Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali, il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesta dall'interessato, non determina alcuna nullità, non essendo tale sanzione prevista espressamente dall'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2016, n. 31272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31272 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
3 1 2 7 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 913 Francesco Ippolito CC - 15/06/2016 Anna Petruzzellis Ersiia Calvanese R.G.N. 8945/2016 Gaetano De Amicis Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RI EM, nato a [...] il [...]; avverso il decreto del 11/12/2015 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto depositato il 21 dicembre 2015, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Cosenza in data 24 settembre 2014, e depositato il 7 ottobre 2014, che aveva applicato ad EM QU la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di Ал pubblica sicurezza per la durata di anni due, ritenendo il soggetto portatore di pericolosità sociale semplice. V 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di 1 appello di Catanzaro, il QU personalmente, formulando tre motivi.
2.1. Nel primo motivo, si lamenta la violazione di legge, in particolare degli artt. 7, comma 1, 2, 5, 7, 9 e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 178, comma 1, lett. a), 179, 471, comma 1, 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., 24, secondo comma, 111, primo, secondo, e terzo comma, Cost., e 6, comma 1, lett. b) e c), CEDU, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per omesso avviso della nuova udienza al proposto ed al suo difensore, per la mancata audizione del proposto e per la omessa trattazione della causa in pubblica udienza, nonostante l'espressa richiesta. + Si premette che il QU, all'udienza del 26 marzo 2014, chiedeva il rinvio del procedimento, a mezzo dell'avvocato Marta Gammella, da lui delegato a tale esclusivo scopo, deducendo il legittimo impedimento per sé e per il difensore di fiducia, avvocato Sabrina Mannarino, per la concomitante trattazione, davanti ad altra Autorità Giudiziaria, di un processo a suo carico, rappresentando, inoltre, la volontà di essere personalmente sentito e di essere giudicato all'esito di pubblica udienza ex art. 7, commi 1 e 5, d.lgs. n. 159 del 2011. Si deduce che, non essendo l'avvocato Gammella sostituto del difensore di fiducia, l'avviso della . nuova data di udienza, fissata per il 25 giugno 2014, non può ritenersi validamente effettuato, come non può ritenersi tardiva la richiesta presentata a nome del QU dall'avvocato Gammella. Si deduce, inoltre, che del tutto priva di risposta è rimasta la richiesta di celebrazione del procedimento in pubblica udienza.
2.2. Nel secondo motivo, si lamenta la violazione di legge, in particolare dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per l'insussistenza dei presupposti della pericolosità sociale del proposto e dell'attualità della medesima. Si deduce che la Corte d'appello ha confermato il provvedimento impugnato davanti ad essa facendo un generico rinvio al medesimo, senza considerare che la quasi totalità delle notizie di reato sono state definite o con archiviazione o con sentenza di assoluzione, e che l'unica condanna, del 2010, attiene ad un fatto di detenzione di tredici dosi di cocaina, qualificato di lieve entità a norma dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avvenuto il 21 novembre 2009, e per il quale è stata irrogata la pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed 1.148 euro di multa, con concessione del beneficio della sospensione condizionale. Non può essere valorizzato, ai fini del giudizio sulla pericolosità, quanto emerso in altro procedimento, per fatti di cessione di stupefacenti, collocati temporalmente nel 2012, e per il quale era stata emessa ordinanza di custodia cautelare in 2 carcere nel 2013, in quanto l'unico elemento a carico, costituito dalle dichiarazioni di tossicodipendenti, è venuto meno nel dibattimento, tanto che la regiudicanda, in epoca successiva al decreto impugnato, e precisamente il 20 gennaio 2016, è stata definita con sentenza di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con trasmissione al P.M. dei verbali di udienza relativi alle dichiarazioni degli asseriti acquirenti delle sostanze droganti. Non assume rilevanza, inoltre, il contatto tra il proposto e persone condannate o denunciate per reati minori, avvenuto in luoghi pubblici, come il Tribunale di Paola o esercizi aperti al pubblico, in una piccola comunità locale, quale è il Comune di Cetraro.
2.3. Nel terzo motivo, si lamenta la violazione di legge, in particolare degli artt. 8, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, 24, secondo comma, e 111, secondo, terzo, e sesto comma, Cost., 121, comma 2, 125, comma 3, 178, comma 1, lett. c), 546, comma 1, lett. e), e 666, comma 3, cod. proc. pen., e 6, comma 1, CEDU, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., per l'omessa valutazione delle censure difensive e per la mancata esplicitazione delle ragione per la quale le stesse debbono ritenersi non accoglibili. Si deduce, innanzitutto, che non sono state prese in alcuna considerazione né la documentata argomentazione difensiva in ordine alle positive condizioni economiche della famiglia del proposto, e con la quale il medesimo coabita, da cui desumere l'assenza della necessità di acquisire proventi illeciti, né il rilievo circa l'assenza di accertamenti in ordine a condotte di spaccio di stupefacenti. Si contesta, poi, che nessuna specifica motivazione è stata fornita in ordine alle ragioni che hanno indotto ad applicare la misura di prevenzione per una durata pari al doppio del minimo previsto dalla legge.
