Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 26/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.g.n. 1247/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1247 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024 e vertente
T R A
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Presidente p.t. Avv. , rappresentata e difesa, giusta procura speciale, CP_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta ed elettivamente domiciliata presso la propria sede in L'Aquila, Via Monte Cagno n. 3;
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._1
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dagli Avvocati Carlo Benedetti e Alessandra
Dundee ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele
n.139;
OPPOSTO
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni per parte opponente:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accogliere la presente opposizione e per l'effetto:
1) revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
2) condannare l'Ing. alla refusione delle spese e competenze del Controparte_2
presente giudizio, oltre oneri previdenziali (nella misura del 23,80%, essendo la difesa dell' affidata ad avvocati dipendenti dello stesso) Pt_2
Conclusioni per parte opposta:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, rigettare le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 191/2023 del 11.05.2023. In via meramente subordinata, accertare le somme eventualmente minori dovute all'Ing. come corrispettivo Controparte_2 dell'opera professionale prestata in favore della , anche a titolo di indebito Parte_3 arricchimento, condannando quest'ultima al pagamento dell'importo giudizialmente accertato. In ogni caso, con vittoria di spese.”
PREMESSO IN FATTO
Con decreto ingiuntivo n. 191/23 emesso dal Tribunale di L'Aquila il 6.05.2023, N.R.G.
863/2023, notificato il 12.05.2023, l'ing. ingiungeva Controparte_2 all' il pagamento della somma di € 261.554,89, oltre Parte_4 interessi come da domanda, nonché € 5.028,00 per onorari e spese, a titolo di corrispettivo per le attività professionali di progettazione preliminare, rilievi e direzione lavori, con riferimento agli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico del Controparte_3 [...]
” in Avezzano. Controparte_4
A sostegno della pretesa, il ricorrente deduceva che era stato nominato Direttore Generale della con disposizione n. 36861/ 18 DISP. del 9.06 e, nella predetta qualità di Parte_3
Direttore Generale nonché di Dirigente ad interim del Settore Programmazione, Progettazione
OO.PP. Attività per la Ricostruzione, Appalti e Gare, aveva svolto, al di fuori delle mansioni contrattualmente assegnategli, attività professionale di Progettazione e Direzione Lavori relativa agli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico riguardanti, tra gli altri, il
[...]
sito in Avezzano, nonché attività di Progettazione e Controparte_5
Direzione Lavori relativa ai Lavori di Somma Urgenza per l'allestimento delle aree destinate ad ospitare provvisoriamente gli edifici scolastici interessati dagli interventi di recupero, come da
Verbale di Somma Urgenza del 20.08.2011 e come da deliberazione di presa d'atto, anche ai fini contabili, della Giunta Provinciale n. 178 del 3.10.2011.
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2023, l' Parte_4 proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo deducendo che:
- nessuna parcella vidimata dall' era stata prodotta in sede monitoria per Controparte_6
l'attività inerente i lavori di somma urgenza per l'allestimento delle aree destinate ad ospitare provvisoriamente gli edifici scolastici interessati da interventi di recupero;
R.g.n. 1247/2023
- il compenso per l'attività di progettazione preliminare e direzione dei lavori del
[...]
era stato richiesto ripetutamente, peraltro sempre per importi diversi, Parte_5 dall'ing. , prima, a titolo di incentivo ex art. 92 del D. Lgs. 163/2006 poi, quale CP_2 compenso libero professionale;
- la documentazione prodotta in sede monitoria non era idonea a provare lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare e di direzione lavori del;
Controparte_3
- la retribuzione indicata nel contratto di lavoro stipulato dall'ing. quale Direttore CP_2
Generale con l' è omnicomprensiva, come confermato dalla nota Parte_4 del 6.05.2011 prot. 405, a firma dello stesso;
- non è stato prodotto un contratto redatto in forma scritta, prevista ad substantiam, per l'attività professionale rivendicata né provvedimenti amministrativi di incarico contenenti specifico impegno di spesa ex art. 191 del D. Lgs. 267/2000;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 109/2011, l'ing. aveva espressamente CP_2 rinunciato ad ogni compenso per l'incarico di direttore dei lavori del . Controparte_5
Con comparsa di costituzione e risposta del 3.10.2023, l'opposto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, deduceva:
- la sussistenza del credito vantato, comprovato non soltanto dalla parcella corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ma anche dalla ulteriore documentazione allegata, dalla quale sarebbe emersa la piena titolarità dell'incarico conferito al professionista nonché l'entità delle prestazioni tecniche e professionali svolte sia durante la fase di progettazione sia durante quella esecutiva di direzione dei lavori;
- l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente circa il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 D.lgs. n. 165/2001. Al riguardo, rappresentava che dall'art. 2 del contratto individuale di lavoro dell'ing. , nel quale sono previste nel dettaglio le CP_2 funzioni affidate al Direttore Generale, non si evince affatto che l'attività di progettazione e direzione dei lavori è ricompresa tra le attribuzioni tipiche del Direttore Generale dell'Ente, dovendo, al contrario, la stessa comportare compensi aggiuntivi rispetto a quello pattuito contrattualmente;
- l'eccezionalità del contesto in cui l'incarico era stato affidato nonché l'urgenza dei lavori richiesti avevano reso impossibile stipulare il contratto per iscritto. In particolare, evidenziava che l'assenza di previsione di spesa nonché di un atto formale di affidamento dell'incarico non R.g.n. 1247/2023
comportavano la nullità dello stesso, determinando al più la necessità di un iter amministrativo di approvazione ex post, così come previsto dall'art. 194 lett. c) del TUEL.
