Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
È viziato da nullità il decreto applicativo di una misura di prevenzione patrimoniale (nella specie, confisca di un immobile), per violazione del principio di pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/Italia), qualora il soggetto proposto abbia richiesto, personalmente o tramite il difensore, che la trattazione del giudizio di merito si svolga in forma pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2014, n. 37659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37659 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/06/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1127
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 6229/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAPPELLO MASSIMILIANO N. IL 12/08/1964;
IL IA N. IL 29/08/1971;
avverso il decreto n. 25/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 29/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto adottato in data 13 dicembre 2013 la Corte d'appello di Catania ha confermato il decreto emesso il 13 febbraio 2012 dal Tribunale di Catania nei confronti di CA NO, con il quale si applicava la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell'immobile, sito in via Aspromonte n. 54 di Catania, intestato a IP SI, quale terzo interessato e coniuge del proposto.
2. Avverso il su indicato decreto CA NO e IP SI hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di doglianza.
2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata celebrazione del giudizio in pubblica udienza, svoltosi in camera di consiglio nonostante fosse stata depositata una memoria difensiva con espressa richiesta di trattazione nelle forme della pubblica udienza, come previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7 e, ancor prima della novella legislativa, per effetto dell'intervento dichiarativo di illegittimità costituzionale della L. n. 575 del 1965, art. 1 ter, a seguito della sentenza n. 93/2010 della Corte costituzionale. Al riguardo sì solleva, in ogni caso, questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 7, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non indica espressamente fra le statuizioni previste a pena di nullità quella di cui al cit. art. 7, comma 1, ultimo periodo, in relazione alla formulata richiesta di celebrazione in udienza pubblica.
2.2. Violazione di legge in relazione al disposto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23, comma 3, , per la mancata acquisizione delle prove richieste (audizione di testimoni) con riguardo alla dimostrazione della liceità della provvista utilizzata per l'acquisto del cespite sottoposto a provvedimento ablativo. Le relative richieste istruttorie sono state erroneamente rigettate dalla Corte d'appello sul presupposto di una inesistente inversione dell'onere probatorio in capo al proposto, sul quale incombe segnatamente un onere di allegazione.
2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 1, recando l'impugnato provvedimento una motivazione solo apparente, reiterativa degli argomenti già utilizzati dal Giudice di prime cure, senza tener conto della specificità delle richieste difensive in tema di assunzione di prove testimoniali.
2.4. Violazione di legge in relazione al disposto di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24, per la presenza di ragionevoli dubbi circa la ricostruzione della vicenda che ha interessato l'acquisto dell'immobile in oggetto, attraverso l'ipotizzabilità di una donazione indiretta in favore della IP.
3. Con memoria difensiva pervenuta in Cancelleria il 13 giugno 2014 vengono illustrate, in particolare, diffuse ed articolate argomentazioni a sostegno della fondatezza del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso, aderendo, per quel che attiene al primo motivo di doglianza, alle conclusioni già rassegnate dal Procuratore Generale di questa Suprema Corte con requisitoria in data 3 febbraio 2014.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
5. In ordine alla prima doglianza dal ricorrente prospettata deve ribadirsi il principio, in più occasioni affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 617 del 11/07/2013, dep. 09/01/2014, Rv. 257843;
Sez. 6, n. 35788 del 10/07/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 253656), secondo cui è viziato da nullità il decreto applicativo della misura di prevenzione, per violazione del principio di pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia), qualora il soggetto proposto abbia richiesto, personalmente o tramite il difensore, che la trattazione del giudizio di merito si svolga nella forma pubblica.
Erroneamente, dunque, si è ritenuto, nell'impugnato decreto, che il regime delle nullità ex D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, comma 7, ostasse al riconoscimento della nullità relativa (v. Sez. 5, n. 15862 del 07/03/2013, dep. 05/04/2013, Rv. 255509), dal ricorrente tempestivamente dedotta, che deriva dalla mancata adozione dell'udienza pubblica, ossia di una forma di celebrazione del giudizio che, in ragione dell'implicito rinvio del citato D.Lgs., art. 7, comma 1, disposto di cui all'art. 471 c.p.p., comma 1, presenta quale suo tratto fondamentale quello di introdurre un più ampio modello di partecipazione procedimentale che il giudice deve garantire al proposto che ne abbia fatto specifica richiesta. Al riguardo, sotto altro ma connesso profilo, si è già rilevato in questa Sede (v. Sez. 1, 6 giugno 2012, dep. 12 ottobre 2012, n. 40254) che la su citata decisione n. 93/2010 della Corte costituzionale, muovendo dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, ha affermato la possibilità che nelle procedure di applicazione delle misure di prevenzione vi sia il controllo pubblico, senza ritenere, tuttavia, che la configurazione del controllo realizzato attraverso tale più ampio modello di partecipazione comporti l'applicazione delle forme proprie del pubblico dibattimento. Occorre, infatti, distinguere tra la generale esigenza di rendere conoscibile, attraverso la presenza fisica e l'ascolto da parte del pubblico, la trattazione della causa in aula, dalle regole processuali che più specificamente governano la celebrazione del dibattimento.
