TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg16205 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16205 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SARNATARO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Posillipo n.382,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. SARNATARO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Posillipo n.382,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 28/02/2019 Parte_2
e che dalla loro unione nasceva una figlia, il 15.09.2018 Persona_1 minorenne, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Carlo Celano, 24, in uno agli arredi resterà assegnata alla Sig.ra che la vivrà unitamente alla figlia finché Parte_1 Persona_1 quest'ultima non raggiungerà l'autosufficienza economica;
3. l'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di straordinaria amministrazione e riguardanti la crescita e l'educazione dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre le scelte relative all'ordinarietà della vita della minore potranno essere adottate da ciascun genitore in via autonoma per il tempo di permanenza della figlia con il medesimo;
4. alla luce degli attuali impegni scolastici ed extra-scolastici, nonché dell'età della minore, che attualmente risulta iscritta alla prima elementare presso l'istituto Ada Negri, sito in Napoli, e frequenta un corso di danza per tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), salvo diverso accordo tra le parti nel preminente interesse della piccola , il diritto di visita Persona_1 del padre sarà regolamentato come segue:
- il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore per due giorni infrasettimanali individuati nel pomeriggio del martedì e del giovedì, dalle ore 16:00 e sino alle ore 20:00, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
- il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alterni, dalle ore 13:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, con pernotto presso la propria abitazione;
- sempre alternativamente la minore trascorrerà, con l'uno o l'altro genitore, le festività natalizie (24-
25-26-31 dicembre nonché 1-6 gennaio) e pasquali (S. Pasqua e lunedì in Albis), nonché le altre feste comandate ed i rispettivi compleanni;
- entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuno dei coniugi comunicherà all'altro, il periodo feriale, concomitante con le vacanze scolastiche estive, entro cui potrà tenere con sé la figlia per un periodo di
15 giorni suddiviso in settimane alterne, o continuative;
Sempre salvo impegni.
- i genitori cercheranno di festeggiare il compleanno della figlia minore, insieme, onde preservarne la serenità ed evitare che possano soffrire l'assenza dell'uno o dell'altro genitore, laddove ciò non fosse possibile, sarà adottato il criterio dell'alternanza;
2
5. il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra l'importo mensile di Parte_2 Parte_1 euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore , importo Persona_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
6. le spese straordinarie relative alla minore saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, prevedendo che le stesse siano preventivamente concordate ove possibile e necessariamente documentate per l'esatta quantificazione e suddivisione.
7. il Sig. di professione artigiano, al momento non occupato, e la Sig.ra Parte_2
di professione casalinga, al momento non occupato nel ritenersi economicamente Parte_1 autosufficienti, dichiarano di voler rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa riconnessa ad eventuali crediti di natura alimentare, nonché, ad ogni altra pretesa di natura economica eventualmente insorta nel corso del rapporto coniugale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.4, parte I, s., Parte_3 reg. Atti Matrimonio anno 2019);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16205 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
SARNATARO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Posillipo n.382,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_2 dall'avv. SARNATARO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via Posillipo n.382,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 28/02/2019 Parte_2
e che dalla loro unione nasceva una figlia, il 15.09.2018 Persona_1 minorenne, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Napoli, alla Via Carlo Celano, 24, in uno agli arredi resterà assegnata alla Sig.ra che la vivrà unitamente alla figlia finché Parte_1 Persona_1 quest'ultima non raggiungerà l'autosufficienza economica;
3. l'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre. Le decisioni di straordinaria amministrazione e riguardanti la crescita e l'educazione dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori, mentre le scelte relative all'ordinarietà della vita della minore potranno essere adottate da ciascun genitore in via autonoma per il tempo di permanenza della figlia con il medesimo;
4. alla luce degli attuali impegni scolastici ed extra-scolastici, nonché dell'età della minore, che attualmente risulta iscritta alla prima elementare presso l'istituto Ada Negri, sito in Napoli, e frequenta un corso di danza per tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), salvo diverso accordo tra le parti nel preminente interesse della piccola , il diritto di visita Persona_1 del padre sarà regolamentato come segue:
- il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia minore per due giorni infrasettimanali individuati nel pomeriggio del martedì e del giovedì, dalle ore 16:00 e sino alle ore 20:00, prelevandola e riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
- il padre potrà tenere con sé la minore a fine settimana alterni, dalle ore 13:00 del sabato e sino alle ore 20:00 della domenica, con pernotto presso la propria abitazione;
- sempre alternativamente la minore trascorrerà, con l'uno o l'altro genitore, le festività natalizie (24-
25-26-31 dicembre nonché 1-6 gennaio) e pasquali (S. Pasqua e lunedì in Albis), nonché le altre feste comandate ed i rispettivi compleanni;
- entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuno dei coniugi comunicherà all'altro, il periodo feriale, concomitante con le vacanze scolastiche estive, entro cui potrà tenere con sé la figlia per un periodo di
15 giorni suddiviso in settimane alterne, o continuative;
Sempre salvo impegni.
- i genitori cercheranno di festeggiare il compleanno della figlia minore, insieme, onde preservarne la serenità ed evitare che possano soffrire l'assenza dell'uno o dell'altro genitore, laddove ciò non fosse possibile, sarà adottato il criterio dell'alternanza;
2
5. il Sig. si impegna a versare alla Sig.ra l'importo mensile di Parte_2 Parte_1 euro 300,00, a titolo di contributo al mantenimento della minore , importo Persona_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli incidi ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati;
6. le spese straordinarie relative alla minore saranno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, prevedendo che le stesse siano preventivamente concordate ove possibile e necessariamente documentate per l'esatta quantificazione e suddivisione.
7. il Sig. di professione artigiano, al momento non occupato, e la Sig.ra Parte_2
di professione casalinga, al momento non occupato nel ritenersi economicamente Parte_1 autosufficienti, dichiarano di voler rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa riconnessa ad eventuali crediti di natura alimentare, nonché, ad ogni altra pretesa di natura economica eventualmente insorta nel corso del rapporto coniugale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.4, parte I, s., Parte_3 reg. Atti Matrimonio anno 2019);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3 d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4