3. Con memoria pervenuta in data 7 giugno 2016, il QU ha rappresentato che egli aveva presentato istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale in data 1 marzo 2016, e che, però, il Tribunale di Cosenza con decreto del 25 maggio 2016 aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere ed aveva trasmesso gli atti alla Corte di cassazione. Ha perciò chiesto che, attesa l'illegittimità del provvedimento dichiarativo di incompetenza, la Corte di cassazione annulli il decreto appena indicato e disponga la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza, affinché questo si pronunci sulla sua istanza di revoca o modifica. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Ал 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Occorre premettere che la richiesta di annullamento del decreto dichiarativo dell'incompetenza in ordine all'istanza di revoca o modifica della misura di prevenzione personale, dedotta nella memoria pervenuta in data 7 giugno 2016, è, in questa sede, inammissibile, posto che si riferisce ad un provvedimento da impugnare in via autonoma e nelle forme previste dal codice di rito, segnatamente dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
3. Il primo motivo di ricorso, attinente, da un lato, al mancato rinvio del procedimento in primo grado per consentire l'audizione del proposto, e, dall'altro, alla mancata trattazione del giudizio in pubblica udienza, è infondato.
3.1. La richiesta di differimento dell'udienza del 26 marzo risulta essere stata essere stata concessa per motivi di opportunità, ma non per legittimo impedimento del proposto o del suo difensore;
dagli atti, inoltre, emerge che l'istanza, deducente un concomitante impegno processuale, è stata depositata solo il 25 marzo 2016, ossia il giorno precedente l'udienza di prevenzione. Di conseguenza, stante la non riferibilità del rinvio ad una situazione di legittimo impedimento, nessuna ulteriore comunicazione o notificazione in ordine alla fissazione della nuova udienza era dovuta al proposto. L'assenza di un legittimo impedimento a comparire, inoltre, esclude anche la nullità del procedimento per il mancato accoglimento della richiesta del QU ad essere sentito personalmente. In primo luogo, infatti, assolutamente consolidato, e condiviso da questo Collegio, è l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di procedimento di prevenzione, la richiesta di essere sentito personalmente non può ritenersi implicita nell'istanza di rinvio del difensore, trattandosi di atto formale che deve provenire dall'interessato e che si pone come estrinsecazione di un diritto non estensibile al difensore (così, tra le tante, Sez. 1, n. 46808 del 06/11/2012, Meocci, Rv. 253884, nonché Sez. 1, n. 46614 del 04/12/2007, Bova, Rv. 238712). Inoltre, se pure si volesse ritenere essere rimasta ferma l'istanza di audizione presentata dall'odierno ricorrente a mezzo dell'avvocato Gammella, quale suo procuratore speciale, l'assenza del medesimo alle successive udienze in difetto di situazioni di legittimo impedimento non poteva certo imporre al giudice procedente di disporre ulteriori rinvii in attesa della decisione dell'istante di rendere le proprie dichiarazioni: in linea con quanto osservato dalla giurisprudenza appena citata, e con il dettato normativo di cui all'art. 7, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, deve reputarsi che la richiesta personale di audizione in tanto fonda l'obbligo di un rinvio del procedimento, in quanto concorre con una situazione di legittimo impedimento a comparire da parte del proposto. M 2.2. La doglianza concernente la mancata trattazione del giudizio in pubblica udienza, invece, non tiene conto della circostanza che quest'ultima vi è stata in appello, come risulta dai verbali in atti. Invero, occorre osservare che, per il mancato svolgimento della procedura in pubblica udienza, anche se richiesto dall'interessato, l'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 non prevede alcuna nullità; è significativo, anzi, che la trattazione del 1 procedimento in pubblica udienza è contemplata dal comma 1, secondo periodo, dell'art. 7 cit., e che, però, questo articolo, al comma 7, commina espressamente la sanzione della nullità per la violazione di disposizioni contenute in altri commi, elencandole analiticamente, ma omette ogni riferimento al comma 1 («Le disposizioni di cui al commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità»>). Inoltre, anche a voler richiamare la giurisprudenza elaborata dalla Corte EDU in tema di pubblicità dell'udienza, non deve sfuggire che secondo quest'ultima può essere possibile una "compensazione" della mancanza di pubblicità del giudizio di primo grado quando vi è lo svolgimento pubblico di un giudizio di impugnazione a cognizione non limitata, quale appunto quello di appello, che, atteso il richiamo operato dall'art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011 alle disposizioni del codice di rito, consente un pieno riesame del merito della regiudicanda (cfr., a contrario, per la mancata possibilità di "compensazione" nel giudizio di legittimità, determinata in ragione dello specifico ambito di cognizione della Corte di cassazione, in quanto limitata ai soli motivi di diritto, Corte cost., sent. n. 80 del 2011, § 6.3).