Deve escludersi, pertanto, che l'affermazione del principio di pubblicità dell'udienza di prevenzione involga di per sè, e necessariamente, un mutamento del rito. La stessa disciplina contenuta nella L. n. 1423 del 1956, art. 4, il cui comma 6 rinvia alle disposizioni del procedimento di esecuzione, ha reiteratamente indotto la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 13789 del 07/02/2002, dep. 10/04/2002, Cattafi, Rv. 221319; Sez. 1, n. 40153 del 30/09/2009, dep. 15/10/2009, Cirillo, Rv. 245374) a sostenere che nel giudizio di prevenzione, fermo restando l'obbligo del contraddittorio, il tribunale è dotato di ampi poteri istruttori e può assumere le prove senza formalità (in forza del rinvio al riguardo operato all'art. 185 disp. att. c.p.p.). Si è inoltre precisato (Sez. 5, n. 18176 del 25/01/2008, dep. 06/05/2008, Rv. 239817; v., inoltre, Sez. 6, n. 5912 del 08/01/2009, dep. 11/02/2009, Rv. 243060) che non è applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione sancito dall'art. 525 c.p.p., in quanto il collegio non solo può riservarsi la decisione e deliberare in un momento successivo, previa informale convocazione dei suoi componenti, ma può, anche successivamente alla riserva della decisione, acquisire, su richiesta del pubblico ministero, elementi di giudizio sopravvenuti, con la sola prescrizione, in tal caso, del rispetto del contraddittorio, che è un valore di garanzia ineludibile anche nel procedimento di prevenzione. Nè può ritenersi applicabile, in sede di prevenzione, il disposto di cui all'art. 528 - che disciplina le condizioni tassative di sospensione della deliberazione - trattandosi di procedimento che, per sua natura, è svincolato dal rigore formale e dalla precisa scansione che caratterizza il giudizio ordinario. In una prospettiva del tutto peculiare, quindi, si colloca la questione del contraddittorio e dei suoi limiti nell'ambito del procedimento di prevenzione, ove lo stesso deve ritenersi certamente garantito, ma con modalità diverse dal dibattimento disciplinato dal vigente codice di rito, in specie per quel che attiene al momento della formazione della prova (Sez. 1, n. 40254/2012, cit.), ossia senza determinare un automatico recepimento di tutti i contenuti tipici dell'udienza pubblica dibattimentale. Più volte, del resto, il procedimento camerale di prevenzione ha superato il vaglio di costituzionalità, con riferimento al quadro dei principii fondamentali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., facendo leva sul rilievo della ormai acquisita "configurazione giurisdizionale del procedimento di prevenzione", che impone in via di principio l'osservanza delle regole coessenziali al giudizio - e, in particolare, la instaurazione del contraddittorio tra le parti - sia pure in forma diversa da quella dibattimentale (Corte cost. n. 77 del 1995). In tal senso, inoltre, si è rilevato in questa Sede, e la notazione è senz'altro condivisibile, che anche la nuova disposizione normativa che disciplina il procedimento di prevenzione, ossia il D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 7, si muove sulla medesima linea direttrice, laddove, codificando quanto già consolidatosi nell'evoluzione giurisprudenziale, dispone la presenza, a richiesta, del pubblico nell'udienza e la partecipazione necessaria del difensore, ribadendo, al nono comma, il richiamo alle disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p., ossia a quelle proprie del procedimento di esecuzione (v. Sez. 1, n. 40254/2012, cit.).
6. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l'impugnato decreto deve essere annullato con rinvio, per nuova deliberazione, ad altra Sezione della su indicata Corte d'appello, assorbiti rimanendo gli ulteriori profili di doglianza, siccome incentrati sulla formulazione di richieste istruttorie, e di conseguenti valutazioni in punto di fatto, che devono trovare la loro formale collocazione in sede di pubblica udienza, ove possono essere riproposte e trattate nel pieno contraddittorio delle parti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014