Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2016, n. 18691
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Sentenza 10 giugno 2016

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In tema di confisca di beni formalmente intestati ad un soggetto estraneo al procedimento penale, qualora la richiesta di revoca della confisca proposta dal terzo venga dichiarata "de plano" inammissibile, ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell'esecuzione è tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento, e deve altresì disporre la trattazione nelle forme della pubblica udienza, qualora l'opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, configurandosi, in difetto, una nullità relativa. (v. Corte cost., sent. n. 107 del 15 giugno 2015).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2016, n. 18691
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18691
    Data del deposito : 10 giugno 2016

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