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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/12/2024, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 6330/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di secondo grado n. 6330 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2252/2022
TRA
Il , corrente in Pompei (NA) alla via G. Mazzini n. 27, in persona Parte_1
dell'amm.re pro tempore Dott. , rapp.to e difeso, giusta mandato in calce Parte_2
all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Luigi Di Lallo e Francesco Saverio Di Lallo, elettivamente dom.ti in Pompei (NA) alla Via A, Rossi n. 74 c/o lo studio dell'Avv. G. Destra
Appellante
E
Ing. , nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Mazzini, 16, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ciro Manfredonia e Luisa Destobbeleer che lo rappresentano e difendono, in virtù di mandato congiunto e disgiunto in calce al presente atto presso il cui Studio elett.te domicilia in Boscoreale (Na), alla Via F. Cangemi n.° 74,
Appellato
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
RAGIONI DA FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con Decreto Ingiuntivo n. 682/2019, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ingiungeva al in persona dell'amm.re pro tempore, di pagare all'Ing. la Parte_1 Controparte_1 somma di € 4.080,15, quale compenso per le prestazioni professionali da lui svolte quale Direttore
Lavori nell'ambito dei lavori edili da realizzare nelle parti condominiali del fabbricato sito in Pompei
(NA) alla Via G. Mazzini n.27.
Con atto di citazione in opposizione al decreto Ingiuntivo su menzionato, notificato a mezzo pec in data 18/09/2022, il in persona dell'amm.re p.t., conveniva innanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, l'Ing. muovendogli una lunga serie di CP_1
contestazioni in merito al suo operato (mancata emissione dei certificati di pagamento;
mancato controllo sui materiali e sull'esecuzione dei lavori;
danni a parti condominiali e private;
mancato espletamento delle misurazioni supplementari commissionate a fronte dell'avvenuto pagamento di €
1.000,00; mancato controllo del rispetto della data di consegna lavori con sopralluogo finale oltre la data prevista nel contratto;
mancata imposizione delle smaltimento materiale di risulta;
ritardi nella redazione dei SAL;
consenso alla realizzazione di opere straordinarie non approvate dal committente con aumento dei costi nella misura di € 9.757,44 oltre IVA e aumento dell'8% del compenso del DL;
mancata redazione del certificato di regolare esecuzione lavori, mancata consegna del certificato di collaudo;
mancato computo e quantificazione dei giorni effettivi di lavorazione, delle decurtazioni per ritardo consegna e cattiva esecuzione;
mancata consegna del manuale del DL, giornale lavori, registro SAL, certificato smaltimento rifiuti;
libri misure e lita operai e provviste).
In conseguenza alle suddette contestazioni chiedeva: dichiararsi che l'Ing. non aveva CP_1
espletato l'incarico affidatogli, commettendo gravi errori ed omissioni;
per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché infondato ingiusto, illegittimo;
con condanna dell'opposto al pagamento delle spese legali.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva con comparsa per l'udienza del 27/12/2019
l'opposto Ing. , il quale contestava punto per punto i rilievi mossi al suo operato di DL. CP_1
Faceva istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per l'infondatezza,
l'inammissibilità e l'inaccoglibilità di tutte le avverse difese, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e, non essendo l'opposizione parte fondata su prova scritta, chiedeva confermarsi il D.I. opposto e concederne la provvisoria esecuzione con vittoria di spese e compensi professionali e attribuzione ai procuratori antistatari.
All'udienza del 29/01/21 veniva ammessa la prova testimoniale articolata dal Parte_1
diretta a provare i fatti descritti nell'atto di citazione, ossia omissioni e gli errori configuranti l'inadempimento contrattuale, e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione. All'udienza del 19.11.21 fissata per l'espletamento della prova nessuno dei procuratori costituiti compariva, e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c al 30.11.21.
