Articolo 11 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1974
Art. 11.
Ai dipendenti in missione in localita' distanti dalla ordinaria sede di servizio piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, e' consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennita' di trasferta, per i primi 800 chilometri altra sosta con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
La sosta intermedia non e' consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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