Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 30.01.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.693/2022 r. g. sez. lav., vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Luca Cirillo, dal quale è rappresentata e difesa
Appellante
E
elettivamente domiciliata in Casavatore presso lo studio CP_1 dell'Avv. Roberto Megale, dal quale è rappresentata e difesa
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.09.2018 innanzi al Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza – convenne in giudizio Parte_1 CP_1
, esponendo in via preliminare di aver lavorato per conto e alle
[...] dipendenze di quest'ultima nel periodo compreso tra il 07.09.2009 e la fine di settembre 2017, con le mansioni di collaboratrice domestica, senza regolare inquadramento.
Chiese pertanto, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, la condanna di 1) al pagamento CP_1
in suo favore della somma pari ad euro 48.826,87, a titolo di differenze
1
2) alla regolarizzazione della posizione contributiva, mediante versamento dei contributi dovuti;
3) al risarcimento del danno subìto per l'impossibilità di godere del sussidio di disoccupazione a causa della mancata regolarizzazione del rapporto, danno quantificato nell'importo di euro 7.856,00.
Il tutto con vittoria di spese del giudizio.
Costituitasi, controparte eccepì l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 414
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza delle domande, deducendo l'insussistenza con la ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato posto che quest'ultima aveva effettuato presso la propria abitazione, in via del tutto sporadica ed occasionale, piccoli lavori in ambito domestico per i quali era stata di volta in volta ricompensata. Chiese pertanto il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al risarcimento del danno per responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletata prova per testi, con sentenza n.5387/2021, resa all'udienza del 05.10.2021 e pubblicata in pari data, il primo giudice rigettò il ricorso e la domanda riconvenzionale compensando le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello con Parte_1
ricorso depositato il 04.04.2022, chiedendo aquesta Corte di voler annullare e riformare la sentenza impugnata con conseguente accoglimento delle domande avanzate in primo grado e con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio.
Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, la causa, svoltasi con trattazione cartolare ex art.127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Preliminarmente giova evidenziare l'intervenuto giudicato interno sul capo della sentenza che, escludendo ogni ipotesi di responsabilità della parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., ha rigettato la domanda avanzata sul punto dalla resistente.
Sul tale aspetto si è formato il giudicato interno trattandosi di una questione che ha formato oggetto di dibattito in primo grado e della relativa pronunzia e non è
2 stata ritualmente riproposta in sede di gravame dalla parte interessata (Cass. n.
n.8104/2021; n.34424/2021; n.19155/2014; 6754/2003).
Sempre in via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'odierno gravame sollevata da per asserita CP_1
mancanza di argomentazioni atte a contrastare e a contraddire le ragioni dedotte dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio che i motivi d'appello, avverso i quali - giova evidenziarlo – parte appellata ha comunque esplicato le sue difese, sono ammissibili e possono pertanto essere scrutinati nel merito, in quanto sufficientemente esplicativi dei profili in fatto ed in diritto che avrebbero dovuto essere diversamente apprezzati dal primo giudice in senso favorevole alla pretesa rivendicata.
Orbene, il thema decidendum dell'odierna controversia attiene alla esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, del quale la lavoratrice ha rivendicato la natura subordinata con conseguente diritto al relativo trattamento retributivo.
In contrasto con la descrizione fornita dalla ricorrente delle modalità esecutive di stretta subordinazione della relazione lavorativa ed in opposizione alla conseguente domanda di accertamento costitutivo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, la resistente ha negato decisamente che tra esse sia venuto ad esistenza un rapporto di lavoro subordinato, dichiarando invece la sussistenza di un rapporto di collaborazione saltuaria e occasionale.
Tanto precisato, ricorda la Corte che, essendo stata dedotta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i principi generali di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, nella specie l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore della resistente e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità statuisce che sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. ordin.30 agosto 2022 n.25508; Cass. ordin. 4 marzo 2020 - 5 luglio 2021, n. 18943; Cass. sent.n. 11937/2009).
3 Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata dettagliatamente descritta e adeguatamente provata.
Orbene, nella specie, il giudice di prime cure sulla scorta delle risultanze istruttorie ha reputato non raggiunta la prova di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, così come richiesto dalla lavoratrice.