Alla predetta udienza i procuratori comparivano e chiedevano un rinvio in prosieguo per prova, il Giudice di prime cure riteneva di dover applicare l'art. 208 c.p.c. e disattendeva la richiesta, dichiarando decaduta la parte istante dalla prova e rinviando per le conclusioni. Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 2252/2022 pubblicata in data in 28.4.2022 il Giudice di Pace, in mancanza di prove delle doglianze dell'opponente, poste a giustificazione del mancato pagamento del compenso professionale rivendicato dall'Ing. ed in considerazione del fatto che l'opposto aveva CP_1
dimostrato di aver svolto l'incarico in modo diligente e professionale e di aver adempiuto agli obblighi contrattuali assunti, attraverso la produzione della documentazione comprovante l'attività professionale posta in essere durante la direzione dei lavori, rigettava l'opposizione confermando il
D.I. n.682/2019, e condannando il al pagamento delle spese di lite liquidate Parte_1 in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con atto d'Appello notificato il 28/11/2022 il proponeva gravame Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace n.2252/2022 del 28/4/2022. Preliminarmente formulava la domanda di revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice dichiarava parte opponente decaduta dall'espletamento della prova e chiedeva la fissazione di apposita udienza per l'escussione dei testi.
Veniva inoltre censurata l'erronea interpretazione del Giudice di Pace delle risultanze istruttorie, essendo l'opposizione del sorretta dalla documentazione che dimostrava per Parte_1
tabulas la fondatezza delle contestazioni rivolte al DL Ing. in merito: alla mancata emissione CP_1
dei certificati di pagamento (che si riteneva ammessa dal nella sua risposta alla nota inviatagli CP_1
il 29/06/2016); al non corretto rilievo delle opere eseguite, (non contestato dal DL nel corso dell'Assemblea condominiale del 18/07/2016); al mancato controllo sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei lavori con conseguenti danni a parti condominiali e private, (non contestate dal DL nel verbale di assemblea del 18/07/2016); al mancato computo dei giorni di pioggia in cui non vennero eseguite le lavorazioni;
alla mancata e/o scorretta contabilizzazione delle opere con le modalità previste dal contratto, (in relazione al calcolo della penale per i giorni di ritardo lo smaltimento degli scarti di lavorazione); all'esecuzione di opere extracontrattuali non approvate dal committente (doglianza questa non oggetto di prova e sulla quale il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi); all'esecuzione di opere straordinarie eseguite con il consenso del DL, mai approvate dal committente (provate per tabulas, con un aumento del prezzo dei lavori di € 9.757,44 oltre IVA e del compenso del DL nella misura dell'8% oltre oneri di legge); alla mancata consegna di conteggi, certificazioni e documentazione;
erroneo conteggio delle somme incassate/richieste dall'Ing. (per la mancata applicazione della penale di € 40.000 per il ritardo nella consegna CP_1 dei lavori di 400 giorni, da detrarsi all'importo complessivo dei lavori che risulta ridotto a complessivi
€ 85.700,00), con la riduzione del compenso del DL calcolato nella misura dell'8%, su tale nuovo importo.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 2252/2022 del 28/4/2022, in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che l'Ing. non aveva espletato con la dovuta diligenza l'incarico conferitogli, CP_1
commettendo gravi errori ed omissioni;
accogliere il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Chiedeva in subordine: dichiarare che non erano dovuti all' Ing. i maggiori CP_1
compensi maturati a causa dell'esecuzione di lavori extracontrattuali mai autorizzati, riducendo l'importo dovuto ad € 3.040,25 o a quella somma minore ritenuta di giustizia;
condannare, in ogni caso, l'odierno appellato al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'appellato Ing. all'udienza del CP_1
16/03/2023 con la comparsa di costituzione e risposta impugnava e contestava le doglianze formulate dall'appellante in merito alle eccezioni relative alla declaratoria di decadenza della prova testimoniale, rimarcando la corretta applicazione dell'art. 208 c.p.c. da parte del Giudice di Pace.
Sosteneva inoltre di aver adempiuto regolarmente al proprio incarico comunicando:
in data 27/05/16, con nota protocollata al Comune di Pompei n. 0023782/I, l'ultimazione dei lavori di cui alla C.I.L.A.(Comunicazione di inizio lavori asseverata) del 02/07/14 n. prot. 18876 il giorno 24/05/16, conformemente a quanto denunciato;
con nota del 13/06/16, avente ad oggetto verbale n. 6 del 12/06/16, l'avvenuto collaudo con riserva, ovvero collaudando le opere eseguite “ad eccezione di quelle contestate”.
