Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2017, n. 30845
CASS
Sentenza 7 aprile 2017

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È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo" che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di "errores in procedendo", l'oggetto diretto del sindacato di legittimità è un'invalidità processuale, sicchè non può esservi scissione tra giudizio di fatto e giudizio di diritto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/04/2017, n. 30845
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30845
    Data del deposito : 7 aprile 2017

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