Sentenza 6 marzo 2015
Massime • 1
Quando è proposta opposizione contro l'ordinanza adottata senza formalità dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., il conseguente procedimento, per effetto del formale richiamo operato da tale norma, è integralmente disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, ove non dichiari l'opposizione inammissibile a norma dell'art. 666 comma secondo, cod. proc. pen., ha il dovere, a pena di nullità generale ad assoluta, di fissare l'udienza in camera di consiglio e di procedere con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero, provvedendo, altresì, all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, a norma dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato ordinanza di rigetto dell'opposizione avverso provvedimento di non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione di somme di denaro confiscate, emessa senza fissare l'udienza in camera di consiglio).
Commentario • 1
- 1. ESECUZIONE PENALE: giudizio sulle richieste di riabilitazione del condannato.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giuliano AMATO; Giudici :Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale di sorveglianza di Messina con due ordinanze del 5 marzo 2020, iscritte, rispettivamente, ai numeri 78 e 79 del registro ordinanze 2021 e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2015, n. 12572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12572 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/03/2015
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - N. 628
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 36343/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO US, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 18 giugno 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. SPINACI Sante, il quale ha concluso chiedendo di riqualificare l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria quale Giudice dell'esecuzione. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 giugno 2014 il Tribunale di Reggio Calabria, giudice dell'esecuzione, ha confermato la già disposta confisca, in data 7 gennaio 2014, della somma di Euro 650,00 sequestrata a MO US, nell'ambito di procedimento penale in cui il MO era stato imputato e condannato per illecita detenzione di venti involucri contenenti cocaina per il complessivo peso di sei grammi. Insieme alla confisca il Tribunale ha confermato anche la sua precedente ordinanza dell'11 febbraio 2014, con la quale era stato dichiarato non luogo a provvedere su analoga precedente domanda del MO di restituzione della medesima somma, siccome già confiscata il precedente 7 gennaio.
2. Il MO tramite il difensore, avvocato Neri Filippo, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza del 18 giugno 2014 e ne ha denunciato l'illegittimità per non essergli mai stato notificato il provvedimento di confisca della somma di Euro 650,00 che si assume emesso il 7 gennaio 2014, con la conseguenza che esso non sarebbe a lui opponibile.
Tale confisca sarebbe stata solo richiamata dalle ordinanze in data 11/02/2014 e 18/06/2014 con le quali il giudice dell'esecuzione aveva, rispettivamente, dichiarato non luogo a provvedere sulla sua domanda di restituzione della somma di denaro e, all'esito di opposizione proposta dal MO avverso tale decisione, confermato il provvedimento di improcedibilità.
La presunta confisca, pertanto, sarebbe stata disposta dal Giudice dell'esecuzione in aperta violazione degli artt. 666 e 178 c.p.p., non avendo avuto il MO la possibilità di partecipare all'incidente e di difendersi.
La sentenza che aveva definito il processo penale a suo carico, per detenzione a fini di spaccio di sei grammi di cocaina, non aveva dato alcuna disposizione con riguardo alla somma di Euro 650,00 sequestrata nel medesimo procedimento, con la conseguenza che, non essendone stata ordinata la confisca nella sentenza di condanna, essa avrebbe dovuto essere restituita al MO quale suo legittimo detentore.
Il ricorrente ha richiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, con l'ordine di restituzione a suo favore della somma suddetta.
3. Il Procuratore Generale ha ritenuto che il ricorso proposto dal MO dovesse essere qualificato come opposizione avverso la più recente ordinanza del 18 giugno 2014, la quale sarebbe stata emessa su nuova domanda di dissequestro e restituzione del denaro vincolato, e non su opposizione del MO alla prima ordinanza dell'11 febbraio 2014 di non luogo a provvedere su analoga istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente la Corte osserva di non concordare con le conclusioni del Procuratore generale il quale ha chiesto di qualificare l'attuale impugnazione come opposizione a norma dell'art. 667 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 676 c.p.p., comma 1.
Come si è esposto, infatti, l'impugnata ordinanza del 18 giugno 2014 segue e conferma precedente ordinanza dell'11 febbraio 2014 sullo stesso oggetto, che aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla domanda di restituzione della somma di denaro sequestrata al condannato MO, sul presupposto che essa fosse stata già definitivamente confiscata.
Tale ordinanza dell'11 febbraio 2014 ha formato oggetto di specifica opposizione da parte del difensore del MO, depositata il 12 giugno 2014, dopo la sua notificazione al difensore il 30 maggio 2014, e l'opposizione è stata decisa, appunto, dallo stesso Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza del 18 giugno 2014, oggetto dell'attuale ricorso.
Quest'ultimo provvedimento, tuttavia, pur non essendo stato emesso a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, consistendo in una conferma delle precedenti decisioni dell'11 febbraio e 7 gennaio 2014 e non in una declaratoria di inammissibilità, è stato adottato senza fissare l'udienza in camera di consiglio per consentire il necessario contraddittorio delle parti, come imposto, in sede di opposizione, dall'art. 667, comma 4, secondo periodo, che espressamente richiama il procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p.. Giova chiarire, in proposito, che il richiamo alla disciplina generale del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., operato dall'art. 667 c.p.p., comma 4, nel caso di proposta opposizione contro l'ordinanza adottata senza formalità dal giudice dell'esecuzione nelle materie tassativamente previste dell'art. 667 c.p.p., comma 1 e art. 676 c.p.p., comma 1, (dubbio sull'identità
fisica della persona, estinzione del reato dopo la condanna, estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, pene accessorie, confisca o restituzione delle cose sequestrate), comporta due conseguenze tra loro alternative, derivanti proprio dall'integrale richiamo del procedimento disciplinato dall'art. 666 c.p.p., da parte dell'art. 667 c.p.p., comma 4: il potere del giudice dell'esecuzione, in sede di opposizione, = dichiararla inammissibile a norma del comma 2 dell'art. 666 cit.; oppure, in assenza di cause di inammissibilità, il dovere di fissare la data dell'udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti e ai difensori, e di tenere l'udienza con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero e provvedendo, altresì, all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta, in via diretta o delegata, a norma dei commi 3 e 4 dello stesso art. 666. Nel caso di specie, dunque, non avendo il giudice dell'opposizione rilevato una causa di inammissibilità dell'opposizione a norma dell'art. 666, comma 2, avrebbe dovuto procedere secondo il comma 3 dello stesso articolo e, quindi, fissare l'udienza in camera di consiglio da svolgersi con la necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero.
Il mancato rispetto delle norme di cui all'art. 666 c.p.p., commi 3 e 4, determina la nullità del procedimento e, conseguentemente, dell'ordinanza emessa all'esito di esso, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Tale nullità si configura come generale e assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 e, come tale, è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1^, n. 29505 del 11/06/2013, Lahmar, Rv. 256111 Sez. 1^, n. 37527 del 07/10/2010, Casile, Rv. 248694). Il provvedimento impugnato deve essere dunque annullato con rinvio allo stesso Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame nel necessario contraddittorio delle parti, secondo la norma sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2015