Affermava inoltre che, in forza dell'art. 9 del contratto di appalto, gli onorari dovuti per la prestazione professionale erano stati espressamente pattuiti e convenuti, nella misura pari al 7% più oneri di legge quale D.L., nonché pari all'1% più oneri di legge, quale responsabile della sicurezza da calcolarsi sul totale complessivo dell'appalto pari ad euro 125.700,00. Quindi il totale spettante all'appellato sul totale del saldo lavori dell'appalto era pari ad euro 10.056,00, oltre IVA al 22% e
C.N.I. al 4%. Sosteneva infine che tali spettanze erano state evase solo in parte e di essere creditore della residua somma di: Euro 4.080,15 (quattromilaottanta/15), dovuta per la prestazione d'opera professionale.
Eccepiva l'inammissibilità ex art 345 c.p.c.. dell'introduzione di nuove contestazioni/nuovi motivi di opposizione mai proposti in primo grado, in merito alle somme incassate/richieste dall'Ing.
. Nell' atto introduttivo , infatti, l'appellante per la prima volta chiedeva che alla somma CP_1
complessiva dei lavori da realizzare fosse detratta una penale di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori e pertanto che dall'importo calcolato dal DL fossero decurtati € 40.000,00
, per cui l'importo dei lavori diventava di € 85.700,00 e non di €125.700,00, così come calcolato dall'Ing. il cui compenso doveva essere pari ad € 8.698,89, somma maggiore rispetto a quella CP_1 già versatagli dal ovvero € 8.730,10. Parte_1
Avverso le contestazioni mosse dall'appellante già formulate in primo grado, riproponeva tutte le eccezioni e deduzioni già opposte in primo grado, provate da tutta la documentazione allegata.
Concludeva chiedendo respingersi l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2252/2022, confermando la legittimità del D.I.
n.682/2019 e del credito vantato dalla parte opposta-odierno appellato;
con vittoria di spese e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Rigettata l'istanza di rimessione in termini per ammissione dei mezzi istruttori la causa veniva rinviata per la acquisizione del fascicolo di primo grado ed all'udienza del 13 giugno 2024 tenutasi a trattazione scritta veniva assegnata a sentenza a sentenza con i termini 190 cpc (60+20).
2. In rito.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità ex art 345 c.p.c.. dell'introduzione di nuove contestazioni e di nuovi motivi di opposizione, in merito alle somme incassate/richieste dall'Ing.
proposti per la prima volta nel paragrafo 7 “Sulle somme incassate/richieste dall'Ing. CP_1
a pag. 7 e 8 dell'atto di citazione in appello, e tanto atteso che nell'atto di opposizione CP_1
nessuna domanda di riduzione delle somme richieste viene formulata.
Va anche confermata l'ordinanza del 16 marzo 2023 con cui veniva respinta l'istanza di revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice di prime cure dichiarava parte opponente decaduta dall'espletamento della prova. Il Giudice di pace ha correttamente applicato le decadenze previste dall'art.208 cpc poiché dagli atti di causa risulta che all'udienza fissata per l'espletamento della prova nessuno dei procuratori costituiti compariva, pertanto la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309
c.p.c. All'udienza cosi fissata, i procuratori comparivano, richiedendo il rinvio in prosieguo prova. La richiesta veniva disattesa ex art. 208 c.p.c., ai sensi del quale se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguire la prova, il giudice la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere. Nè la richiesta di revoca dell'ordinanza è stata motivata da legittimo impedimento del difensore, tale da consentine la revoca.
3. Nel merito.
Il giudice di prime cure, ha correttamente valutato la domanda dell'opposto (sebbene per mero refuso abbia indicato “opponente”) alla luce della documentazione allegata, dalla quale si evince la correttezza e diligenza della prestazione professionale eseguita dall'ingegnere CP_1
In buona sostanza le doglianze dell'appellante , poste a giustificazione del mancato pagamento del compenso professionale rivendicato dall'ing. non sono state in alcun modo provate ed CP_1
anzi contrastano con la documentazione prodotta in atti.
Deve infatti darsi atto che il D.L. operava un continuo controllo sulle lavorazioni addirittura in alcuni casi sospendendo i lavori come si evince dalla fitta corrispondenza prodotta dal (cfr. CP_1
foliario appellato), ed in particolare la nota del D.L. del 7.5.15 indirizzata alla ditta ed in cui il D.L. fa riferimento a precedenti rilievi.
A fronte della comunicazione della chiusura lavori della ditta con nota 35/15 del 30.6.15 l'ing.