- le evidenti utilità tratte dall'amministrazione provinciale a fronte dall'attività professionale dell'ing. con conseguente richiesta di indennizzo, in ultima istanza, a titolo di indebito CP_2 arricchimento.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante la documentazione versata in atti dalle parti.
Con ordinanza del 27.02.2024 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 12.12.2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OSSERVA IN DIRITTO
1. L'opposizione proposta dall' è fondata e, pertanto, va Parte_4 accolta per le ragioni di seguito esplicitate.
Deve in primo luogo osservarsi, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che parte opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 261.554,89 oltre interessi e spese, quale corrispettivo per le attività professionali svolte in favore dell'Amministrazione Provinciale, di progettazione e direzione lavori relative agli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento sismico del Controparte_5
in Avezzano. Poiché la somma ingiunta è imputata dall'istante alla sola
[...] attività sopra descritta non appaiono rilevanti in questa sede le osservazioni di parte opponente relative all'attività inerente i lavori di somma urgenza per l'allestimento delle aree destinate ad ospitare provvisoriamente gli edifici scolastici interessati da interventi di recupero, attività che non risulta essere oggetto del decreto opposto.
2. Tanto premesso, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; R.g.n. 1247/2023
conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile
2006, n. 8615).
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso,
Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Appare utile, inoltre, ricordare che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
l'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall' ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l' ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria
(ex plurimis, cfr. Cass. sentt. nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02,
17371/03). Oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, ovvero, persistenza, dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11).
3. Nel caso in esame, quanto al titolo fonte delle obbligazioni assunte dalle parti, la documentazione versata in atti non consente di ritenere provato il conferimento dell'incarico in qualità di libero professionista all'ing. di redazione del progetto preliminare per la messa in sicurezza CP_2
e l'adeguamento sismico del liceo scientifico di Avezzano. R.g.n. 1247/2023
Va premesso che i contratti della pubblica amministrazione devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità ex art. 1418 c.c. Tale onere formale, prescritto ad substantiam, configura un requisito di validità non surrogabile da alcun adempimento contabile o altro riconoscimento, non potendosi dunque desumere la stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi (cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 14/01/2019, n. 638).
La necessità della forma scritta, unica modalità di esternazione della volontà di contrarre della
P.A., nonché unica fonte da cui discendono le obbligazioni contrattuali azionabili in giudizio trova la sua ratio sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto.
Anche giurisprudenza ormai costante riconosce che i contratti con la P.A. devono essere redatti in forma scritta e stipulati da chi ha la rappresentanza esterna dell'ente in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, in un unico documento in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto (cfr. Cass. SS.UU. n. 6827/2010).
Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere (cfr. Cass. Civ. n.
6555 del 20/03/2014).
Tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha sostenuto che la prova della titolarità dell'incarico libero professionale conferito e l'entità delle prestazioni tecnico-professionali svolte sarebbe data dalla documentazione prodotta consistente negli elaborati grafici della progettazione, la Deliberazione di Giunta provinciale n. 85 del 6.6.2011 di approvazione del progetto preliminare, la documentazione contabile sino all'emissione del S.A.L. n. 4 per lavori eseguiti a tutto il 7.8.2012 e soprattutto la Determinazione Dirigenziale n. 123/2014.
