Sentenza 18 maggio 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento quando risulti accertato in modo irrefutabile che lo scarico senza autorizzazione termina in uno dei corpi recettori, in modo diretto o indiretto, è possibile configurare la contravvenzione di cui all'art. 21 della legge 10 maggio 1976 n. 319. Ciò anche quando il refluo, dopo essere stato conferito in una vasca o pozzo a tenuta stagna, si immetta in uno dei corpi recettori vietati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/1998, n. 7221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7221 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Tonini Paolo presidente del 18 maggio 1998
2. Dott. Savignano Giuseppe consigliere SENTENZA
3. Dott. Morgigni AN consigliere N. 1785
4. Dott. Imposimato Ferdinando consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Grillo Carlo consigliere N. 01552/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
IE AN, n. 30.3.50 Bracigliano
avverso la sentenza 21.11.97 della corte d'appello di Salerno;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. AN Morgigni;
Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Geraci che ha concluso per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Il 21 novembre 1997 la corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del pretore locale sezione di Mercato S. Severino, che il 21.6.96 aveva condannato AN LE, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976 per avere, in qualità di titolare del caseificio "Roberta", effettuato lo smaltimento dei reflui senza autorizzazione, fino al 13 giugno 1994. Ha rideterminato la pena in lire 2.250.000 d'ammenda. Ricorre l'imputato, deducendo quattro motivi.
Con il primo si duole della violazione dell'art. 1 della legge citata. Assume che lo scarico avveniva in una vasca di decantazione ed in una successiva a tenuta stagna, soggetta a svuotamento periodico.
Con il secondo rappresenta violazione dell'art. 15 della medesima normativa, poiché il reato non sarebbe configurabile, quando esiste - come nella specie - l'autorizzazione di agibilità dei locali. Con il terzo lamenta la mancata declaratoria di depenalizzazione dell'illecito.
Con il quarto assume che la pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la P.A. non poteva essere rideterminata in assenza d'impugnazione da parte sua.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto risultano dalle decisioni di merito due circostanze:
a) lo scarico avveniva in vasca c.d. "a tenuta stagna";
b) manca la prova che l'addetto al prelievo successivo fosse privo d'autorizzazione.
L'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 cosi recita: "Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della presente legge, nel suolo o nel sottosuolo, senza avere richiesto la prescritta autorizzazione "
Il quesito da risolvere consiste nello stabilire se sia sanzionato qualsiasi scarico eseguito senza la richiesta autorizzazione o se lo sia soltanto lo scarico che sia effettuato in uno degli indicati corpi ricettori.
La giurisprudenza di questa corte ha a lungo privilegiato questo secondo indirizzo.
Sul tema specifico dello scarico in pozzo vanno ricordate le seguenti pronunzie: sez. 3 sent. 12947 del 18/12/87 (ud. 21/10/87) rv. 177285 ric. Milone;
sez. 3 sent. 10575 del 20/11/93 (ud. 23/09/93) rv. 196445 ric. p.m. in proc. Cilento (la n. 7180 del 27.05.91 non attiene alla specifica fattispecie).
Di recente è intervenuta la decisione sez. 3 n. 0 7742 del 23.05.97 ric. Bacchi, con la quale in un obiter dictum è stato ribadito questo indirizzo;
il ricorso, però, concerneva un caso di scarico in una vasca, che presentava perdite sul suolo.
Con la sentenza 7 maggio 1996 ric. Cilento questa sezione ha, invece, accolto l'opposto orientamento.
Va, inoltre, menzionata la sentenza delle S.U n. 12310 del 13/12/95 ud. 27/09/95 rv. 202899 ric. Forina. In quel caso si trattava dello scarico di acque di lavorazione delle olive in recipienti ermetici di un terzo.
Con essa la corte ha ritenuto sostanzialmente esatta la configurabilità del reato di smaltimento di rifiuti previsto dal D.P.R. n. 915 del 1982, considerando quelle acque come rifiuti. Tanto premesso, rileva il collegio, aderendo alla tesi esposta dalle sezioni unite, che "la legge n. 319 del 1976 mira a disciplinare il rapporto che insorge tra il refluo e la sua immissione nell'ambiente e pertanto finalizza tutta la formulazione dell'"articolato" alla tutela del corpo ricettore".
Tale profilo non è stato, invece, preso in esame nelle decisioni, che sostengono l'applicabilità della normativa sulle acque a qualsiasi scarico, a prescindere dal suo recapito.
Ne deriva una necessaria inversione di interpretazione rispetto a questo orientamento, seguito dalla corte territoriale, senza tenere conto dell'ulteriore sviluppo interpretativo.
Re melius perpensa (rispetto alle pregresse decisioni di segno opposto), soltanto quando risulti accertato in modo irrefutabile che lo scarico senza autorizzazione termina in uno dei menzionati corpi ricettori in modo diretto o indiretto, è possibile configurare la contravvenzione di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976. Consegue che il reato è, altresì, ipotizzabile anche quando il refluo, dopo essere stato conferito in una vasca o pozzo a "tenuta stagna", s'immetta in uno dei corpi ricettori vietati:
A) a seguito di una perdita o travaso (c.d. percolamento) dal contenitore;
B) per successiva immissione, compiuta dal suo stesso produttore in modo diretto o per mezzo di un terzo. In tale caso è necessario che lo scarico illecito sia avvenuto in concorso con il soggetto che lo ha prodotto.
A diversa soluzione deve pervenirsi, invece, quando sia legalmente affidato alla ditta di autospurgo.
Esclusa l'applicabilità della legge n. 319, occorre stabilire se - qualificando diversamente i fatti - sia configurabile ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 915 del 1982 con riferimento alla conservazione dei liquidi nelle vasche;
attività, che potrebbe essere qualificata come stoccaggio.
Questo scarico rientra in teoria anche nella categoria dei rifiuti, poiché - secondo la sentenza delle S.U. 27 settembre 1995 ric. Forina - per distinguere le due nozioni si devono tenere presenti numerosi criteri, tra i quali "il primo criterio, di portata generale, è la precisazione secondo cui il D.P.R- n. 915 regola V intera materia dei rifiuti. In essa, come cerchio concentrico minore, si inserisce la normativa attinente agli scarichi, che sono disciplinati dalla legge n. 319.
V'è, però, da osservare che nessuna disposizione di quest'ultima normativa è invocabile, poiché il D.P.R. n. 915 del 1982 disciplina (art. 6) soltanto lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi e non di quelli propri. Del tutto ininfluente è il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'epoca non vigente.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 1998