, quale D.L. , ne rilevava con nota del 7.8.15 (in atti) l'incompletezza. CP_1
Dall'esame poi del verbale di assemblea condominiale del 18.7.16 – avente ad oggetto l'approvazione del computo metrico finale- si evince che era stato consegnato in data 17.6.16 il
. CP_2
Nel predetto verbale il si impegna ad effettuare il ricalcolo delle metrature ed ad CP_1
effettuare il conteggio dei giorni di pioggia oltre a chiarire le opere extra contratto.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante , il produce in primo grado (cfr. CP_1 in atti) la relazione pluviometria redatta successivamente all'assemblea , oltre alla relazione esplicativa sulle opere extra contratto confermandone le misurazioni , e rappresentando che quanto alle opere extra contratto , indicate nel computo metrico finale, le stesse in parte (ordine 51) riguardavano opere necessarie , quale la “rimozione e smaltimento guaina “, ed altre (ordine 61 e 62) opere non previste quale il “risanamento cls ammalorato” non visibile in occasione del computo metrico a preventivo.
In definitiva può ritenersi che effettivamente il D.L. abbia correttamente documentato l'attività svolta, mentre non risulta dagli atti l'inadempimento allegato, peraltro in parte genericamente, dal Parte_1
Ne consegue il totale rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con conferma dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
4. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano , in favore di parte appellata con distrazione in favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari, e di ufficio sulla base dei Dm 55/14 e 147 /22 in assenza di nota spese depositata .
Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese di Giustizia (come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L.
228/2012 – Legge di Stabilità 2013).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal corrente Parte_1
in Pompei (NA) alla via G. Mazzini n. 27, in persona dell'amm.re pro tempore Dott. Parte_2 con citazione notif. in data 28/11/2022 nei confronti dell'Ing. avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n.2252/2022 del 28/4/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 Parte_1
oltre spese vive, spese generali al 15% , iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore degli avv. ti Ciro
Manfredonia e Luisa Destobbelleer;
- Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis stesso dpr.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 28 dicembre 2024 . .
IL GIUDICE
dott.ssa Luisa Zicari
…
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato
S E N T E N Z A
nel giudizio civile di secondo grado n. 6330 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2252/2022
TRA
Il , corrente in Pompei (NA) alla via G. Mazzini n. 27, in persona Parte_1
dell'amm.re pro tempore Dott. , rapp.to e difeso, giusta mandato in calce Parte_2
all'atto introduttivo, dagli Avv.ti Luigi Di Lallo e Francesco Saverio Di Lallo, elettivamente dom.ti in Pompei (NA) alla Via A, Rossi n. 74 c/o lo studio dell'Avv. G. Destra
Appellante
E
Ing. , nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Mazzini, 16, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ciro Manfredonia e Luisa Destobbeleer che lo rappresentano e difendono, in virtù di mandato congiunto e disgiunto in calce al presente atto presso il cui Studio elett.te domicilia in Boscoreale (Na), alla Via F. Cangemi n.° 74,
Appellato
CONCLUSIONI
Come da atti di causa.
RAGIONI DA FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con Decreto Ingiuntivo n. 682/2019, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ingiungeva al in persona dell'amm.re pro tempore, di pagare all'Ing. la Parte_1 Controparte_1 somma di € 4.080,15, quale compenso per le prestazioni professionali da lui svolte quale Direttore
Lavori nell'ambito dei lavori edili da realizzare nelle parti condominiali del fabbricato sito in Pompei
(NA) alla Via G. Mazzini n.27.
Con atto di citazione in opposizione al decreto Ingiuntivo su menzionato, notificato a mezzo pec in data 18/09/2022, il in persona dell'amm.re p.t., conveniva innanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata, l'Ing. muovendogli una lunga serie di CP_1
contestazioni in merito al suo operato (mancata emissione dei certificati di pagamento;
mancato controllo sui materiali e sull'esecuzione dei lavori;
danni a parti condominiali e private;
mancato espletamento delle misurazioni supplementari commissionate a fronte dell'avvenuto pagamento di €
1.000,00; mancato controllo del rispetto della data di consegna lavori con sopralluogo finale oltre la data prevista nel contratto;
mancata imposizione delle smaltimento materiale di risulta;
ritardi nella redazione dei SAL;
consenso alla realizzazione di opere straordinarie non approvate dal committente con aumento dei costi nella misura di € 9.757,44 oltre IVA e aumento dell'8% del compenso del DL;
mancata redazione del certificato di regolare esecuzione lavori, mancata consegna del certificato di collaudo;
mancato computo e quantificazione dei giorni effettivi di lavorazione, delle decurtazioni per ritardo consegna e cattiva esecuzione;
mancata consegna del manuale del DL, giornale lavori, registro SAL, certificato smaltimento rifiuti;
libri misure e lita operai e provviste).
