TRIB
Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37728/2021 , vertente
TRA
(LETTONIA, 05/11/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CATERINA PETRONCINI;
ricorrente
E
(ROMA, 24/05/1971), con il patrocinio dell'avv. CP_1
EUGENIA MASTROSTEFANO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1 2
chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Lettonia in data 21/06/2008; ha precisato che dalla data in cui erano stati autorizzati a vivere separati ed era quindi stata pronunciata la loro separazione non era mai ripresa tra di essi la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di vita e di affetti;
si è costituito, non si è opposto alla domanda di CP_1
divorzio ma ha formulato richieste divergenti con riguardo alle questioni economiche ed all'affidamento dei figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di assegno divorzile;
l'istruttoria si è concentrata sul tema dell'affidamento dei tre figli della coppia, (2011), (2013) e (2015), esposti alla grave Per_1 Per_2 Per_3
conflittualità dei genitori, impegnati in una sistematica opera di reciproca disconferma;
la consulenza tecnica effettuata sul nucleo familiare ha fatto in realtà emergere due genitori dotati di sufficienti capacità di accudimento e cura della prole, pur dandosi atto che il maggiore impegno in tal senso è
profuso indubbiamente dalla madre;
entrambi però, in quanto eccessivamente presi dalla tensione di coppia, dall'ostilità e dal disconoscimento dei rispettivi ruoli, faticano invece a sintonizzarsi sui bisogni emotivi profondi dei minori,
e finiscono così per coinvolgerli nel loro conflitto e danneggiarli.
La consulente ha tuttavia dato atto che nel corso delle operazioni peritali si è apprezzato un alleggerimento della tensione, una minore rigidità nelle posizioni assunte inizialmente dalle parti, ed ha espresso il convincimento che 3
– se opportunamente supportati – i coniugi potrebbero sviluppare in senso positivo le risorse di cui sono entrambi potenzialmente dotati sul piano genitoriale;
a parere della CTU non vi sono i presupposti per attribuire l'affidamento esclusivo ad alcuno dei genitori, ma proprio nell'auspicio di un percorso di distensione progressiva dei rapporti tra i due e di reciproco riconoscimento dei rispetti potenziali, è opportuno che sia mantenuto l'affidamento condiviso, con prevalente collocamento presso la madre;
si può
prevedere quindi che i minori trascorrano con il padre due pomeriggi infrasettimanali, con rientro alle ore 20,00, nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (quando rientreranno nella casa materna entro le 21 .30
dopo aver cenato); si deve poi prevedere che i figli siano con il padre per metà
delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno prima e seconda metà, nonché per 20 giorni in estate, anche frazionabili in periodi distinti, da concordare entro il mese di maggio;
le altre festività saranno trascorse in alternanza tra i genitori. Compleanno dei genitori con il festeggiato,
compleanno dei figli in alternanza.
E' opportuno che il Servizio Sociale mantenga attivo il monitoraggio sul nucleo familiare per vigilare sull'evoluzione della condizione dei minori e sulla effettiva adesione dei genitori alle indicazioni loro fornite dalla consulente, la quale alla luce delle criticità rilevate, ha suggerito loro di svolgere una terapia orientata alla genitorialità, anche in forma individuale, e di avvalersi dell'opera di un coordinatore genitoriale. Nel contempo va avviato un supporto psicoterapico per i minori, che – come già segnalato –
appaiono estremamente aggravati dal degrado della relazione tra i genitori, in cui finiscono inevitabilmente per essere coinvolti. Tale terapia ad oggi 4
risulterebbe avviata solo per il maggiore dei tre, quello che manifesta attualmente una certa resistenza verso la figura paterna.
Quanto al profilo economico, occorre partire dalla situazione registrata al tempo della separazione (gennaio 2019): la ricorrente dichiarò di svolgere lavoro amministrativo e percepire circa 1.166,00 euro al mese;
il resistente dichiarò a sua volta di essere un imprenditore e di ricavare dalla propria attività 1.300 euro al mese;
l'accordo raggiunto prevedeva che il padre avrebbe corrisposto alla madre un contributo perequativo di 1.000 euro mensili per i tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra i genitori.
Oggi la ricorrente dichiara di avere migliorato la propria posizione reddituale, lavora per l'ambasciata Lettone, e percepisce redditi netti mensili per circa 1.700 euro;
il resistente, che omette qualsiasi forma di documentazione delle proprie risorse reddituali e patrimoniali, afferma nei propri scritti conclusivi che vi sarebbe stato per lui “un sensibile deterioramento delle capacità economiche” in quanto egli oggi percepirebbe oggi a suo dire una retribuzione mensile di 1.500 euro quale amministratore unico della dunque un importo addirittura superiore Controparte_2
a quello dichiarato durante la separazione (difetta del resto qualsiasi informazione circa la consistenza di tale società, con ogni probabilità
riferibile allo stesso le cui iniziali figurano nella ragione sociale, posto CP_1
che egli si qualificava al tempo della separazione come “imprenditore). Non
si vede dunque come su tale fragile base, priva del minimo supporto documentale, il resistente possa invocare una riduzione del contributo economico dovuto per i tre figli, il cui accudimento grava peraltro in misura 5
prevalente sulla madre. E' se mai evidente che già la dichiarazione resa in fase separativa fosse radicalmente inattendibile, se non altro perché
incongruente rispetto all'impegno di spesa liberamente assunto in quella sede da (ovvero il pagamento di 1,000 euro mensili per il mantenimento CP_1
ordinario oltre alla metà delle spese straordinarie, a fronte di un reddito dichiarato di 1.300 euro mensili). Ed ancora si deve rilevare che il comportamento processuale deliberatamente omissivo da parte del resistente
(che non ha depositato un solo documento a riprova delle sue condizioni economiche) non può che essere letto come indicativo (ex art. 116 cpc) della presenza di disponibilità ben superiori a quelle verbalmente dichiarate.