3. Anche le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo di ricorso, e che contestano, sia pure sotto diversi profili, la legittimità della valutazione compiuta dalla Corte d'appello in ordine alla pericolosità sociale del QU ed alla attualità della stessa, sono prive di fondamento. Il provvedimento impugnato ha fondato le sue conclusioni, oltre che su di una serie di precedenti giudiziari, sulla condanna inflitta il 21 maggio 2010 dal Tribunale di Paola per reati concernenti gli stupefacenti, sul successivo rinvio a giudizio disposto nel 2013 per delitti della stessa specie commessi nel 2012, sul mancato svolgimento di attività lavorativa e sulle frequentazioni con pregiudicati. Trattasi di elementi che legittimamente sono stati valutati unitariamente e che correttamente, in questa valutazione globale, possono essere ritenuti evidenziare "fatti" dai quali inferire la pericolosità generica del ricorrente. Da un lato, invero, la valutazione di pericolosità generica deve essere fondata su elementi concreti ed obiettivamente verificabili, ma rimane ancorata ad un 5 M giudizio indiziario e non di prova piena (indicativo in tal senso è ripetuto richiamo, in tutte e tre le lettere dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, alle locuzioni sulla base di elementi di fatto» e «debba ritenersi»): ciò rende ammissibile il richiamo a fatti anche non accertati con sentenza passata in giudicato, alle frequentazioni con pregiudicati, sia pure nell'ambito di un piccolo centro e in luoghi pubblici, ed al mancato svolgimento di attività lavorativa. Dall'altro, poi, l'intervenuta assoluzione per le vicende del 2012, in sé non immediatamente risolutiva per escludere la sussistenza dei relativi fatti ai fini del giudizio di pericolosità (tanto più che le dichiarazioni rese in udienza dai tossicodipendenti originariamente accusatori del QU sono state trasmesse al Pubblico ministero), non è valutabile in questa sede, perché, come evidenziato nello stesso ricorso, è sopraggiunta solo nel gennaio 2016, ossia dopo la pronuncia del decreto della Corte d'appello: la stessa cioè costituisce "fatto” nuovo che deve essere compiutamente vagliato dal giudice di merito, sia singolarmente, sia nel più ampio contesto di tutti gli elementi addotti a fondamento del provvedimento applicativo della misura di prevenzione, e che, come tale, è idoneo, piuttosto, a supportare una richiesta di revoca o modifica del provvedimento applicativo, ex art. 11 d.lgs. n. 159 del 2011. Non può ritenersi illegittima neppure la valutazione di attualità della pericolosità, posto che il decreto di primo grado è stato emesso in data 24 settembre 2014, e depositato il 7 ottobre 2014, e che tra i fatti indicati a carico del QU vi sono anche vicende del 2012, oltre che un perdurante mancato svolgimento di attività lavorativa. Ancora, non può ritenersi integrata alcuna omessa valutazione delle doglianze difensive, posto che la Corte d'appello ha esaminato e dato conto di tutti i fatti posti a fondamento della applicazione della misura e che costituisce principio consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui, in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza, e, quindi un decreto di prevenzione, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della decisione complessivamente considerata (così Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; nello stesso senso, cfr., anche, Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105, e Sez. 4, n. 1146 del 24/10/2005, dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187).
4. Infondate, infine, sono le ulteriori doglianze, contenute nel terzo motivo, e relative alla durata della misura. Il decreto impugnato, infatti, dopo aver indicato i fatti posti a fondamento Ал del giudizio, ha precisato che la durata della misura risulta adeguata al grado di pericolosità sociale dimostrato dal ricorrente». 6 P Si tratta di motivazione non inesistente, né meramente apparente, tanto più che è stata disposta sorveglianza speciale senza obbligo di soggiorno.
5. All'infondatezza del ricorso segue il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 giugno 2016. Francesco Ippolito ماaffect Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Ambour DEPOSITATO IN CANCELLERIA) oggi 20 LUG 2016 CANCELLIERE Dott. Stefano Golfieri 7