In conseguenza alle suddette contestazioni chiedeva: dichiararsi che l'Ing. non aveva CP_1
espletato l'incarico affidatogli, commettendo gravi errori ed omissioni;
per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché infondato ingiusto, illegittimo;
con condanna dell'opposto al pagamento delle spese legali.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva con comparsa per l'udienza del 27/12/2019
l'opposto Ing. , il quale contestava punto per punto i rilievi mossi al suo operato di DL. CP_1
Faceva istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per l'infondatezza,
l'inammissibilità e l'inaccoglibilità di tutte le avverse difese, trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile e, non essendo l'opposizione parte fondata su prova scritta, chiedeva confermarsi il D.I. opposto e concederne la provvisoria esecuzione con vittoria di spese e compensi professionali e attribuzione ai procuratori antistatari.
All'udienza del 29/01/21 veniva ammessa la prova testimoniale articolata dal Parte_1
diretta a provare i fatti descritti nell'atto di citazione, ossia omissioni e gli errori configuranti l'inadempimento contrattuale, e rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione. All'udienza del 19.11.21 fissata per l'espletamento della prova nessuno dei procuratori costituiti compariva, e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c al 30.11.21.
Alla predetta udienza i procuratori comparivano e chiedevano un rinvio in prosieguo per prova, il Giudice di prime cure riteneva di dover applicare l'art. 208 c.p.c. e disattendeva la richiesta, dichiarando decaduta la parte istante dalla prova e rinviando per le conclusioni. Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza.
Con sentenza n. 2252/2022 pubblicata in data in 28.4.2022 il Giudice di Pace, in mancanza di prove delle doglianze dell'opponente, poste a giustificazione del mancato pagamento del compenso professionale rivendicato dall'Ing. ed in considerazione del fatto che l'opposto aveva CP_1
dimostrato di aver svolto l'incarico in modo diligente e professionale e di aver adempiuto agli obblighi contrattuali assunti, attraverso la produzione della documentazione comprovante l'attività professionale posta in essere durante la direzione dei lavori, rigettava l'opposizione confermando il
D.I. n.682/2019, e condannando il al pagamento delle spese di lite liquidate Parte_1 in complessivi € 1.200,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed iva come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con atto d'Appello notificato il 28/11/2022 il proponeva gravame Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace n.2252/2022 del 28/4/2022. Preliminarmente formulava la domanda di revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice dichiarava parte opponente decaduta dall'espletamento della prova e chiedeva la fissazione di apposita udienza per l'escussione dei testi.
Veniva inoltre censurata l'erronea interpretazione del Giudice di Pace delle risultanze istruttorie, essendo l'opposizione del sorretta dalla documentazione che dimostrava per Parte_1
tabulas la fondatezza delle contestazioni rivolte al DL Ing. in merito: alla mancata emissione CP_1
dei certificati di pagamento (che si riteneva ammessa dal nella sua risposta alla nota inviatagli CP_1
il 29/06/2016); al non corretto rilievo delle opere eseguite, (non contestato dal DL nel corso dell'Assemblea condominiale del 18/07/2016); al mancato controllo sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei lavori con conseguenti danni a parti condominiali e private, (non contestate dal DL nel verbale di assemblea del 18/07/2016); al mancato computo dei giorni di pioggia in cui non vennero eseguite le lavorazioni;
alla mancata e/o scorretta contabilizzazione delle opere con le modalità previste dal contratto, (in relazione al calcolo della penale per i giorni di ritardo lo smaltimento degli scarti di lavorazione); all'esecuzione di opere extracontrattuali non approvate dal committente (doglianza questa non oggetto di prova e sulla quale il Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi); all'esecuzione di opere straordinarie eseguite con il consenso del DL, mai approvate dal committente (provate per tabulas, con un aumento del prezzo dei lavori di € 9.757,44 oltre IVA e del compenso del DL nella misura dell'8% oltre oneri di legge); alla mancata consegna di conteggi, certificazioni e documentazione;
erroneo conteggio delle somme incassate/richieste dall'Ing. (per la mancata applicazione della penale di € 40.000 per il ritardo nella consegna CP_1 dei lavori di 400 giorni, da detrarsi all'importo complessivo dei lavori che risulta ridotto a complessivi
€ 85.700,00), con la riduzione del compenso del DL calcolato nella misura dell'8%, su tale nuovo importo.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 2252/2022 del 28/4/2022, in via pregiudiziale e cautelare, di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che l'Ing. non aveva espletato con la dovuta diligenza l'incarico conferitogli, CP_1
commettendo gravi errori ed omissioni;
accogliere il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Chiedeva in subordine: dichiarare che non erano dovuti all' Ing. i maggiori CP_1
compensi maturati a causa dell'esecuzione di lavori extracontrattuali mai autorizzati, riducendo l'importo dovuto ad € 3.040,25 o a quella somma minore ritenuta di giustizia;
condannare, in ogni caso, l'odierno appellato al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, l'appellato Ing. all'udienza del CP_1
16/03/2023 con la comparsa di costituzione e risposta impugnava e contestava le doglianze formulate dall'appellante in merito alle eccezioni relative alla declaratoria di decadenza della prova testimoniale, rimarcando la corretta applicazione dell'art. 208 c.p.c. da parte del Giudice di Pace.