Considerato quindi che non vi è prova alcuna che le condizioni economiche paterne abbiano subito uno scadimento, che l'incremento reddituale materno
è compensato dalle presumibili accresciute esigenze dei tre ragazzi, ormai tutti in età scolare e prossimi all'adolescenza, si ritiene che il contributo perequativo per il mantenimento ordinario debba essere elevato ad € 1.140
(380 euro per ciascun figlio).
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in pari quota, e regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario secondo cui sono da ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti 6
nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti spese:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese di lite sono compensate in presenza di margini di soccombenza reciproca, e per la medesima ragione le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di entrambi i coniugi per il 50%. 7
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37728/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RIGA (Lettonia)
in data 21/06/2008 tra (LETTONIA, 05/11/1984) e Parte_1 CP_1
(ROMA, 24/05/1971) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 901, Parte II, Serie C7A, Anno 2008;
- Affida i figli minore della coppia ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre e frequentazione regolata come in parte motiva;
- Invita le parti ad aderire ai suggerimenti della consulente tecnica d'ufficio quanto ai percorsi di sostegno personale, di coordinamento e genitoriale suggeriti e quanto al supporto psicoterapico per i figli minori;
- Dispone che il Servizio Sociale mantenga attivo il monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando prontamente al PMM ogni eventuale situazione di pregiudizio per i minori e vigilando sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra;
-Pone a carico del padre, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza, un assegno perequativo di € 1.140,00, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo riportato in motivazione;
-Compensa le spese di lite.
- Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di ambo le parti in pari quota.
- Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere 8
di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37728/2021 , vertente
TRA
(LETTONIA, 05/11/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CATERINA PETRONCINI;
ricorrente
E
(ROMA, 24/05/1971), con il patrocinio dell'avv. CP_1
EUGENIA MASTROSTEFANO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il coniuge Parte_1 CP_1 2
chiedendo al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Lettonia in data 21/06/2008; ha precisato che dalla data in cui erano stati autorizzati a vivere separati ed era quindi stata pronunciata la loro separazione non era mai ripresa tra di essi la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di vita e di affetti;
si è costituito, non si è opposto alla domanda di CP_1
divorzio ma ha formulato richieste divergenti con riguardo alle questioni economiche ed all'affidamento dei figli.
La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, poiché è
decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di assegno divorzile;
l'istruttoria si è concentrata sul tema dell'affidamento dei tre figli della coppia, (2011), (2013) e (2015), esposti alla grave Per_1 Per_2 Per_3
conflittualità dei genitori, impegnati in una sistematica opera di reciproca disconferma;
la consulenza tecnica effettuata sul nucleo familiare ha fatto in realtà emergere due genitori dotati di sufficienti capacità di accudimento e cura della prole, pur dandosi atto che il maggiore impegno in tal senso è
profuso indubbiamente dalla madre;
entrambi però, in quanto eccessivamente presi dalla tensione di coppia, dall'ostilità e dal disconoscimento dei rispettivi ruoli, faticano invece a sintonizzarsi sui bisogni emotivi profondi dei minori,
e finiscono così per coinvolgerli nel loro conflitto e danneggiarli.
La consulente ha tuttavia dato atto che nel corso delle operazioni peritali si è apprezzato un alleggerimento della tensione, una minore rigidità nelle posizioni assunte inizialmente dalle parti, ed ha espresso il convincimento che 3
– se opportunamente supportati – i coniugi potrebbero sviluppare in senso positivo le risorse di cui sono entrambi potenzialmente dotati sul piano genitoriale;
a parere della CTU non vi sono i presupposti per attribuire l'affidamento esclusivo ad alcuno dei genitori, ma proprio nell'auspicio di un percorso di distensione progressiva dei rapporti tra i due e di reciproco riconoscimento dei rispetti potenziali, è opportuno che sia mantenuto l'affidamento condiviso, con prevalente collocamento presso la madre;
si può
prevedere quindi che i minori trascorrano con il padre due pomeriggi infrasettimanali, con rientro alle ore 20,00, nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, e fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera (quando rientreranno nella casa materna entro le 21 .30
dopo aver cenato); si deve poi prevedere che i figli siano con il padre per metà
delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno prima e seconda metà, nonché per 20 giorni in estate, anche frazionabili in periodi distinti, da concordare entro il mese di maggio;
le altre festività saranno trascorse in alternanza tra i genitori. Compleanno dei genitori con il festeggiato,
compleanno dei figli in alternanza.
