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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE LAVORO
Procedimento ex art. 700 c.p.c. in corso di causa n. 352/2025 RG tra
Parte_1 con avv.ti Enrico, Claudia, Carlo Enrico e Livia Cornelio contro
Controparte_1
[...] con avv.ti Giacinto Siro Favalli, Filippo Salvo, e Alberto Checchetto
IN PUNTO: VIOLAZIONE PART-TIME
ORDINANZA
PREMESSO IN FATTO CHE:
La ricorrente ha agito con ricorso ex artt 414 + 700 cpc quale dipendente a tempo indeterminato dell' CP_ convenuto dal 30.6.2011 in posizione economica “D” CCNL Aris Aiop Fins quale fisioterapista in servizio presso l' ospedale San Raffaele Arcangelo sito in Madonna dell'Orto n. 3854 - 30121 Venezia.
Allega di avere il 10.9.2015 ottenuto, su sua richiesta, la trasformazione del rapporto di lavoro per un anno, e negli anni a seguire poi di anno in anno prorogato, da full time a part time orizzontale di 30 ore distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13.30, sulla base del fatto che aveva 2 figli a carico, sposata con coniuge lavoratore e senza parenti nelle vicinanze e con la residenza lontana dal luogo di lavoro, più precisamente in Riviera San Nicolò Lido di Venezia.
Contesta al datore di lavoro di essere venuto meno ai principi stabiliti dal contratto collettivo art. 22 imponendole, in base a tabella affissa alla bacheca del locale antistante la piscina, alla mattina orario dalle 7.30 fino alle 12.30 dal lunedì al venerdì e per coprire il monte ore di 30 ore anche il sabato, e quale orario pomeridiano, non concordato tra le parti, dalle 13.30 alle 19.30.
Si duole di essere così gravata, a causa di tale variabilità dell'orario, da un carico di lavoro doppio rispetto a quello previsto dal contratto part-time, e dall' obbligo di rimanere a disposizione del datore di lavoro, in attesa delle sue comunicazioni, con impossibilità dunque di gestire il tempo libero autonomamente. Lamenta inoltre di essere stata vittima nel 2022 assieme alla collega di molestie sessuali Testimone_1 poste in essere dal primario dr. , e in seguito, a fronte di propria condotta difensiva, di CP_3 ripetute umiliazioni.
Chiede dunque al Tribunale di : “ accertarsi e dichiararsi il diritto della signora di essere a Pt_1 disposizione del datore di lavoro per 5 mattine a settimana per un totale ore di 30 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30, ordinando ai sensi dell'art. 700 c.p.c. che tale orario di lavoro venga adottato immediatamente. Accertarsi che la ricorrente è rimasta a disposizione del datore di lavoro dal 2016 fino ad oggi con un orario a tempo pieno comprendente sia le mattine che i pomeriggi che i sabati. In via immediata al fine di limitare il danno da ansia di cui al certificato medico 18.10.24 (ns. doc. 10), si chiede che ai sensi dell'art. 700 c.p.c. il G.L. voglia ordinare al datore di lavoro di tenere a disposizione la signora
per le sole 30 ore di lavoro per cui è retribuita con effetto immediato escludendo qualsiasi Pt_1 turnazione con cadenze discrezionali da parte del datore di lavoro stesso. Condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni pregresse e quelle attuali sulle differenze retributive rispetto all'orario part time pattuito. Condannarsi il datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale conseguente le molestie sessuali di cui è stata vittima. Con accessori ex art. 429 cpc dai fatti ed interessi ex art. 1284 comma 4 dalla presentazione della domanda”
La convenuta si è costituta contestando il ricorso d' urgenza per carena sia del fumus che del periculum.
La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza è stata trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO CHE:
Va premesso che, per stessa precisazione attorea all' odierna udienza, l' urgenza riguarda unicamente la questione orario, laddove in effetti quanto alle molestie, risalenti oltretutto a tre anni fa (anno 2022), il periculum è ad oggi oggettivamente inesistente avendo l' asserito responsabile dr dato CP_3 le dimissioni a febbraio 2024.
