Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 31272
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Sentenza 15 giugno 2016

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In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesta dall'interessato, non determina alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista espressamente dall'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 31272
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31272
    Data del deposito : 15 giugno 2016

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