo. -La interpretazione orientata, sia costituzionalmente che alla luce del principio della pubblicità dei procedimenti giudiziari, sancito dall' art. 6, paragrafo 1, CEDU - convenzionalmente, suffraga l'affermazione del principio di diritto della espansione della sanzione della nullità, per la violazione del rito, in relazione a tutti i casi in cui l'udienza deve (anche a istanza della parte privata) essere pubblica. -La conclusione è, peraltro, confortata dalla convergenza sul piano sistematico con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità il quale, in relazione al procedimento di prevenzione, ha stabilito che la violazione dell'art. 7, comma 1, ultima parte, del d. lg.s. 6 settembre 2011, n. 159, per il diniego della pubblicità رسل 7 della udienza, ne comporti la nullità (sebbene la sanzione non sia espressamente comminata nel successivo comma 7), in quanto la stessa previsione della udienza pubblica reca « l'implicito rinvio al disposto di cui all'art. 471, comma 1, cod. proc. pen. » (Sez. 6, n. 37659 del 18/06/2014, Cappello, Rv. 26034201; cui adde Sez. 6, n. 35788 del 10/07/2012, Modica, Rv. 25365601; contra, tuttavia, Sez. 6, n. 31272 del 15/06/2016, Quintieri, Rv. 26743401). Tanto considerato, rileva infine la Corte che, nella specie, la nullità di carattere relativo al riguardo il Collegio intende ribadire l'insegnamento di Sez. 1, n. 1495 - del 02/12/1998, dep. 1999, Archinà, Rv. 21227201 e Sez. 3, n. 15927 del 05/03/2009, Sampech, Rv. 24340701 - è stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata odierna ricorrente.
3. Alle considerazioni che precedono conseguono l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato (con assorbimento della disamina delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente con i residui motivi) e la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, in funzione di giudice della opposizione, perché deliberi sulla medesima nel contraddittorio tra le parti e in pubblica udienza.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto. Così deciso il 10 giugno 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Massimo Vecchio Aldo Wh S amimus Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 14 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA