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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 01/05/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 197/2022 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(P. IVA con sede in Massa (MS), Via Massa Avenza n. 2, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Ricci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Massa (MS), V.le Roma n. 20 appellante
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. e P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Andrea Stabile ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Di Cicco, in Massa (MS), Piazza Aranci n. 18. appellata
Oggetto: risarcimento danni – appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Massa n. 208/2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n° 208/21 emessa dal Giudice di Pace di Massa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o concorrente nel sinistro in oggetto del veicolo Hyundai tg. 7032HRR, condotto e di proprietà della SI.ra , per l'effetto Parte_2
condannare la compagnia assicuratrice , Controparte_2
(C.I.F. A- ), Controparte_3 P.IVA_3
con sede in Madrid (Spagna), Paseo de la Doce Estrellas 4, rappresentata dalla quale mandataria ex art. 152 D.Lgs 209/05 della Controparte_1
compagnia assicuratrice del veicolo in oggetto, con sede in Verona (VE),
Viale del Commercio n° 56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni causati ad Parte_1
in conseguenza del sinistro di cui in oggetto, quantificati nella somma
[...] di 8.182,59 per la riparazione del veicolo BMW tg. DT363MR, € oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa in
1.000,00, od € in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate, con vittoria delle spese di lite del procedimento di appello, IVA e CNAP come per legge.
In caso di accoglimento dell'appello, Voglia conseguentemente condannare la compagnia assicurativa al pagamento delle spese legali
2 del procedimento di primo grado, da liquidarsi secondo le tabelle di legge;
Voglia altresì condannare la in proprio, alla Controparte_1
restituzione a delle spese legali da quest'ultima Parte_1 versate, nella misura liquidata dal Giudice di Pace e pari ad 1.442,18”.
Per l'appellata (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.10.2024 e comparsa conclusionale depositata il 26.03.2024):
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Stabile, si riporta Controparte_1
alle note autorizzate depositate in data 25 luglio 2024 in adempimento del termine fissato al 30 settembre 2024 (si segnala che la cancelleria ha erroneamente registrato tali note difensive quali “note in sostituzione udienza”) e si rimette alla valutazione interpretativa dell'adito Giudice di
Appello in ordine alla necessità di integrazione o meno del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo presunto responsabile.
Nell'ipotesi in cui l'adito Giudice di Appello decida di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e di rimettere la causa al Giudice di Pace ex art. 354 c.p.c., l'appellante dovrà essere Parte_1
condannata alle spese del presente giudizio di appello, essendo onere della stessa parte attrice/appellante la corretta individuazione dei soggetti verso cui rivolgere la propria azione giudiziaria.
Nell'ipotesi in cui invece l'adito Giudice di Appello ritenga superata la questione rilevata d'ufficio, si riporta alla comparsa CP_1
conclusionale e alla memoria di replica già a suo tempo depositate e chiede che la causa venga nuovamente trattenuta in decisione, senza ulteriori termini per scritti difensivi (poiché già al tempo depositati da entrambe le parti)” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.10.2024).
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande di riforma della
3 sentenza di primo grado proposte dalla in Parte_1
quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, confermando per l'effetto integralmente la sentenza
n. 208/2021 del Giudice di Pace Civile di Massa;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche solo parziale/concorsuale) della domanda di riforma della sentenza di primo grado formulata dalla quantificare gli Parte_1 importi eventualmente dovuti all'appellante nella minore misura che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze probatorie e per le motivazioni indicate negli scritti difensivi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.
Salvis iuribus.” (cfr. comparsa conclusionale depositata il 26.03.2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Massa, quale mandataria nel territorio italiano ex art. 153 Controparte_1
D.Lgs. n. 209/2005, della compagnia assicuratrice
[...]
proponendo appello avverso la Controparte_4
sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 208/2021, depositata in data
27.08.2021, con la quale è stata rigettata, in quanto ritenuta sfornita di prova, la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante in riferimento al sinistro stradale occorso in Ibiza, località San Rafael
(Spagna), in data 28.06.2019, consistito nella collisione tra l'autovettura
BMW tg. DT363MR, di proprietà della società appellante e nell'occasione condotta da tale , ed il veicolo Hyundai tg. 703HRR, alla Persona_1
guida della quale si trovava la sua proprietaria, tale Controparte_5
, assicurato dalla predetta compagnia spagnola, che, in base alla
[...]
4 prospettazione attorea, attinse il primo automezzo per effetto della violazione dell'obbligo di concedere la precedenza allo stesso ed oltrepassando la linea di mezzeria tra le due corsie, in quel tratto continua.
A sostegno del gravame interposto, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
- 1) Errata valutazione delle prove dedotte da parte attrice, per avere il
Giudice di Pace immotivatamente disatteso la documentazione dimessa in atti dalla stessa ed, in particolare, il modulo Parte_1
C.A.I. debitamente sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti, senza peraltro dare sfogo ad attività istruttoria di sorta, pervenendo così al rigetto dell'azione risarcitoria nonostante fosse sufficientemente dimostrata la colpa esclusiva della conducente del veicolo Hyundai tg. 703HRR nella causazione del sinistro in trattazione, nonché comprovata la consistenza dei danni riportati dall'autovettura appartenente alla società appellante, così come l'avvenuta riparazione della stessa.
- 2) Errata valutazione della legittimazione passiva, per avere il Giudice di
Pace erroneamente ritenuto l'attrice avesse rassegnate le proprie conclusioni nei confronti della “compagnia spagnola”, alla quale non era stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonostante la citazione fosse stato regolarmente notificata a nella sua qualità di Controparte_1
mandataria della stessa compagnia spagnola, ex art. 153 D.Lgs. n.
209/2005, in conformità agli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, richiamati in atti, secondo i quali la mandataria di una compagnia assicuratrice ha rappresentanza ex lege della mandante e può essere convenuta in giudizio per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti di quest'ultima.
L'appellante ha pertanto concluso affinché, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda,
[...]
venga condannata al risarcimento dei danni Controparte_4
dedotti, comprensivi di quello da cd. fermo tecnico, nella misura
5 quantificata in atto introduttivo (pari a complessivi € 9.182,59) o in quella che fosse comunque emersa all'esito del giudizio.
Si è costituita in veste di mandataria della suindicata Controparte_1 compagnia assicuratrice spagnola, resistendo all'impugnazione in virtù dell'asserita correttezza della ratio dedicendi adottata dal primo Giudice, concludendo per il rigetto del gravame e per la conseguente conferma della sentenza impugnata. Ha evidenziato che l'ascrivibilità della responsabilità esclusiva del sinistro al conducente della BMW, che, nel tentativo di sorpassare un'altra autovettura, aveva attuato una manovra incauta, finendo per invadere improvvisamente la corsia percorsa dalla
Hyundai coinvolta nella collisione;
in via subordinata, ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sul rilievo per cui la condotta colposa del conducente del veicolo appartenente all'appellante avesse concorso nella causazione dell'incidente.
Con ordinanza ex art. 101 c.p.c. depositata in data 17.07.2024, la causa, già spedita in decisione, è stata rimessa sul ruolo, con contestuale invito alle parti a contraddire sulla questione che questo Giudice ha rilevato d'ufficio, inerente all'omessa evocazione in giudizio, già in primo grado, del proprietario del veicolo antagonista (ovvero del proprietario della Hyundai tg. 7032HRR), indicato da parte attrice quale responsabile civile, da ritenersi litisconsorte necessario rispetto all'azione diretta proposta dall'odierna appellante nei confronti dell'ente assicuratore, ed alla conseguente possibile nullità della sentenza impugnata, ex art. 354 c.p.c..
A seguito del deposito di memorie difensive da parte di entrambe le parti, la causa è stata infine nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§
6 Delineata la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui esposti, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado.
Non risulta, infatti, essere stato evocato in giudizio anche il soggetto individuato da parte attrice (odierna appellante) quale responsabile civile del sinistro stradale;
questione rilevata ex officio, per quanto dianzi chiarito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, comma 2 c.p.c..
In virtù del costante insegnamento della Corte regolatrice, in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209/2005 – vale a dire sia quella ex art. 144, nel quale è stata trasfusa quella già disciplinata dagli artt. 18 e
23 dell'abrogata L. n. 990/1969 (cfr. Cass. n. 23706/2016, Id. n.
7755/2020, Id. n. 4994/2023), sia quella ex art. 149 (cfr. Cass. n.
4994/2023 cit., Id. n. 21896/2017, Id. n. 9188/2018, Id. n. 2670/2018), sia quella ex art. 141 dello stesso citato Codice delle Assicurazioni Private
(cfr. Cass. n. 23706/2016 cit.) - il proprietario del veicolo il cui conducente venga individuato quale responsabile dell'evento lesivo deve essere, per l'appunto quale (preteso) responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore; ciò, in particolare, al fine di rendere opponibile al medesimo responsabile civile l'accertamento della condotta colposa del conducente costituente causa dell'evento lesivo, in vista dell'eventuale azione di regresso dello stesso assicuratore e di impedire che si possa pervenire a decisioni contrastanti in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e tra danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Quanto appena precisato tenuto conto che i fatti che, in caso di azione diretta, costituiscono la fonte dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore sono gli stessi che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23706/2016 cit., Id. n.
21896/2017 cit., n. 18772/2016, n. 3567/2013, n. 8825/2007, n.
10311/2006, n. 10385/2005, n. 5656/1998, n. 3732/1995, n. 6074/1995).
7 Del resto, anche rispetto allo scenario regolato dall'art. 153 del D.Lgs. n.
209/2005 – che, evidentemente in riferimento alla tipica azione diretta prevista dall'art. 144 del medesimo D.Lgs., consente ai soggetti residenti nel territorio della Repubblica italiana che siano danneggiati da sinistri verificatisi nella circolazione stradale “provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli
Stati aderenti al sistema della carta verde” di “richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica” - opera la stessa esigenza di assicurare l'effettività del contraddittorio processuale e l'evocazione in giudizio del responsabile civile, quale litisconsorte necessario, prescritta dalla giurisprudenza in relazione alle azioni dirette disciplinate dagli artt. 141,144 e 149 del predetto D.Lgs. n.
209/2005. Invero, anche l'ipotesi disciplinata dall'art. 153 contempla la medesima azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo appartenente al responsabile civile, vale a dire quella prevista dal richiamato art. 144 del citato Codice delle Assicurazioni Private - fatti salvi gli elementi che determinano la specialità della fattispecie ivi prefigurata (la verificazione del sinistro stradale nel territorio di uno degli
Stati aderenti al sistema della carta verde ed il fatto che esso sia stato provocato da conducente di un veicolo abitualmente stazionante ed assicurato in taluno di tali Stati, in quanto tali tenuti a designare “in ciascuno Stato membro” un “proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri” ed a comunicare al “centro di informazione” di ogni altro Stato membro, l'indirizzo di tale mandatario, in conformità al disposto dell'all'art. 152 dello stesso D.Lgs. n. 209/2005) - e va pertanto ricondotta al paradigma di cui al predato art. 144; di modo che la ratio posta a fondamento del litisconsorzio necessario con il responsabile civile che si configura nella fattispecie generale contemplata da tale ultima disposizione, dianzi evidenziata, non può non sussistere anche nello
8 scenario prefigurato dall'art. 153 del richiamato D.Lgs., non essendo essa esclusa dai suindicati elementi specializzanti.
Invero, la funzione dell'art. 153 D.Lgs. n. 209/2005 è quella di agevolare il danneggiato, evitandogli, ove intenda agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista di proprietà del responsabile dell'incidente, di chiedere il risarcimento in via stragiudiziale e, successivamente, di dover convenire in giudizio la compagnia assicurativa straniera, ove quest'ultima disponga di una mandataria in Italia ed il sinistro sia avvenuto in uno degli
Stati aderenti al sistema della “carta verde”.
La ricostruzione esegetica dianzi delineata è conforme al tenore letterale dello stesso art. 153 del D.Lgs. n. 209/2005: la norma, come evincibile dal suo tenore letterale, non prevede, come invece l'art. 144, che “il danneggiato … ha azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”, ma si limita semplicemente ad individuare il soggetto passivo dell'azione (l'impresa di assicurazione del veicolo il cui conducente ha cagionato mil sinistro o, in alternativa, la mandataria della stessa impresa); azione che, tuttavia, è pur sempre riconducibile al paradigma di cui all'art. 144, in quanto proposta, per l'appunto, nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile del responsabile civile (o della sua mandataria legittimata ex lege ad essere convenuta in giudizio, in luogo di quest'ultima).
Del resto, il medesimo art. 153 conferisce al danneggiato la possibilità di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro (in conformità alla previsione generale di cui all'art. 2054 c.c.) anche all'impresa con la quale sia stata stipulata la polizza di assicurazione per la R.C.A. in relazione al veicolo il cui conducente abbia causato il sinistro,
o ovvero anche alla sua mandataria. Non si comprende, pertanto, in base ad un semplice criterio interpretativo logico-sistematico, per quale ragione tale locuzione – più precisamente la legittimazione passiva del responsabile civile “oltre” a quella del suo assicuratore - debba essere intesa come espressione di un'alternativa (cioè come possibilità di agire o
9 nei confronti del solo responsabile civile o, piuttosto, nei confronti del solo assicuratore del veicolo di proprietà di quest'ultimo o del suo mandatario), anziché nel senso della facoltà per il danneggiato, a propria scelta, di far valere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del solo responsabile civile, o nei confronti dello stesso e del suo assicuratore (cumulando nello stesso processo l'azione ex art. 2054 c.c. e l'azione diretta ex art. 144 del
D.Lgs. n. 209/2005), o ancora di chiedere la condanna risarcitoria nei confronti del solo assicuratore;
fermo restando che, in quest'ultimo caso, lo stesso danneggiato è comunque tenuto a convenire in causa anche il responsabile civile, al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, costituente, unitamente all'obbligo di garanzia derivante dal rapporto assicurativo, il fondamento giustificativo della condanna a carico del medesimo assicuratore.
In altri termini, il danneggiato può decidere di agire nei confronti del solo responsabile, proponendo azione ex art. 2054 c.c. nei suoi confronti, o di proporre azione diretta nei confronti dell'assicuratore del medesimo;
il che non esclude, tuttavia, che si tratti pur sempre di un'azione ex art. 144 del
D.Lgs. n. 209/2005, fatti salvi gli elementi specializzanti della fattispecie dianzi evidenziati, i quali, tuttavia, non escludono la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario previsto in relazione a tale azione diretta, ove lo stesso danneggiato si determini ad esercitarla. L'art. 153 del D.Lgs. n.
209/2005, in definitiva, lungi dal costituire una deroga rispetto alla regola del litisconsorzio necessario con il responsabile civile nell'ipotesi di esperimento dell'azione diretta proposta nei confronti dell'assicuratore, è unicamente volto ad agevolare sul piano processuale il danneggiato, al quale è consentito agire direttamente nei confronti del mandatario in Italia della compagnia assicuratrice straniera del responsabile del sinistro avvenuto all'estero, anziché nei confronti di quest'ultima; ma siffatta agevolazione, cui è preordinata la norma, non va interpretata nel senso di escludere la pur sempre necessaria evocazione in giudizio del responsabile civile, onde rendergli opponibile la sentenza emessa all'esito
10 del giudizio risarcitorio instaurato nei confronti della sua compagnia assicuratrice.
Quanto all'uso dell'espressione “ovvero” all'interno dell'art. 153, cui le parti hanno fatto riferimento nei propri scritti difensivi inerenti alla questione in esame, rilevata d'ufficio con ordinanza depositata il 17.07.2024, mette conto precisare che tale locuzione è stata impiegata dal Legislatore
(delegato) in virtù del rapporto tra l'impresa di assicurazione e la sua mandataria, per cui sta evidentemente ad indicare un'alternativa (soltanto) tra queste due figure ai fini della legittimazione processuale passiva;
non escludendo, come già accennato, l'esigenza di evocare in giudizio, quale litisconsorte necessario, anche il responsabile civile, ove venga proposta – come effettivamente accaduto nel caso di specie – l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice di quest'ultimo. Lo stesso art. 152 comma 4 del richiamato D.Lgs. n. 209/2005, pure richiamato negli scritti difensivi conclusivi, nel prevedere, pur a fronte della nomina del mandatario, la possibilità per il danneggiato di richiedere il risarcimento in via stragiudiziale nei confronti tanto del responsabile civile che del suo assicuratore (“La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro”) non stabilisce affatto alternatività tra il responsabile civile e il suo assicuratore in sede processuale, sia in quanto, come appena evidenziato, si tratta di disposizione destinata ad operare esclusivamente in ambito stragiudiziale, sia in quanto, ove proprio essa dovesse ricostruirsi come il fondamento
(speculare) della legittimazione passiva dell'azione risarcitoria, destinata a tradursi nella legittimazione processuale in sede di giudizio, a ben vedere l'uso della locuzione congiuntiva “anche” in relazione compagnia assicuratrice quale la destinataria della stessa richiesta risarcitoria costituisce, piuttosto, conferma che l'evocazione in giudizio di quest'ultima presuppone che essa avvenga unitamente (“anche”) al responsabile civile
11 assicurato;
ciò che si giustifica, per l'appunto, con il litisconsorzio necessario che si configura tra tali soggetti sul piano processuale nell'ipotesi di proposizione dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
La ratio del litisconsorzio necessario, quale espressa nelle stesse sentenze richiamate dalle parti – e consistente nel principio di economia dei mezzi processuali e nell'opportunità di evitare giudicati contrastanti
(quello relativo al giudizio risarcitorio introdotto dal danneggiato e quello concernente l'eventuale azione di rivalsa della compagnia assicuratrice nei confronti del responsabile civile) – sussiste, a ben vedere, indipendentemente che il responsabile civile sia italiano o straniero. La norma, in effetti, fa riferimento al Paese in cui “staziona abitualmente” il veicolo responsabile del sinistro, non alla cittadinanza del suo proprietario, per cui si applica a prescindere dalla cittadinanza del medesimo e, quindi, anche se il proprietario dello stesso veicolo sia italiano, non soltanto se sia straniero;
ragion per cui non ha pregio l'allegazione difensiva per cui, in base alla soluzione ricostruttiva sin qui esposta, l'identificazione dello stesso responsabile civile risulterebbe particolarmente gravosa, atteso che, per un verso, non è detto che si tratti di soggetto straniero e, per altro verso – ciò che soprattutto rileva – l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile trova fondamento giustificativo in un'esigenza rispetto alla quale la cittadinanza di quel medesimo soggetto risulta assolutamente indifferente.
In buona sostanza – ed in conclusione - l'art. 153 D.Lgs. n. 209/2005 non prevede un'azione diversa da quella contemplata dall'art. 144, ma si limita ad individuare il soggetto passivo dell'azione diretta (la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, o, in alternativa, la sua mandataria in Italia) nell'ipotesi in cui si verta in materia di sinistri da circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro ed accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde;
sussistendo anche in tale ipotesi speciale,
12 come sin qui chiarito, l'esigenza del litisconsorzio necessario, non evincendosi dal tenore logico-testuale della medesima norma indici interpretativi che giustifichino un'ipotetica diversa esegesi della disposizione.
La mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile, pertanto, non può che determinare la nullità della sentenza gravata.
Va quindi dichiarata, ex art. 354 comma 1 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario rispetto all'azione diretta esercitata dall'odierna appellante nei confronti della compagnia assicuratrice di quest'ultimo e/o della sua mandataria;
per l'effetto, la causa va quindi rimessa al Giudice di Pace di Massa, dinanzi al quale andrà riassunta entro il termine previsto dal comma 2 del citato 354 c.p.c..
Siffatta assorbente statuizione preclude in questa sede l'esame dei motivi di gravame inerenti al merito della controversia, inclusa la divergenza tra il soggetto nei cui confronti, con le conclusioni rassegnate dall'appellante, è stata chiesta la condanna risarcitoria - ovvero la compagnia spagnola
– e quello Controparte_4
convenuto in giudizio, tale essendo la mandataria in Italia della compagnia assicuratrice spagnola, titolare di legittimazione processuale alternativa rispetto al primo soggetto ed eventuale, vale a dire
“condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero” (cfr. Cass. n. 29221/2023).
In considerazione del rilievo ufficioso dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in grado di appello di cui in epigrafe, dichiara, ex art. 354 comma 1 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo
Hyundai tg. 703HRR, individuato dall'attrice Parte_1
quale responsabile civile, in quanto tale litisconsorte necessaria rispetto all'azione diretta spiegata, ex artt. 144 e 154 del D.Lgs. n. 209/2005, dalla medesima odierna appellante.
Assegna il termine previsto ex art. 354 comma 2 c.p.c. ai fini della riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di Massa.
Compensa tra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Massa, il 10.04.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 197/2022 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(P. IVA con sede in Massa (MS), Via Massa Avenza n. 2, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Ricci, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
Massa (MS), V.le Roma n. 20 appellante
nei confronti di
Controparte_1
(Cod. Fisc. e P. IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_2 in atti, dall'Avv. Andrea Stabile ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Claudia Di Cicco, in Massa (MS), Piazza Aranci n. 18. appellata
Oggetto: risarcimento danni – appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Massa n. 208/2021
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di p.c. del 15.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in riforma della sentenza n° 208/21 emessa dal Giudice di Pace di Massa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva e/o concorrente nel sinistro in oggetto del veicolo Hyundai tg. 7032HRR, condotto e di proprietà della SI.ra , per l'effetto Parte_2
condannare la compagnia assicuratrice , Controparte_2
(C.I.F. A- ), Controparte_3 P.IVA_3
con sede in Madrid (Spagna), Paseo de la Doce Estrellas 4, rappresentata dalla quale mandataria ex art. 152 D.Lgs 209/05 della Controparte_1
compagnia assicuratrice del veicolo in oggetto, con sede in Verona (VE),
Viale del Commercio n° 56, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni causati ad Parte_1
in conseguenza del sinistro di cui in oggetto, quantificati nella somma
[...] di 8.182,59 per la riparazione del veicolo BMW tg. DT363MR, € oltre al risarcimento del danno da fermo tecnico da quantificarsi in via equitativa in
1.000,00, od € in quella maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate, con vittoria delle spese di lite del procedimento di appello, IVA e CNAP come per legge.
In caso di accoglimento dell'appello, Voglia conseguentemente condannare la compagnia assicurativa al pagamento delle spese legali
2 del procedimento di primo grado, da liquidarsi secondo le tabelle di legge;
Voglia altresì condannare la in proprio, alla Controparte_1
restituzione a delle spese legali da quest'ultima Parte_1 versate, nella misura liquidata dal Giudice di Pace e pari ad 1.442,18”.
Per l'appellata (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
30.10.2024 e comparsa conclusionale depositata il 26.03.2024):
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Stabile, si riporta Controparte_1
alle note autorizzate depositate in data 25 luglio 2024 in adempimento del termine fissato al 30 settembre 2024 (si segnala che la cancelleria ha erroneamente registrato tali note difensive quali “note in sostituzione udienza”) e si rimette alla valutazione interpretativa dell'adito Giudice di
Appello in ordine alla necessità di integrazione o meno del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo presunto responsabile.
Nell'ipotesi in cui l'adito Giudice di Appello decida di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e di rimettere la causa al Giudice di Pace ex art. 354 c.p.c., l'appellante dovrà essere Parte_1
condannata alle spese del presente giudizio di appello, essendo onere della stessa parte attrice/appellante la corretta individuazione dei soggetti verso cui rivolgere la propria azione giudiziaria.
Nell'ipotesi in cui invece l'adito Giudice di Appello ritenga superata la questione rilevata d'ufficio, si riporta alla comparsa CP_1
conclusionale e alla memoria di replica già a suo tempo depositate e chiede che la causa venga nuovamente trattenuta in decisione, senza ulteriori termini per scritti difensivi (poiché già al tempo depositati da entrambe le parti)” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.10.2024).
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - nel merito, in via principale: rigettare integralmente tutte le domande di riforma della
3 sentenza di primo grado proposte dalla in Parte_1
quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi, confermando per l'effetto integralmente la sentenza
n. 208/2021 del Giudice di Pace Civile di Massa;
- nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento (anche solo parziale/concorsuale) della domanda di riforma della sentenza di primo grado formulata dalla quantificare gli Parte_1 importi eventualmente dovuti all'appellante nella minore misura che sarà ritenuta di giustizia, alla luce delle risultanze probatorie e per le motivazioni indicate negli scritti difensivi.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio.
Salvis iuribus.” (cfr. comparsa conclusionale depositata il 26.03.2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Massa, quale mandataria nel territorio italiano ex art. 153 Controparte_1
D.Lgs. n. 209/2005, della compagnia assicuratrice
[...]
proponendo appello avverso la Controparte_4
sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 208/2021, depositata in data
27.08.2021, con la quale è stata rigettata, in quanto ritenuta sfornita di prova, la domanda risarcitoria proposta dall'odierna appellante in riferimento al sinistro stradale occorso in Ibiza, località San Rafael
(Spagna), in data 28.06.2019, consistito nella collisione tra l'autovettura
BMW tg. DT363MR, di proprietà della società appellante e nell'occasione condotta da tale , ed il veicolo Hyundai tg. 703HRR, alla Persona_1
guida della quale si trovava la sua proprietaria, tale Controparte_5
, assicurato dalla predetta compagnia spagnola, che, in base alla
[...]
4 prospettazione attorea, attinse il primo automezzo per effetto della violazione dell'obbligo di concedere la precedenza allo stesso ed oltrepassando la linea di mezzeria tra le due corsie, in quel tratto continua.
A sostegno del gravame interposto, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
- 1) Errata valutazione delle prove dedotte da parte attrice, per avere il
Giudice di Pace immotivatamente disatteso la documentazione dimessa in atti dalla stessa ed, in particolare, il modulo Parte_1
C.A.I. debitamente sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti, senza peraltro dare sfogo ad attività istruttoria di sorta, pervenendo così al rigetto dell'azione risarcitoria nonostante fosse sufficientemente dimostrata la colpa esclusiva della conducente del veicolo Hyundai tg. 703HRR nella causazione del sinistro in trattazione, nonché comprovata la consistenza dei danni riportati dall'autovettura appartenente alla società appellante, così come l'avvenuta riparazione della stessa.
- 2) Errata valutazione della legittimazione passiva, per avere il Giudice di
Pace erroneamente ritenuto l'attrice avesse rassegnate le proprie conclusioni nei confronti della “compagnia spagnola”, alla quale non era stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonostante la citazione fosse stato regolarmente notificata a nella sua qualità di Controparte_1
mandataria della stessa compagnia spagnola, ex art. 153 D.Lgs. n.