Sosteneva inoltre di aver adempiuto regolarmente al proprio incarico comunicando:
in data 27/05/16, con nota protocollata al Comune di Pompei n. 0023782/I, l'ultimazione dei lavori di cui alla C.I.L.A.(Comunicazione di inizio lavori asseverata) del 02/07/14 n. prot. 18876 il giorno 24/05/16, conformemente a quanto denunciato;
con nota del 13/06/16, avente ad oggetto verbale n. 6 del 12/06/16, l'avvenuto collaudo con riserva, ovvero collaudando le opere eseguite “ad eccezione di quelle contestate”.
Affermava inoltre che, in forza dell'art. 9 del contratto di appalto, gli onorari dovuti per la prestazione professionale erano stati espressamente pattuiti e convenuti, nella misura pari al 7% più oneri di legge quale D.L., nonché pari all'1% più oneri di legge, quale responsabile della sicurezza da calcolarsi sul totale complessivo dell'appalto pari ad euro 125.700,00. Quindi il totale spettante all'appellato sul totale del saldo lavori dell'appalto era pari ad euro 10.056,00, oltre IVA al 22% e
C.N.I. al 4%. Sosteneva infine che tali spettanze erano state evase solo in parte e di essere creditore della residua somma di: Euro 4.080,15 (quattromilaottanta/15), dovuta per la prestazione d'opera professionale.
Eccepiva l'inammissibilità ex art 345 c.p.c.. dell'introduzione di nuove contestazioni/nuovi motivi di opposizione mai proposti in primo grado, in merito alle somme incassate/richieste dall'Ing.
. Nell' atto introduttivo , infatti, l'appellante per la prima volta chiedeva che alla somma CP_1
complessiva dei lavori da realizzare fosse detratta una penale di 100 euro per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori e pertanto che dall'importo calcolato dal DL fossero decurtati € 40.000,00
, per cui l'importo dei lavori diventava di € 85.700,00 e non di €125.700,00, così come calcolato dall'Ing. il cui compenso doveva essere pari ad € 8.698,89, somma maggiore rispetto a quella CP_1 già versatagli dal ovvero € 8.730,10. Parte_1
Avverso le contestazioni mosse dall'appellante già formulate in primo grado, riproponeva tutte le eccezioni e deduzioni già opposte in primo grado, provate da tutta la documentazione allegata.
Concludeva chiedendo respingersi l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2252/2022, confermando la legittimità del D.I.
n.682/2019 e del credito vantato dalla parte opposta-odierno appellato;
con vittoria di spese e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Rigettata l'istanza di rimessione in termini per ammissione dei mezzi istruttori la causa veniva rinviata per la acquisizione del fascicolo di primo grado ed all'udienza del 13 giugno 2024 tenutasi a trattazione scritta veniva assegnata a sentenza a sentenza con i termini 190 cpc (60+20).
2. In rito.
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità ex art 345 c.p.c.. dell'introduzione di nuove contestazioni e di nuovi motivi di opposizione, in merito alle somme incassate/richieste dall'Ing.
proposti per la prima volta nel paragrafo 7 “Sulle somme incassate/richieste dall'Ing. CP_1
a pag. 7 e 8 dell'atto di citazione in appello, e tanto atteso che nell'atto di opposizione CP_1
nessuna domanda di riduzione delle somme richieste viene formulata.