Orbene, la prova invocata, in realtà, non risulta essere raggiunta in quanto nessuno dei documenti sopra indicati effettivamente contiene il provvedimento di incarico comprensivo dell'indicazione delle attività da svolgere, del relativo compenso e del corrispondente impegno di spesa registrato in bilancio.
In particolare non coglie nel segno la deduzione di parte opposta secondo la quale il riconoscimento del ruolo di progettista in capo all'opposto da parte dell'Amministrazione sarebbe contenuto all'interno della Determinazione Dirigenziale n. 123/14 poiché, giova nuovamente sottolineare, la forma scritta richiesta ad substantiam non può essere sostituita da alcun'altra estrinsecazione della volontà negoziale, né da fatti o atti concludenti. R.g.n. 1247/2023
Per contro si ritiene condivisibile quanto dedotto da parte opponente, la quale eccepisce che i vari adempimenti svolti dall'ing. rientrassero nelle mansioni contrattualmente ad egli CP_2 assegnate in qualità di dirigente e dunque già remunerate con il pagamento dell'indennità a lui spettante da contratto.
Ed infatti, in particolare nella deliberazione di G.P. n. 85/2011 (cfr. doc. 9 comparsa di costituzione e risposta) si legge, testualmente, che il progetto preliminare del Controparte_5
è stato predisposto dal Settore Programmazione, Progettazione OO.PP. Attività per la
[...]
e Gare di cui l'opposto era dirigente ad interim. Parte_6Parte_7
Lo stesso dicasi per la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 6.6.2011, a firma dello stesso opposto (cfr. doc. 10 comparsa di costituzione e risposta) nella quale è ancora indicato che è stato il Settore Programmazione, Progettazione OO.PP. Attività per la Ricostruzione, Appalti e
Gare a redigere il progetto preliminare.
Risulta rilevante anche la determina dirigenziale n. 46 del 13.05.2011 (cfr. doc. memoria parte opponente) dalla quale si evince che plurime attività rientranti nella progettazione preliminare siano state affidate ad altri professionisti, peraltro, su incarico a firma proprio dell'ing. . CP_2
Nel medesimo documento si legge che, per dar corso alle progettazioni preliminari dei singoli interventi, l' sta utilizzando il personale tecnico interno, nonché Parte_4 quello di cui all'O.P.C.M. n. 3771 del 19.05.2009 e n. 3808 del 15.09.2009 con contratti in scadenza il 30.06.2011.
Alla luce di tutta la documentazione evidenziata, deve concludersi che non risulta provato tra le parti il conferimento dell'incarico libero professionale di progettazione preliminare per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico del all'ing. . Parte_5 CP_2
Quanto poi specificatamente all'attività di direzione del lavori pure rivendicata dall'opposto, si osserva che con la Determinazione Dirigenziale del Settore Progettazione OO.PP. e
Ricostruzione n. 109 del 30.08.2011 (cfr. doc. 19 opposizione) l'ing. in qualità di CP_2 dirigente affidava a sé medesimo l'incarico di Direttore Lavori, allo stesso tempo dando atto che per l'attività espletata rinunciava a qualsivoglia compenso.
La rinuncia espressa al compenso unitamente alla mancanza di qualsivoglia impegno di spesa assunto dall'Amministrazione a favore dell'opposto consentono di ritenere l'attività svolta dall'ing. compresa nelle mansioni ad egli attribuite in qualità di dirigente ancor più se CP_2 si consideri che per gli altri tecnici destinatari di incarico sono state rispettate dall'amministrazione (e dallo stesso ing. quale dirigente in particolare) tutte le CP_2 formalità previste dalla normativa di settore, come si evince anche dalla succitata determina. R.g.n. 1247/2023
Ad ogni buon conto, anche a volere prescindere dalle considerazioni sino ad ora svolte, difetterebbe comunque, nel caso che ci occupa, la prova dell'assunzione, da parte dell' di un valido impegno di spesa, come anzi Parte_4 accennato e correttamente rilevato dall'opponente la quale deduce la totale assenza di copertura finanziaria.
Ebbene, l'opposto ha sostenuto che la situazione emergenziale avrebbe giustificato l'affidamento dell'incarico per cui è causa in assenza di qualsivoglia atto scritto anche di impegno di spesa richiamando in punto di diritto l'art. 147 D.P.R. n. 554/1999 e la normativa emergenziale di cui all'art. 6 O.P.C.M. N. 3923 del 18.02.2011, il Decreto n. 61 del 17.5.2011 ed il Decreto n. 63 del
31.5.2011.