209/2005, in conformità agli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte, richiamati in atti, secondo i quali la mandataria di una compagnia assicuratrice ha rappresentanza ex lege della mandante e può essere convenuta in giudizio per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti di quest'ultima.
L'appellante ha pertanto concluso affinché, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento della domanda,
[...]
venga condannata al risarcimento dei danni Controparte_4
dedotti, comprensivi di quello da cd. fermo tecnico, nella misura
5 quantificata in atto introduttivo (pari a complessivi € 9.182,59) o in quella che fosse comunque emersa all'esito del giudizio.
Si è costituita in veste di mandataria della suindicata Controparte_1 compagnia assicuratrice spagnola, resistendo all'impugnazione in virtù dell'asserita correttezza della ratio dedicendi adottata dal primo Giudice, concludendo per il rigetto del gravame e per la conseguente conferma della sentenza impugnata. Ha evidenziato che l'ascrivibilità della responsabilità esclusiva del sinistro al conducente della BMW, che, nel tentativo di sorpassare un'altra autovettura, aveva attuato una manovra incauta, finendo per invadere improvvisamente la corsia percorsa dalla
Hyundai coinvolta nella collisione;
in via subordinata, ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sul rilievo per cui la condotta colposa del conducente del veicolo appartenente all'appellante avesse concorso nella causazione dell'incidente.
Con ordinanza ex art. 101 c.p.c. depositata in data 17.07.2024, la causa, già spedita in decisione, è stata rimessa sul ruolo, con contestuale invito alle parti a contraddire sulla questione che questo Giudice ha rilevato d'ufficio, inerente all'omessa evocazione in giudizio, già in primo grado, del proprietario del veicolo antagonista (ovvero del proprietario della Hyundai tg. 7032HRR), indicato da parte attrice quale responsabile civile, da ritenersi litisconsorte necessario rispetto all'azione diretta proposta dall'odierna appellante nei confronti dell'ente assicuratore, ed alla conseguente possibile nullità della sentenza impugnata, ex art. 354 c.p.c..
A seguito del deposito di memorie difensive da parte di entrambe le parti, la causa è stata infine nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.11.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini di rito assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§
6 Delineata la materia del contendere in sede di gravame nei termini sin qui esposti, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado.
Non risulta, infatti, essere stato evocato in giudizio anche il soggetto individuato da parte attrice (odierna appellante) quale responsabile civile del sinistro stradale;
questione rilevata ex officio, per quanto dianzi chiarito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, comma 2 c.p.c..
In virtù del costante insegnamento della Corte regolatrice, in tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209/2005 – vale a dire sia quella ex art. 144, nel quale è stata trasfusa quella già disciplinata dagli artt. 18 e
23 dell'abrogata L. n. 990/1969 (cfr. Cass. n. 23706/2016, Id. n.
7755/2020, Id. n. 4994/2023), sia quella ex art. 149 (cfr. Cass. n.
4994/2023 cit., Id. n. 21896/2017, Id. n. 9188/2018, Id. n. 2670/2018), sia quella ex art. 141 dello stesso citato Codice delle Assicurazioni Private
(cfr. Cass. n. 23706/2016 cit.) - il proprietario del veicolo il cui conducente venga individuato quale responsabile dell'evento lesivo deve essere, per l'appunto quale (preteso) responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore; ciò, in particolare, al fine di rendere opponibile al medesimo responsabile civile l'accertamento della condotta colposa del conducente costituente causa dell'evento lesivo, in vista dell'eventuale azione di regresso dello stesso assicuratore e di impedire che si possa pervenire a decisioni contrastanti in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e tra danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Quanto appena precisato tenuto conto che i fatti che, in caso di azione diretta, costituiscono la fonte dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore sono gli stessi che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23706/2016 cit., Id. n.
21896/2017 cit., n. 18772/2016, n. 3567/2013, n. 8825/2007, n.
10311/2006, n. 10385/2005, n. 5656/1998, n. 3732/1995, n. 6074/1995).
7 Del resto, anche rispetto allo scenario regolato dall'art. 153 del D.Lgs. n.
209/2005 – che, evidentemente in riferimento alla tipica azione diretta prevista dall'art. 144 del medesimo D.Lgs., consente ai soggetti residenti nel territorio della Repubblica italiana che siano danneggiati da sinistri verificatisi nella circolazione stradale “provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli
Stati aderenti al sistema della carta verde” di “richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica” - opera la stessa esigenza di assicurare l'effettività del contraddittorio processuale e l'evocazione in giudizio del responsabile civile, quale litisconsorte necessario, prescritta dalla giurisprudenza in relazione alle azioni dirette disciplinate dagli artt. 141,144 e 149 del predetto D.Lgs. n.
209/2005. Invero, anche l'ipotesi disciplinata dall'art. 153 contempla la medesima azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del veicolo appartenente al responsabile civile, vale a dire quella prevista dal richiamato art. 144 del citato Codice delle Assicurazioni Private - fatti salvi gli elementi che determinano la specialità della fattispecie ivi prefigurata (la verificazione del sinistro stradale nel territorio di uno degli
Stati aderenti al sistema della carta verde ed il fatto che esso sia stato provocato da conducente di un veicolo abitualmente stazionante ed assicurato in taluno di tali Stati, in quanto tali tenuti a designare “in ciascuno Stato membro” un “proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri” ed a comunicare al “centro di informazione” di ogni altro Stato membro, l'indirizzo di tale mandatario, in conformità al disposto dell'all'art. 152 dello stesso D.Lgs. n. 209/2005) - e va pertanto ricondotta al paradigma di cui al predato art. 144; di modo che la ratio posta a fondamento del litisconsorzio necessario con il responsabile civile che si configura nella fattispecie generale contemplata da tale ultima disposizione, dianzi evidenziata, non può non sussistere anche nello
8 scenario prefigurato dall'art. 153 del richiamato D.Lgs., non essendo essa esclusa dai suindicati elementi specializzanti.
Invero, la funzione dell'art. 153 D.Lgs. n. 209/2005 è quella di agevolare il danneggiato, evitandogli, ove intenda agire nei confronti dell'assicuratore del veicolo antagonista di proprietà del responsabile dell'incidente, di chiedere il risarcimento in via stragiudiziale e, successivamente, di dover convenire in giudizio la compagnia assicurativa straniera, ove quest'ultima disponga di una mandataria in Italia ed il sinistro sia avvenuto in uno degli
Stati aderenti al sistema della “carta verde”.
La ricostruzione esegetica dianzi delineata è conforme al tenore letterale dello stesso art. 153 del D.Lgs. n. 209/2005: la norma, come evincibile dal suo tenore letterale, non prevede, come invece l'art. 144, che “il danneggiato … ha azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile”, ma si limita semplicemente ad individuare il soggetto passivo dell'azione (l'impresa di assicurazione del veicolo il cui conducente ha cagionato mil sinistro o, in alternativa, la mandataria della stessa impresa); azione che, tuttavia, è pur sempre riconducibile al paradigma di cui all'art. 144, in quanto proposta, per l'appunto, nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile del responsabile civile (o della sua mandataria legittimata ex lege ad essere convenuta in giudizio, in luogo di quest'ultima).
Del resto, il medesimo art. 153 conferisce al danneggiato la possibilità di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro (in conformità alla previsione generale di cui all'art. 2054 c.c.) anche all'impresa con la quale sia stata stipulata la polizza di assicurazione per la R.C.A. in relazione al veicolo il cui conducente abbia causato il sinistro,
o ovvero anche alla sua mandataria. Non si comprende, pertanto, in base ad un semplice criterio interpretativo logico-sistematico, per quale ragione tale locuzione – più precisamente la legittimazione passiva del responsabile civile “oltre” a quella del suo assicuratore - debba essere intesa come espressione di un'alternativa (cioè come possibilità di agire o
9 nei confronti del solo responsabile civile o, piuttosto, nei confronti del solo assicuratore del veicolo di proprietà di quest'ultimo o del suo mandatario), anziché nel senso della facoltà per il danneggiato, a propria scelta, di far valere la propria pretesa risarcitoria nei confronti del solo responsabile civile, o nei confronti dello stesso e del suo assicuratore (cumulando nello stesso processo l'azione ex art. 2054 c.c. e l'azione diretta ex art. 144 del
D.Lgs. n. 209/2005), o ancora di chiedere la condanna risarcitoria nei confronti del solo assicuratore;
fermo restando che, in quest'ultimo caso, lo stesso danneggiato è comunque tenuto a convenire in causa anche il responsabile civile, al fine di rendergli opponibile l'accertamento della responsabilità nella causazione del sinistro, costituente, unitamente all'obbligo di garanzia derivante dal rapporto assicurativo, il fondamento giustificativo della condanna a carico del medesimo assicuratore.
In altri termini, il danneggiato può decidere di agire nei confronti del solo responsabile, proponendo azione ex art. 2054 c.c. nei suoi confronti, o di proporre azione diretta nei confronti dell'assicuratore del medesimo;
il che non esclude, tuttavia, che si tratti pur sempre di un'azione ex art. 144 del
D.Lgs. n. 209/2005, fatti salvi gli elementi specializzanti della fattispecie dianzi evidenziati, i quali, tuttavia, non escludono la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario previsto in relazione a tale azione diretta, ove lo stesso danneggiato si determini ad esercitarla. L'art. 153 del D.Lgs. n.
209/2005, in definitiva, lungi dal costituire una deroga rispetto alla regola del litisconsorzio necessario con il responsabile civile nell'ipotesi di esperimento dell'azione diretta proposta nei confronti dell'assicuratore, è unicamente volto ad agevolare sul piano processuale il danneggiato, al quale è consentito agire direttamente nei confronti del mandatario in Italia della compagnia assicuratrice straniera del responsabile del sinistro avvenuto all'estero, anziché nei confronti di quest'ultima; ma siffatta agevolazione, cui è preordinata la norma, non va interpretata nel senso di escludere la pur sempre necessaria evocazione in giudizio del responsabile civile, onde rendergli opponibile la sentenza emessa all'esito
10 del giudizio risarcitorio instaurato nei confronti della sua compagnia assicuratrice.
