Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
25.02.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 16397/2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
AVV. (C.F.: , quale procuratore di se stesso, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla via L. Settembrini n.110;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Michele Zannotti n.20, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Alessandra Ingangi che la rappresenta e difende;
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.09.2023, l'avv. esponeva che Parte_1 gli veniva notificato in data 08.08.2023, il decreto ingiuntivo reso nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 10150/2023, emesso dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della la Controparte_1 somma di € 9.471,87, riferita a contributi previdenziali per gli anni dal 2005 al 2009, già oggetto di iscrizione a ruolo con cartella esattoriale n. 07120140005363053 nel 2013 e, successivamente nell'anno 2019, richiesti con l'intimazione di pagamento n. 071 2019 904236646 24/000.
1
Lamentava la maturata prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria azionata con il titolo indicato.
Tanto premesso, l'avv. proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, sezione lavoro, chiedendo nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Napoli, sezione lavoro, nel giudizio recante n. R.G. 10150/2023; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Controparte_1 si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo la infondatezza dell'opposizione in
[...] quanto infondata in fatto ed in diritto.
Deduceva la correttezza dell'estrazione dal fascicolo telematico della copia del ricorso decreto ingiuntivo, in quanto duplicato informatico e dunque sprovvisto per tale motivo della ccdd
“coccardina” attestante la firma digitale sullo stesso.
Evidenziava, altresì, la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, estratto dal corrispondente atto presente nell'allegato della comunicazione della Cancelleria, eseguita ai sensi di legge.
Eccepiva l'asserita prescrizione quinquennale del credito previdenziale oggetto del decreto ingiuntivo, in virtù delle precedenti notifiche avvenute con la cartella esattoriale n.
07120140005363053 nel 2013 e con l'intimazione di pagamento il 30.09.2019 che avevano interrotto il decorso dei termini prescrizionali.
Censurava che, sul punto, si era formato il giudicato interno, in quanto l'eccezione di prescrizione era stata sollevata dal ricorrente in altro giudizio che veniva deciso con sentenza n.
3556/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva accertata la regolarità della notifica cartella esattoriale de qua e, pertanto, veniva dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione (decisione confermata con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4390/2023) ( allegato alla memoria di costituzione).
Concludeva chiedendo, previa emissione della provvisoria esecutività del D.I., il rigetto del ricorso in opposizione, con conferma del D.I. opposto, con vittoria delle spese di lite con attribuzione
Acquisita la documentazione prodotta, accolta la richiesta di provvisorietà del D.I., ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.02.2025, la quale veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Lette le note e le memorie conclusionali, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di legge.
2 2. Il ricorso in opposizione è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come detto, il decreto ingiuntivo opposto concerne il pagamento in favore della
[...]
della somma € 9.471,87 a titolo di contributi dovuti Controparte_1 per gli anni dal 2005 al 2009 oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Decreto ingiuntivo che veniva emesso alla luce della documentazione esibita dalla
[...]
ossia la cartella esattoriale n. 07120140005363053 e l'intimazione di pagamento n. CP_1
07120199042364624000 aventi ad oggetto il predetto credito previdenziale.
Tale documentazione fornisce la prova di un credito certo, liquido ed esigibile in quanto la certificazione ivi contenuta è idonea a costituire prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
In riferimento all'eccezione sollevata in merito alla regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, si richiama la sentenza n. 3386 del 22/02/2016 della Corte di Cassazione che ha affermato: «Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.”
Pertanto, la produzione della copia del decreto ingiuntivo, trasmessa in allegato dalla cancelleria deve, dunque, di per sé reputarsi equivalente all'originale presente nel fascicolo informatico, tenuto conto che la comunicazione con cui è stata trasmessa reca tutti gli indici di individuazione della sua estrazione.
Nella fattispecie, infatti, la copia del decreto ingiuntivo notificato è conforme al suo originale contenuto nel fascicolo telematico, come si evince tra l'altro dall'impronta della relativa firma digitale apposta dal Giudice.
Va parimenti rigettata l'eccezione sollevata dal ricorrente circa la copia del ricorso per decreto ingiuntivo notificata in duplicato informatico, asseritamente sprovvista dell'impronta (“coccarda”) che attesterebbe la firma digitale apposta.
Ebbene, ai sensi degli artt. 1, comma 1, lett. 1 quinques e 23 bis comma 1, D.Lgs 82/2005 (CAD
- Codice Amministrazione Digitale, doc. n. 15), il duplicato informatico ha lo stesso valore dell'originale informatico e sul medesimo non viene riportata la ccdd coccardina con le relative indicazioni, presenti, invece, solo nella copia informatica in formato pades.pdf di cui agli artt. 1, comma 1, lett. 1 quater e 23 bis comma 2, CAD).
L'art. 23 bis, comma 1, CAD, inoltre, prevede che i duplicati informatici, proprio perché originali informatici, si notificano senza necessità di attestazione di conformità richiesta, invece per le copie informatiche ex art. 23 bis, comma 2 CAD (sul punto sentenze Cass. n. 8815/2020 e n.
30927 del 29/11/2018)
3 3. Nel merito, risulta infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito previdenziale oggetto del decreto ingiuntivo opposto riferito agli omessi contributi previdenziali dal
2005 al 2009.
Occorre premettere che sul regime di prescrizione applicabile ai contributi dovuti alla
[...] si è registrata la presenza di due diverse discipline. CP_1
L'art. 19 della legge 576 del 1980 prevede che “la prescrizione dei contributi dovuti alla
e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli CP_1 accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt.
17 e 23”.
Di contro, i commi 9 e 10 dell'art. 3, della legge 8/8/1995 n. 335 statuiscono per le contribuzioni successive alla sua entrata in vigore la prescrizione quinquennale (in luogo di quella precedente decennale), prevedendo che essa “si applica anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti […] fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente” (così art. 3, co. 10, cit.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 3 l. 335/1995 si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della legge – 17 agosto 1995 - la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge la prescrizione diviene quinquennale dal 1° gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva (cf in tal senso Cass. Sez. Lav. 7/1/2004, n. 46, Est. La Terza;
Cass. Sez.
Lav. 9/08/2005 n. 16759 Est. La Terza)”.
La Suprema Corte nella sentenza n. 18698 del 2007, dopo aver richiamato alcune precedenti pronunce in argomento, si è espressa nel senso della durata quinquennale del termine di prescrizione anche in tema di contributi dovuti alla CP_1
Deve, poi, rilevarsi che l'art. 66 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”), in vigore dal 2.2.2013, ha riproposto nuovamente il tema della prescrizione nel sistema contributivo forense, disponendo che l'art. 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_1
.
[...]
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6729/2013, ha “rilevato, infatti, che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicche' la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché' alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente …”.
Orbene, dalla documentazione in atti è emerso che i termini di prescrizione dei suddetti crediti previdenziali venivano interrotti dalla notifica della cartella esattoriale n. 07120140005363053
4 accertata con sentenza n. 3556/2021 emessa dal Tribunale di Napoli in funzione del Giudice del lavoro (confermata in sede di appello come allegato in atti) e dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2019 904236646 24/000 avvenuto in data 30.09.2019 ed infine con il decreto ingiuntivo impugnato l' 08.08.2023.
Il che costituisce la c.d. ragione più liquida ed assorbe ogni ulteriore considerazione, essendosi cristallizzato il credito portato nei titoli indicati.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto ingiuntivo.
4. Le spese del presente giudizio di opposizione, ferme restando quelle già liquidate in sede monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - ai sensi del D.M. n.
55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto della attività difensiva svolta e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 26.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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