In sede di gravame quest'ultima, deducendo l'erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del primo giudice nonché la mancata ammissione degli altri mezzi istruttori richiesti, ha dedotto in via preliminare che dall'istruttoria espletata in primo grado sarebbero emersi, invece, gli elementi indicativi della subordinazione con conseguente diritto al riconoscimento delle differenze retributive rivendicate.
Sul punto il Collegio, rigettando tale censura, osserva quanto segue.
Di recente, la Suprema Corte con la sentenza del 23 luglio 2021, n. 21174 ha ribadito il consolidato principio secondo cui “la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri come la scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 19011 del
2017; Cass. n. 16056 del 2016)”.
Sulla scorta dei superiori principi il Collegio ritiene che il primo giudice abbia congruamente valutato l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza delle risultanze testimoniali e abbia sorretto la sua motivazione con un ragionamento logico-giuridico esente da vizi, concludendo che “l'istruttoria processuale non ha offerto riscontro alla ricostruzione fattuale come delineata in ricorso” (pag.3 sentenza 1 grado).
Infatti, nella specie, parte appellante, considerato ciascuno degli elementi tipici della subordinazione che avrebbe dovuto provare, non ha assolto l'onere di dimostrare, attraverso la prova testimoniale nella specie espletata in primo
4 grado, la sussistenza degli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
In particolare, dalle risultanze testimoniale non può trarsi alcuna conferma circa le modalità concrete delle prestazioni offerte, con particolare riferimento alla effettiva presenza al lavoro della ricorrente tutti i giorni, nel rispetto di un orario stabilito e per tutto il periodo, senza interruzioni, per come dedotto in ricorso.
Riesaminando, quindi, il materiale probatorio in atti, si osserva quanto segue.
Per quel che concerne le dichiarazioni della teste , amica Testimone_1
della ricorrente, giova evidenziare che esse non sono risultate significative al fine di attestare la continuità nel tempo delle prestazioni rese dalla lavoratrice, circostanza che conferma la sussistenza di una prestazione di lavoro occasionale, tra l'altro, non contestata dalla resistente.
La teste ha, infatti, dichiarato di avere sostituito la ricorrente al lavoro
(assentatasi per motivi personali) per un breve periodo nel 2012, osservando un orario regolato sulle proprie esigenze, perché svolgeva un altro lavoro di notte e ancora per pochi giorni nel 2015 (cfr. “Tanto accadeva nel periodo di aprile maggio 2012, era Pasqua, la ricorrente era andata al suo paese perché doveva fare dei documenti (…) Ho fatto un altro periodo di sostituzione nel novembre 2012 quando la ricorrente veniva operata, si è trattato di una sola settimana (…) Un'altra sostituzione l'ho fatta per qualche giorno, forse una settimana nel luglio 2015, la ricorrente si era sposata”); nulla la teste ha riferito quanto ai periodi precedenti al 2012.
Le altre dichiarazioni sono state riportate dalla teste in ragione di quanto raccontatole dalla ricorrente, non essendosi mai trovata sul posto di lavoro accanto a quest'ultima (cfr.” Non sono mai andata a trovare la ricorrente sul posto di lavoro, però ho fatto delle sostituzioni presso la signora ). CP_1
Sul punto si osserva, pertanto, che le dichiarazioni della teste Testimone_1
sono per lo più inutilizzabili in quanto - trattadosi di una testimonianza de
[...]
relato actoris - non hanno alcun valore probatorio.
Infatti “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto
5 dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass.ord. n.
14030/2024).
Anche la deposizione della teste , figlia dell'appellata, non è Testimone_2
risultata dirimente al fine di attestare la continuità nel tempo delle prestazioni svolte dalla ricorrente, né tanto meno che le stesse sono state rese con una cadenza tale da potersi trarre conferma dell'obbligo di osservanza di precisi orari di lavoro.