Va anche confermata l'ordinanza del 16 marzo 2023 con cui veniva respinta l'istanza di revoca dell'ordinanza con la quale il Giudice di prime cure dichiarava parte opponente decaduta dall'espletamento della prova. Il Giudice di pace ha correttamente applicato le decadenze previste dall'art.208 cpc poiché dagli atti di causa risulta che all'udienza fissata per l'espletamento della prova nessuno dei procuratori costituiti compariva, pertanto la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309
c.p.c. All'udienza cosi fissata, i procuratori comparivano, richiedendo il rinvio in prosieguo prova. La richiesta veniva disattesa ex art. 208 c.p.c., ai sensi del quale se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguire la prova, il giudice la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere. Nè la richiesta di revoca dell'ordinanza è stata motivata da legittimo impedimento del difensore, tale da consentine la revoca.
3. Nel merito.
Il giudice di prime cure, ha correttamente valutato la domanda dell'opposto (sebbene per mero refuso abbia indicato “opponente”) alla luce della documentazione allegata, dalla quale si evince la correttezza e diligenza della prestazione professionale eseguita dall'ingegnere CP_1
In buona sostanza le doglianze dell'appellante , poste a giustificazione del mancato pagamento del compenso professionale rivendicato dall'ing. non sono state in alcun modo provate ed CP_1
anzi contrastano con la documentazione prodotta in atti.
Deve infatti darsi atto che il D.L. operava un continuo controllo sulle lavorazioni addirittura in alcuni casi sospendendo i lavori come si evince dalla fitta corrispondenza prodotta dal (cfr. CP_1
foliario appellato), ed in particolare la nota del D.L. del 7.5.15 indirizzata alla ditta ed in cui il D.L. fa riferimento a precedenti rilievi.
A fronte della comunicazione della chiusura lavori della ditta con nota 35/15 del 30.6.15 l'ing.
, quale D.L. , ne rilevava con nota del 7.8.15 (in atti) l'incompletezza. CP_1
Dall'esame poi del verbale di assemblea condominiale del 18.7.16 – avente ad oggetto l'approvazione del computo metrico finale- si evince che era stato consegnato in data 17.6.16 il
. CP_2
Nel predetto verbale il si impegna ad effettuare il ricalcolo delle metrature ed ad CP_1
effettuare il conteggio dei giorni di pioggia oltre a chiarire le opere extra contratto.
Contrariamente a quanto asserito da parte appellante , il produce in primo grado (cfr. CP_1 in atti) la relazione pluviometria redatta successivamente all'assemblea , oltre alla relazione esplicativa sulle opere extra contratto confermandone le misurazioni , e rappresentando che quanto alle opere extra contratto , indicate nel computo metrico finale, le stesse in parte (ordine 51) riguardavano opere necessarie , quale la “rimozione e smaltimento guaina “, ed altre (ordine 61 e 62) opere non previste quale il “risanamento cls ammalorato” non visibile in occasione del computo metrico a preventivo.
In definitiva può ritenersi che effettivamente il D.L. abbia correttamente documentato l'attività svolta, mentre non risulta dagli atti l'inadempimento allegato, peraltro in parte genericamente, dal Parte_1
Ne consegue il totale rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza con conferma dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo.
4. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano , in favore di parte appellata con distrazione in favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari, e di ufficio sulla base dei Dm 55/14 e 147 /22 in assenza di nota spese depositata .
Sussistono i presupposti per l'applicazione del doppio contributo previsto dall'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese di Giustizia (come introdotto dall'art. 1 comma 17 della L.
228/2012 – Legge di Stabilità 2013).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal corrente Parte_1
in Pompei (NA) alla via G. Mazzini n. 27, in persona dell'amm.re pro tempore Dott. Parte_2 con citazione notif. in data 28/11/2022 nei confronti dell'Ing. avverso la
[...] Controparte_1
sentenza n.2252/2022 del 28/4/2022 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.552,00 Parte_1
oltre spese vive, spese generali al 15% , iva e cpa se dovute, da distrarsi in favore degli avv. ti Ciro
Manfredonia e Luisa Destobbelleer;
- Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis stesso dpr.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 28 dicembre 2024 . .
IL GIUDICE
dott.ssa Luisa Zicari
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