Quanto all'uso dell'espressione “ovvero” all'interno dell'art. 153, cui le parti hanno fatto riferimento nei propri scritti difensivi inerenti alla questione in esame, rilevata d'ufficio con ordinanza depositata il 17.07.2024, mette conto precisare che tale locuzione è stata impiegata dal Legislatore
(delegato) in virtù del rapporto tra l'impresa di assicurazione e la sua mandataria, per cui sta evidentemente ad indicare un'alternativa (soltanto) tra queste due figure ai fini della legittimazione processuale passiva;
non escludendo, come già accennato, l'esigenza di evocare in giudizio, quale litisconsorte necessario, anche il responsabile civile, ove venga proposta – come effettivamente accaduto nel caso di specie – l'azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice di quest'ultimo. Lo stesso art. 152 comma 4 del richiamato D.Lgs. n. 209/2005, pure richiamato negli scritti difensivi conclusivi, nel prevedere, pur a fronte della nomina del mandatario, la possibilità per il danneggiato di richiedere il risarcimento in via stragiudiziale nei confronti tanto del responsabile civile che del suo assicuratore (“La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro”) non stabilisce affatto alternatività tra il responsabile civile e il suo assicuratore in sede processuale, sia in quanto, come appena evidenziato, si tratta di disposizione destinata ad operare esclusivamente in ambito stragiudiziale, sia in quanto, ove proprio essa dovesse ricostruirsi come il fondamento
(speculare) della legittimazione passiva dell'azione risarcitoria, destinata a tradursi nella legittimazione processuale in sede di giudizio, a ben vedere l'uso della locuzione congiuntiva “anche” in relazione compagnia assicuratrice quale la destinataria della stessa richiesta risarcitoria costituisce, piuttosto, conferma che l'evocazione in giudizio di quest'ultima presuppone che essa avvenga unitamente (“anche”) al responsabile civile
11 assicurato;
ciò che si giustifica, per l'appunto, con il litisconsorzio necessario che si configura tra tali soggetti sul piano processuale nell'ipotesi di proposizione dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
La ratio del litisconsorzio necessario, quale espressa nelle stesse sentenze richiamate dalle parti – e consistente nel principio di economia dei mezzi processuali e nell'opportunità di evitare giudicati contrastanti
(quello relativo al giudizio risarcitorio introdotto dal danneggiato e quello concernente l'eventuale azione di rivalsa della compagnia assicuratrice nei confronti del responsabile civile) – sussiste, a ben vedere, indipendentemente che il responsabile civile sia italiano o straniero. La norma, in effetti, fa riferimento al Paese in cui “staziona abitualmente” il veicolo responsabile del sinistro, non alla cittadinanza del suo proprietario, per cui si applica a prescindere dalla cittadinanza del medesimo e, quindi, anche se il proprietario dello stesso veicolo sia italiano, non soltanto se sia straniero;
ragion per cui non ha pregio l'allegazione difensiva per cui, in base alla soluzione ricostruttiva sin qui esposta, l'identificazione dello stesso responsabile civile risulterebbe particolarmente gravosa, atteso che, per un verso, non è detto che si tratti di soggetto straniero e, per altro verso – ciò che soprattutto rileva – l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti del responsabile civile trova fondamento giustificativo in un'esigenza rispetto alla quale la cittadinanza di quel medesimo soggetto risulta assolutamente indifferente.
In buona sostanza – ed in conclusione - l'art. 153 D.Lgs. n. 209/2005 non prevede un'azione diversa da quella contemplata dall'art. 144, ma si limita ad individuare il soggetto passivo dell'azione diretta (la compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro, o, in alternativa, la sua mandataria in Italia) nell'ipotesi in cui si verta in materia di sinistri da circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro ed accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde;
sussistendo anche in tale ipotesi speciale,
12 come sin qui chiarito, l'esigenza del litisconsorzio necessario, non evincendosi dal tenore logico-testuale della medesima norma indici interpretativi che giustifichino un'ipotetica diversa esegesi della disposizione.
La mancata partecipazione al giudizio del responsabile civile, pertanto, non può che determinare la nullità della sentenza gravata.
Va quindi dichiarata, ex art. 354 comma 1 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, litisconsorte necessario rispetto all'azione diretta esercitata dall'odierna appellante nei confronti della compagnia assicuratrice di quest'ultimo e/o della sua mandataria;
per l'effetto, la causa va quindi rimessa al Giudice di Pace di Massa, dinanzi al quale andrà riassunta entro il termine previsto dal comma 2 del citato 354 c.p.c..
Siffatta assorbente statuizione preclude in questa sede l'esame dei motivi di gravame inerenti al merito della controversia, inclusa la divergenza tra il soggetto nei cui confronti, con le conclusioni rassegnate dall'appellante, è stata chiesta la condanna risarcitoria - ovvero la compagnia spagnola
– e quello Controparte_4
convenuto in giudizio, tale essendo la mandataria in Italia della compagnia assicuratrice spagnola, titolare di legittimazione processuale alternativa rispetto al primo soggetto ed eventuale, vale a dire
“condizionata alla mancata evocazione in giudizio dell'assicuratore straniero” (cfr. Cass. n. 29221/2023).
In considerazione del rilievo ufficioso dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in grado di appello di cui in epigrafe, dichiara, ex art. 354 comma 1 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria del veicolo
Hyundai tg. 703HRR, individuato dall'attrice Parte_1
quale responsabile civile, in quanto tale litisconsorte necessaria rispetto all'azione diretta spiegata, ex artt. 144 e 154 del D.Lgs. n. 209/2005, dalla medesima odierna appellante.
Assegna il termine previsto ex art. 354 comma 2 c.p.c. ai fini della riassunzione della causa dinanzi al Giudice di Pace di Massa.
Compensa tra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Massa, il 10.04.2025
Il Giudice dott. Domenico Provenzano
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