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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n. 27/2024 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
) e per essa, quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria, ( ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PASQUALE
GRANATO ( ) elettivamente domiciliata in C.F._1
Correggio (RE), Via Santa Maria n. 2, presso lo studio del difensore
RICORRENTE nei confronti di
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALFREDO
CORTESI ( elettivamente domiciliata in Parma, C.F._2
Via al Duomo 5 presso lo studio del difensore;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale.
1 letto il ricorso proposto . per l'apertura della liquidazione giudiziale di
Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentiti i difensori delle parti all'udienza fissata ex art. 41 CCII;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42
CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di “lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici civili ”; rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) l'iniziativa di uno dei soggetti indicati nell'art 37 comma II CCII.;
b) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
c) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
d) sussistenza dello stato di insolvenza;
1.con riguardo alla preliminare verifica in capo alla ricorrente della titolarità di una posizione creditoria idonea a legittimare la domanda di fallimento, è stato autorevolmente chiarito (si veda Cass. 23494/2020 in motivazione) che l'art. 6 1. fall., laddove stabilisce che il fallimento debba essere dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale
2 da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass., Sez. U., 1521/2013, Cass. 30827/2018); nella formulazione dell'art. 6 L fall, con la dizione di "creditore", senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. 3472/2011); la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento;
il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta "se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum" e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso (Cass. 24309/2011); queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e alle produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente fra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva;
ai fini della sussistenza della legittimazione, nella particolare
3 disciplina prevista dalla legge fallimentare, vale dunque l'esistenza di un credito idoneo a giustificare una possibile azione esecutiva e capace di essere ammesso al passivo e non il titolo che lo riguarda. I richiamati principi devono trovare applicazione, alla luce del disposto dell'art 37
CCII, anche nel vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza; nella richiamata prospettiva, la legittimazione dell'odierna ricorrente deve ritenersi provata alla luce della complessiva documentazione prodotta in giudizio a supporto della domanda;
è noto che la parte che agisce in giudizio affermandosi cessionaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ( Cass. 24798/2020); la più recente giurisprudenza di legittimità ha peraltro ribadito che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergano delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti
4 esclusi dalla cessione ( Cass. ord 20 luglio 2023 n 21821); a tal fine la dichiarazione del cedente che tra i crediti ceduti ad un determinato cessionario rientra anche quello originariamente vantato nei confronti di un determinato debitore, unitamente alla disponibilità in capo al cessionario del titolo esecutivo, costituiscono elementi documentali rilevanti e potenzialmente decisivi (Cass. 10200/2021; Tribunale di
Verona 14 novembre 2020 in www.ilcaso.it). Orbene nella vicenda in esame la resistente, oltre ad altra documentazione ( doc 10 e 17), ha prodotto ( doc 3) l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell' 8 agosto 2017, Part II n 93 nonché, attestazione ( doc 18) di
UNICREDIT S.P.A. riguardante l'intervenuta cessione a
[...]
dei crediti vantati dall'istituto di credito nei Parte_1
confronti di;
ai fini delle valutazioni che Controparte_1
ora occupano, non può pertanto revocarsi in dubbio che la cessione avvenuta in favore di n data 14 luglio Parte_1
2017, con avviso pubblicato in GU in data 8 agosto 2017, abbia incluso anche il credito vantato da UNICREDIT S.P.A. nei confronti della resistente e posto alla base della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
2. rilevato, quanto ai requisiti sub b e c, che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII ( la resistente non deposita il bilancio d'esercizio a far data dal 31 dicembre 2022, nel bilancio al 31 dicembre 2021 i debiti ammontano ad € 1.504.818, la situazione debitoria depositata dalla resistente sub doc 14 indica debiti per € 1.267.864) ed è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5
CCII;
5 3.osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b)
CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); considerato che contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente negli atti difensivi quest'ultima non risulta in liquidazione ( v. visura CCIAA del
24 marzo 2025) non essendovi alcun riscontro dell'iscrizione presso il
Registro Imprese ( art 2484 comma III cod civ) della relativa deliberazione assembleare;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di una situazione debitoria dichiarata dalla medesima resistente (doc 14) pari ad € 1.267.864 senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
c) dalla presenza di plurimi decreti ingiuntivi emessi dall'intestato Tribunale (
R.G. 3253/2022 – n. D.I. 1433/2022 promosso da Parte_3
v informativa Cancelleria Affari Civili del 21 febbraio 2024 ) e, secondo quanto dichiarato dalla medesima resistente, da altri Tribunali ( Tribunale di Brescia D.I. 5012/2020 emesso su ricorso di
[...]
per l'importo di € 171.600 oltre interessi ex D.Lgs Parte_4
231/2002 e spese di procedura); d) dalla presenza di procedure esecutive
( R.G. ES. 109/2020; v. informativa Cancelleria Esecuzioni del 19 febbraio
6 2024); e) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci ( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2022); ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista Persona_1
in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
Visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
L'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
( ) con sede in PARMA (PR) STRADA GIUSEPPE P.IVA_3
GARIBALDI 41 CAP 43121 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
); C.F._3
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ( ) con studio in Persona_1 C.F._4
Parma, V.le NA 27 professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno
9 luglio 2025 ore 11.15;
ASSEGNA
7 ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45
CCII.
Parma, 26 marzo 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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