Infatti, la teste, residente fuori Napoli dal 2005, ha semplicemente dichiarato di avere incontrato per la prima volta la ricorrente nel 2015/2016 e che, in effetti, la madre all'occorenza chiamava quest'ultima per farsi aiutare nelle faccende
“così come chiamava altre ragazze (…) per esempio poi anche Per_1 Per_2
e , soprattutto quando si doveva spostare al fine di Per_3 Per_4 CP_1
organizzare le cose di casa, cioè i bagagli, le ultime pulizie etc., posto che quest'ultima andava a trovare la figlia in estate, di solito da giugno fino a settembre, poi a Natale tutto il mese di dicembre e gennaio e “Poi anche a
Pasqua, sempre per un mese. Questo tutti gli anni in genere”.
Alla luce di quanto finora esposto, ciò che rileva è che entrambe le testimoni hanno dichiarato il verificarsi di periodi di interruzione della collaborazione lavorativa offerta dalla ricorrente, riconducibili sia a ragioni personali di quest'ultima che della resistente, con ciò avvalorando la tesi difensiva di una collaborazione di volta in volta richiesta per far fronte a esigenze eventuali.
Della attendibilità e veridicità delle dichiarazioni di non v'è Testimone_2 motivo di dubitare tenuto conto, come osservato dal primo giudice, “del carattere circostanziato e coerente delle deposizioni” nonchè di quanto accertato, successivamente, in seno all'ordinanza del 18.08.2023 del Tribunale di Napoli – Giudice per le Indagini Preliminare (versata in atti dalla ricorrente), la quale ordinanza ha disposto l'archiviazione del procedimento penale per falsa testimonianza - avviato in ragione della denuncia presentata dall'odierna appellante - così statuendo: “Alla luce di quanto emerso si ritiene non vi siano elementi per fondare un giudizio di responsabilità penale nei confronti dell'indagata per falsa testimonianza”.
Nessun elemento a sostegno della tesi della lavoratrice si rinviene, poi, nelle deposizioni dei testimoni di parte resistente, e . Testimone_3 Tes_4
6 In particolare, il teste , amministratore e condomino dello Testimone_3 stabile in cui viveva la resistente all'epoca dei fatti per cui è causa, si è limitato a confermare la frequentazione dell'abitazione di da parte CP_1 dell'appellante, riferendo: “Riconosco la ricorrente perché qualche volta è passata dinanzi alla mia porta e qualche volta ci siamo pure salutati. So per notizie interne del condominio che la ricorrente andava dalla signora CP_1 non so dire per quale motivo”, senza null'altro aggiungere.
Anche il teste , genero della resistente, ha confermato la presenza Tes_4 della ricorrente presso l'abitazione della (cfr. “Conosco la ricorrente per CP_1 averla incontrata a casa di mia suocera…”) per lo svolgimento di taluni compiti di natura domestica (cfr. “…a volte l'abbiamo anche vista aiutare in piccoli gesti di faccende quotidiane come riporre la tazzina di caffè”).
Cionondimeno dalla dichiarazione del teste nulla è emerso in Tes_4 ordine alla continuità e all'effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa, di tale collaborazione, anzi egli ha riferito: “Mia suocera trascorre molto tempo con me
e mia moglie, spesso la prelevo da Napoli e poi la riporto per esempio in questi giorni sono a Napoli anche perché ho riaccompagnato mia suocera dopo le vacanze con noi in Puglia (…) Mia suocera trascorre lunghi periodi anche quattro/cinque mesi nel corso dell'anno, per lo più nelle vacanze estive e poi nelle festività natalizie e pasquali”.
Ebbene, è di palmare evidenza che il quadro fattuale emergente dall'istruttoria risulta compatibile con lo svolgimento meramente sporadico e saltuario, da parte della ricorrente, di singoli servizi, eventualmente remunerati nelle singole occasioni in cui sono stati resi, nel contesto di una frequentazione dell'abitazione della resistente, dove non può essere tracciata in modo netto, anche sotto il profilo temporale, la linea di confine tra le singole prestazioni di lavoro domestico sporadicamente rese e le prestazioni eventualmente rese a titolo di lavoro subordinato.
Infatti, la fattispecie è del tutto insuscettibile di essere ricondotta alle cadenze di un'attività lavorativa sistematica, scandita secondo la regolarità di un orario cogente e da direttive - ancorché di massima - impartite, a fronte di una retribuzione periodicamente corrisposta, e dunque allo schema - sia pure desunto da indici sintomatici - della eterodirezione della prestazione lavorativa ex art. 2094 c.c.