Ciò posto, impregiudicata ogni valutazione in punto fumus, il ricorso d'urgenza va rigettato per carenza in ogni caso dell' ulteriore necessario requisito del periculum in mora poiché :
1) Innanzitutto per cd tardività del ricorso tenuto conto che la ricorrente lamenta una situazione asseritamente in essere, negli stessi termini, in modo sistematico e continuativo, dal 2016 e non allega alcun fatto nuovo sopravvenuto in tempi recenti atto a rendere tale situazione improvvisamente fonte di pregiudizio imminente e irreparabile tale da giustificare l' azionata tutela d' urgenza.
Tale non è certamente l'allegata recente compromissione delle condizioni di salute (stato depressivo) in quanto manca allo stato qualsivoglia evidenza che la stessa dipenda, o possa essere significativamente incisa, dallo scostamento di orario imputato al datore di lavoro. Nella stessa prospettazione attorea lo stato d' ansia per lungo periodo di stress attestato dal certificato medico 18.10.24 (doc 10 ric) è in effetti riferito, come da ultimi due cpv di pagina 6 del ricorso, alle molestie del dr , e non già alla questione orario. CP_3
Coerentemente nella relazione dr.ssa 10.11.2024 (docc. 11 ric) l' accertato “DISTURBO Per_1
DELL'ADATTAMENTO CRONICO CON ANSIA E UMORE DEPRESSO di intensità medio lieve” è riferito alle molestie, e non già alla questione orario, semplicemente richiamata in premessa nella ricostruzione generale della situazione lavorativa.
Idem quanto al referto dr.ssa del 9.1.2025 (doc 13 ric), in cui si dà atto di “disturbo Post Per_2
Traumatico da stress secondario ad eventi di aggressione/abuso” e non sono invece offerti riscontri concreti a supporto della riconducibilità del malessere alla questione orario.
Così infine anche il recentissimo certificato, sempre della dr.ssa , del 25.3.2025, inserito in Per_2 pct il 31.3.2025, in cui il riemergere dei sintomi ansiosi alla ripresa del servizio è riferito all' esposizione “ al contesto e alle mansioni correlate al trauma subito”, dunque alle molestie, e non già agli scostamenti di orario.
2) E d' altro canto la documentazione dimessa dalla resistente sub docc da 3 a 22 ( = timbrature e cedolini dal 2016 al 2025) comprova, da un lato, che gli ultimi scostamenti di orario, con richiesta di prestare l' attività il sabato e nel pomeriggio anziché nella fascia oraria, prevista in contratto, dalle
7,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì, risalgono rispettivamente, quanto al sabato, a sette mesi prima del ricorso e quanto al turno pomeridiano a due anni prima, dall' altro un' entità complessiva contenuta di tali scostamenti, pari, nell' intero arco temporale di quasi dieci anni dal 2016 al 2025,
a complessivi 41 sabati di turno mattutino, e in cinque occasioni per due settimane consecutive di turno pomeridiano.
3) Dall' allegazione in ricorso di affissione del prospetto degli orari alla bacheca del locale antistante la piscina si desume poi la predisposizione dei turni con una certa, non censurata, programmazione.
4) La doglianza attorea di essere, a causa della violazione da parte del datore di lavoro del part- time,
a disposizione come con un contratto a tempo pieno con conseguente stravolgimento delle proprie esigenze di vita personale risulta dunque, in termini di danno imminente e irreparabile, destituita di fondamento.
5) Né constano specifiche condizioni personali tali da rendere gli scostamenti in questione di per sé, anche se non frequenti, comunque forieri di danno irreparabile, né quanto alle esigenze personali non essendo piu' ad oggi i figli della ricorrente bambini in tenera età (hanno 13 e 16 anni), né quanto ai disagi logistici abitando la ricorrente in località non lontana dal luogo di lavoro, raggiungibile da casa in poco piu' mezz'ora.
Il ricorso va dunque rigettato per carenza del periculum in mora. Regolamentazione delle spese e statuizione sulla domanda di parte convenuta ex art 96 cpc riservate e al merito trattandosi di ricorso in corso di causa.
p.q.m.
rigetta il ricorso;
spese riservate al merito
Si comunichi.
Venezia, 3.4.2025
Il GL dr. Margherita Bortolaso