Orbene, la lettura della normativa sopra richiamata (peraltro, anche abrogata con riferimento al l'art. 147 D.P.R. n. 554/1999, il quale comunque prevedeva la necessità di un provvedimento di affidamento, seppur diretto in ragione dell'urgenza e comunque entro la soglia dei 200.000,00 euro) non consente di ritenere confermata la tesi di parte opposta, poiché non si rinvengono in essa espresse deroghe alle regole pubblicistiche nella stipulazione dei contratti né risultano interventi ex post da parte della P.A. volti a regolarizzare eventuali impegni di spesa, assunti nei termini decadenziali previsti dalla normativa di settore (cfr. art. 194 del d. lgs. 267/2000).
Nell'eventualità in cui il suddetto termine spiri in assenza di regolarizzazione, nessuna obbligazione sorge in capo all'ente pubblico bensì è il singolo funzionario, che risponde direttamente per aver attivato un impegno di spesa per un Ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili previsti dalla normativa pubblicistica (cfr. art. 191 commi 3 e 4 d. lgs.
267/2000).
4. Venendo, infine, alla disamina della domanda di indebito arricchimento, esperita dall'opposto in subordine nei confronti dell' , deve in primo luogo Parte_4 osservarsi che la stessa è inammissibile e tale deve essere dichiarata, essendo stata proposta per la prima volta in sede di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione e costituendo, pertanto, domanda nuova rispetto a quella oggetto della pretesa monitoria.
Sul punto, giurisprudenza costante ritiene che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla causa petendi, sia quanto al petitum, per cui, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame R.g.n. 1247/2023
di una situazione di arricchimento (cfr. Cass. civ. n. 17842/18; Cass. Civ. n. 27124/18; Cass.
SS.UU. n. 12628/10; Cass. Civ. n. 8582/13).
Nel caso in esame, l'opponente nel proprio atto di citazione non ha introdotto alcun nuovo tema di indagine, tale da giustificare la proposizione di una autonoma domanda ex art. 2041 c.c. da parte dell'opposta, ma si è limitata a contestare nel merito la fondatezza della pretesa avversaria, ritenendola sprovvista di titolo.
In secondo luogo, anche a voler prescindere da suddetta questione, comunque assorbente, merita rilevare che, nel caso di specie - ove come detto non è intervenuta deliberazione di riconoscimento del debito - il rapporto non sarebbe in ogni caso imputabile all' Parte_4
, ma dovrebbe intercorrere direttamente con il funzionario che ha consentito lo
[...] svolgimento dell'incarico. Ne consegue che l'azione d'ingiustificato arricchimento non sarebbe comunque esperibile, per difetto del requisito della sussidiarietà prescritto dall'art. 2042 c.c., il quale presuppone che nessun'altra azione sia proponibile non solo nei confronti dell'arricchito, ma anche nei confronti di terzi qual è, appunto, l'amministratore la cui condotta ha reso possibile il sorgere del credito (cfr. Cass. n. 30109/2018, Cass. n. 24860/2015).
Invero, l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario, deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un Ente con violazione delle disposizioni dell'art. 191, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 2000, dato che, come si è detto, il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa. (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2007, n. 13862; Cass. civ., sez. I, 04 agosto 2004, n. 14928; Cass. civ., sez. III, 14 novembre 2003, n. 17257; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2002, n. 2832; Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2000, n. 15096).
Alla luce delle considerazioni che precedono, non risultando sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'azione promossa, la domanda di parte opposta non può trovare accoglimento.
*.*.*
Sulla base di tutte le su esposte considerazioni, l'opposizione proposta dall'
[...]
va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo opposto. Parte_4
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ai valori medi previsti per lo scaglione come da valore della causa, al netto della fase istruttoria atteso il carattere documentale della controversia.
P.Q.M.
R.g.n. 1247/2023
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento dell'opposizione proposta dall Parte_4
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 191/23 emesso dal Tribunale
[...] di L'Aquila il 6.05.2023, N.R.G. 863/2023 nei confronti del predetto opponente;
b) RIGETTA la domanda subordinata di indebito arricchimento formulata dall'opposto nei confronti dell' ; Parte_4
c) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore Controparte_2 dell' delle spese di lite che liquida in € Parte_4
12.046,00 oltre oneri riflessi trattandosi di compensi da liquidare ad avvocati interni di un Ente locale.
Così deciso in L'Aquila, in data 25 marzo 2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi