Sentenza 10 luglio 2012
Massime • 1
Non è viziato da nullità il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per violazione del principio di pubblicità dell'udienza stabilito dalla Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011) e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c/ Italia), qualora il soggetto proposto non abbia richiesto, personalmente o tramite il difensore, che la trattazione del giudizio di merito si svolga in forma pubblica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2012, n. 35788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35788 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2012 |
Testo completo
35 7 88 / 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - SENT. n. sez.1207 Francesco Serpico Arturo Cortese CC - 10/7/2012 R.G.N. 926/12 Glovanni Conti Anna Petruzzellis Giorgio Fidelbo Relatore - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da ND OD, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 24 ottobre 2011 emesso dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato il provvedimento del 12 ottobre 2010 con cui il Tribunale di Trapani aveva applicato nei confronti di ND OD la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, con la cauzione di euro 300,00. 2. Nell'interesse del proposto l'avvocato Gianni Caracci ha presentato ricorso per cassazione in cui ha dedotto la nullità del decreto applicativo della misura di prevenzione, già eccepita nell'atto di appello, per violazione dell'art. 4 legge n. 1423 del 1956 e del principio della pubblicità dell'udienza, così come stabilito dalla sentenza n. 93 del 2010 della Corte costituzionale: il ricorrente lamenta la mancata celebrazione del giudizio di primo grado in pubblica udienza, in quanto la relativa notifica non conteneva l'avviso di poter chiedere l'udienza pubblica, sicché tale mancanza avrebbe determinato la nullità eccepita.
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. Come correttamente rilevato nella puntuale requisitoria scritta del procuratore generale, questa Corte, nel dare attuazione alle sentenze della CEDU (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e Riza c. Italia) e della Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 del 2011), che hanno affermato il principio della pubblicità dell'udienza del procedimento di prevenzione svolto davanti ai giudici di merito, ha precisato che la violazione del principio della pubblicità dell'udienza sussiste solo qualora la parte chieda tale udienza e questa non venga concessa, sicché la mancata celebrazione pubblica dell'udienza non può determinare alcuna conseguenza qualora non risulti che l'interessato abbia formalmente richiesto che il giudizio sia tenuto in forma pubblica (Sez. I, 26 febbraio 2008, n. 1279, Magnisi;
Sez. I, 13 febbraio 2008, n. 8990, Ambrogio;
Sez. I, 12 ottobre 2011, n. 39798, Li Causi), Invero, tale principio deriva direttamente dalle sentenze della Corte costituzionale, in cui l'illegittimità degli artt. 4 legge n. 1423 del 1956 e 2-ter legge n. 575 del 1965 è stata ritenuta sussistente "nella parte in cui non 2 consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica". Nel caso in esame, stando a quanto rilevato dalla Corte d'appello, il proposto non ha chiesto né personalmente, né tramite il suo difensore, che il giudizio di primo grado fosse svolto in pubblica udienza. Inoltre, non appare rilevante che il decreto di fissazione dell'udienza camerale del giudizio di prevenzione non contenesse l'avviso in ordine alla facoltà di richiedere la trattazione del giudizio in pubblica udienza, in quanto una tale omissione non può comportare come conseguenza la nullità del decreto stesso, dal momento che una simile causa di nullità non è prevista dalla legge processuale che, come è noto, si ispira al principio della tassatività delle cause di nullità.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2012 1 Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Figlelbo Francesco Serpico DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposip 3