7 In ragione di ciò, non merita accoglimento l'altro motivo di gravame secondo il quale il giudice di prime cure non si sarebbe potuto esimere dall'ammettere il mezzo istruttorio volto a provocare la confessione dell'appellata.
Al riguardo, si rammenti che in tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova, in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione (Cass.n.20104/2009).
Pertanto, la scelta di non dar corso all'interrogatorio formale è censurabile solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass.ordin.n.
35233/2022).
Orbene, nella specie, l'ampia istruttoria effettuata in primo grado si presenta completa ed esaustiva e pertanto idonea fondare il convincimento del giudice.
E' pur vero – come osservato dalla ricorrente - che nel rito di lavoro l'uso de poteri istruttori da parte del giudice ex art.421 c.p.c. non ha carattere discrezionale ma costituisce un poetere-dovere preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dare conto, tuttavia resto fermo che tale potere presuppone oltre ad una esplicita sollecitazione da pate di chi ne abbia interesse anche un quadro probatorio incerto (Cass.n.20660/2018).
Ne consegue che, nel caso come quello in esame in cui il giudice di prime cure, con una approfondita verifica delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, abbia accertanto senza margini di incertezza la mancanza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non è sussistente il presupposto per dare corso non solo all'interrogatorio formale della resistente, che nulla avrebbe potuto e potrebbe aggiungere alle risutanze della prova per testi, ma è altresì insussistente il presupposto per considerare fondata la richiesta degli altri mezzi istruttori avanzata dalla ricorrente (verificazione della provenienza da parte della resistente dei bigliettini indicanti la spesa giornaliera;
verifica delle trascrizioni relative alle conversazioni telefoniche intercorse tra le parti, anche
8 con acquisizione della scheda telefonica dell'appellante), richiesta ritenuta dal primo giudice, per l'appunto, correttamente irrilevante.
Invero, per quel che concerne l'istanza di verificazione della provenienza da parte della resistente dei bigliettini indicanti la spesa giornaliera, giova evidenziare che laddove ipoteticamente venisse ammessa tale istanza non si potrebbe provare - a fronte di una documentazione priva di data - la continuità del rapporto lavorativo tra le parti nonché la quantità del lavoro svolto, quindi la correttezza e legittimità degli importi retributivi reclamati come crediti di lavoro.
In merito alla trascrizione delle conversazioni telefoniche intercorse tra le parti
(cfr.all.6 ricorso di primo grado) si evidenzia, in via preliminare, l'assenza di una perizia giurata che possa certificarne la provenienza e l'integrità, la non corrispondenza a quanto dedotto dalla ricorrente che fa decorrere il rapporto lavorativo tra le parti dal 07.09.2009 e invece tali conversazioni hanno inizio dal mese di ottobre 2014, infine leggendo il contenuto di esse - in assenza di altri elementi probatori – si evidenzia l'esistenza di un rapporto tra le parti non necessariamente riconducibile alla fattispecie del lavoro subordinato di cui all'art.2094 c.c..
Da ultimo, la Corte rileva l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente volta alla produzione in giudizio dei files audio e delle fotografie allegate alla denuncia sporta dalla ricorrente in sede penale nei confronti della teste
, in quanto tardivamente avanzata. Testimone_2
In definitiva, al lume delle argomentazioni sopra riferite, non può ritenersi comprovata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come dedotto da parte appellante (che possa giustificare anche l'accoglimento della domanda di pagamento degli emolumenti retributivi da lavoro subordinato); al più
l'espletamento di una prestazione lavorativa – infatti i testi di parte ricorrente hanno confermato la collaborazione intercorsa tra la ricorrente ed la resistente - la cui natura, tuttavia, non è quella dedotta dall'appellante.
Pertanto, in difetto di risultanze minime in ordine agli elementi sintomatici della subordinazione soccorre la regola formale di giudizio dettata dall'art. 2967 c.c., per cui l'odierno appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Tenuto conto della qualità delle parti le spese del giudizio si intendono compensate.
P.Q.M.
9 La Corte così provvede:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
• compensa tra le parti le spese del presente grado;
• da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.
Napoli, 30/1/2025 Il Presidente
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