E' opportuno che il Servizio Sociale mantenga attivo il monitoraggio sul nucleo familiare per vigilare sull'evoluzione della condizione dei minori e sulla effettiva adesione dei genitori alle indicazioni loro fornite dalla consulente, la quale alla luce delle criticità rilevate, ha suggerito loro di svolgere una terapia orientata alla genitorialità, anche in forma individuale, e di avvalersi dell'opera di un coordinatore genitoriale. Nel contempo va avviato un supporto psicoterapico per i minori, che – come già segnalato –
appaiono estremamente aggravati dal degrado della relazione tra i genitori, in cui finiscono inevitabilmente per essere coinvolti. Tale terapia ad oggi 4
risulterebbe avviata solo per il maggiore dei tre, quello che manifesta attualmente una certa resistenza verso la figura paterna.
Quanto al profilo economico, occorre partire dalla situazione registrata al tempo della separazione (gennaio 2019): la ricorrente dichiarò di svolgere lavoro amministrativo e percepire circa 1.166,00 euro al mese;
il resistente dichiarò a sua volta di essere un imprenditore e di ricavare dalla propria attività 1.300 euro al mese;
l'accordo raggiunto prevedeva che il padre avrebbe corrisposto alla madre un contributo perequativo di 1.000 euro mensili per i tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate tra i genitori.
Oggi la ricorrente dichiara di avere migliorato la propria posizione reddituale, lavora per l'ambasciata Lettone, e percepisce redditi netti mensili per circa 1.700 euro;
il resistente, che omette qualsiasi forma di documentazione delle proprie risorse reddituali e patrimoniali, afferma nei propri scritti conclusivi che vi sarebbe stato per lui “un sensibile deterioramento delle capacità economiche” in quanto egli oggi percepirebbe oggi a suo dire una retribuzione mensile di 1.500 euro quale amministratore unico della dunque un importo addirittura superiore Controparte_2
a quello dichiarato durante la separazione (difetta del resto qualsiasi informazione circa la consistenza di tale società, con ogni probabilità
riferibile allo stesso le cui iniziali figurano nella ragione sociale, posto CP_1
che egli si qualificava al tempo della separazione come “imprenditore). Non
si vede dunque come su tale fragile base, priva del minimo supporto documentale, il resistente possa invocare una riduzione del contributo economico dovuto per i tre figli, il cui accudimento grava peraltro in misura 5
prevalente sulla madre. E' se mai evidente che già la dichiarazione resa in fase separativa fosse radicalmente inattendibile, se non altro perché
incongruente rispetto all'impegno di spesa liberamente assunto in quella sede da (ovvero il pagamento di 1,000 euro mensili per il mantenimento CP_1
ordinario oltre alla metà delle spese straordinarie, a fronte di un reddito dichiarato di 1.300 euro mensili). Ed ancora si deve rilevare che il comportamento processuale deliberatamente omissivo da parte del resistente
(che non ha depositato un solo documento a riprova delle sue condizioni economiche) non può che essere letto come indicativo (ex art. 116 cpc) della presenza di disponibilità ben superiori a quelle verbalmente dichiarate.
Considerato quindi che non vi è prova alcuna che le condizioni economiche paterne abbiano subito uno scadimento, che l'incremento reddituale materno
è compensato dalle presumibili accresciute esigenze dei tre ragazzi, ormai tutti in età scolare e prossimi all'adolescenza, si ritiene che il contributo perequativo per il mantenimento ordinario debba essere elevato ad € 1.140
(380 euro per ciascun figlio).
Le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori in pari quota, e regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario secondo cui sono da ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento: vitto,
abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria,
mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante,
ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti 6
nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.).
Sono invece spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, le seguenti spese:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese di lite sono compensate in presenza di margini di soccombenza reciproca, e per la medesima ragione le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di entrambi i coniugi per il 50%. 7
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 37728/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in RIGA (Lettonia)
in data 21/06/2008 tra (LETTONIA, 05/11/1984) e Parte_1 CP_1
(ROMA, 24/05/1971) trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di ROMA al n. 901, Parte II, Serie C7A, Anno 2008;
- Affida i figli minore della coppia ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre e frequentazione regolata come in parte motiva;
- Invita le parti ad aderire ai suggerimenti della consulente tecnica d'ufficio quanto ai percorsi di sostegno personale, di coordinamento e genitoriale suggeriti e quanto al supporto psicoterapico per i figli minori;
- Dispone che il Servizio Sociale mantenga attivo il monitoraggio sul nucleo familiare, segnalando prontamente al PMM ogni eventuale situazione di pregiudizio per i minori e vigilando sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra;
-Pone a carico del padre, con decorrenza dal mese successivo al deposito della presente sentenza, un assegno perequativo di € 1.140,00, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo riportato in motivazione;
-Compensa le spese di lite.
- Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di ambo le parti in pari quota.
- Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere 8
di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898.
Roma, 20/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Cecilia Pratesi Marta Ienzi