Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Paolo - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FO TE, OL AN, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BELLABARBA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RANIERI RODA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 38960/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/12/00 - R.G.N. 32953/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/03 dal Consigliere Dott. MAIORANO Francesco Antonio;
Udito l'Avvocato MOSCARINI;
udito l'Avvocato RODA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Roma del 4/9/98 la Ferrovie dello Stato S.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma con cui erano state liquidate in favore di UF WA e VI CO differenze economiche fra il compenso per lavoro straordinario "festivo" e "feriale" per prestazioni lavorative effettuate in giorno di riposo.
Gli appellati resistevano al gravame ed il Tribunale confermava la decisione pretoriale, sul rilievo che sulla base del DPR il 1372 del 9/11/71 spettavano ai ferrovieri 48 ore di riposo settimanale, che ai sensi degli art. 44 del C.C.N.L. 1988-90 e 51 del C.C.N.L. 1990-92 erano considerati festivi, con la conseguenza che il lavoro prestato in tali giornate doveva essere retribuito con il compenso previsto per il lavoro straordinario festivo.
Non era condivisibile l'assunto delle Ferrovie, secondo cui la qualificazione "festiva" data dalla contrattazione collettiva dovesse essere attribuita solo al 7^ giorno, cioè al riposo settimanale previsto dagli art. 39 Cost. e 2109 c.c., perché siffatta interpretazione avrebbe svuotato di significato la detta clausola contrattuale posta a tutela dei lavoratori, che venivano privati "del giorno (la domenica) e dei giorni (sabato e domenica, secondo l'attuale costume sociale) destinati normalmente al soddisfacimento dei bisogni di vita personale e di relazione". L'interpretazione restrittiva data dalle Ferrovie era in contrasto con l'ampiezza dell'espressione della clausola contrattuale, secondo cui "sono considerati festivi: a) i giorni destinati al riposo settimanale di turno;
b) ..."le festività di calendario. Le ulteriori disposizioni disciplinavano le varie ipotesi e combinazioni fra lavoro, riposo e festività con riferimento alle sole ipotesi previste al paragrafo b) e l'assenza di esplicita regolamentazione del lavoro nei giorni di riposo settimanale di turno "trova la sua giustificazione nella nullità della relativa previsione per contrasto con l'art. 36 della Cost.". Se le parti sociali avevano equiparato il riposo settimanale di turno ai giorni festivi e ne avevano delineato un'autonoma disciplina non v'era ragione per non remunerare il lavoro prestato in tali giorni con il compenso previsto per lavoro straordinario festivo. Ciò era confermato dalle "disposizioni sulle competenze accessorie" delle stesse Ferrovie che prevedevano per le prestazioni rese in detti giorni in misura inferiore alle tre ore il compenso come straordinario, mentre imponevano la concessione di un nuovo riposo in ipotesi di superamento delle tre ore.
La prova del lavoro prestato nei giorni destinati al riposo di turno, senza recupero, era raggiunta con la produzione dei bollettini stipendiali, nei quali era indicata la voce con il codice 137 che "si riferisce allo straordinario (per) riposi compensativi lavorati"; la tesi delle Ferrovie, secondo cui tale codice avrebbe fatto riferimento genericamente alle prestazioni straordinarie comunque rese, non era attendibile, in quanto c'erano altri codici di identificazione dei vari tipi di straordinario (v. codice 015 per lo straordinario feriale); ne' altre indicazioni venivano offerte dalle specificazioni delle voci di stipendio. Inoltre il lavoro prestato nel 7^ giorno risultava retribuito come straordinario feriale e quindi non vi era necessità di una voce autonoma rientrando questa ipotesi in quella più generale identificata con il codice 015. In base ad un calcolo effettuato dalla appellante sulla base delle 36 ore di lavoro settimanali ed all'orario giornaliero di 8 ore, i riposi compensativi in senso stretto erano due al mese, corrispondenti a 16 ore mensili (8 per 2) e quindi questo era il numero di ore che doveva essere identificato con il codice 137; dalle buste paga invece ne risultava retribuito un numero maggiore. Ciò confermava che con la voce 137 dovevano intendersi corrisposti i compensi per lavoro svolto durante i riposi settimanali di turno. L'appello quindi doveva essere rigettato.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (già Ferrovie dello Stato S.p.a.), fondato su un solo motivo.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2109 c.c. e 36 Costituzione, 32 e 34 L. n. 34 del 11/1/70, DPR n. 1372/71, art. 1362 e ss. c.c. in relazione alla interpretazione degli art. 44 C.C.N.L.
1988-90 e 51 C.C.N.L. 1990-92, art. 2697 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.), deduce il ricorrente che l'interpretazione accolta dal Tribunale è infondata e contraria al consolidato orientamento in materia della Suprema Corte, che ha ripetutamente escluso la qualificazione della attività resa nei giorni di riposo non festivi come lavoro straordinario. In particolare, il Tribunale richiama l'art. 51 del C.C.N.L., che non trova applicazione nella specie, in quanto lo stesso impone che venga assicurato il riposo settimanale di turno (mediante differimento) ed esclude che possa sostituirsi il diritto al riposo settimanale con forme retributive.
In realtà la norma convenzionale, nel definire "festivi" i giorni destinati al riposo settimanale di turno, si riferisce esclusivamente al 7^ giorno e cioè al riposo settimanale ex art. 36 Cost. e non ad altre giornate di riposo che trovano la loro giustificazione in cause diverse;
il riposo compensativo corrisposto in relazione a prestazioni rese per le esigenze del servizio ferroviario non può essere considerato festivo, perché funzionalmente collegato all'articolazione del nastro lavorativo su cinque giorni la settimana e deriva dall'esigenza di compensare il minor riposo giornaliero derivante dal turno di lavoro (ex multis Cass. n. 1132/90). Se il giorno di riposo non può essere considerato festivo, il lavoro prestato in tale giorno, se non eccede l'orario settimanale o mensile, non può neppure essere considerato straordinario, ai sensi dell'art. 32 L. n. 34/70; se la prestazione supera l'orario settimanale, compete la maggiorazione prevista per lo straordinario feriale.
In ordine alla prova del diritto vantato ha errato di Tribunale a ritenere sufficiente il richiamo del codice 137 del cedolino paga, in quanto questo si riferisce alle sole ore di straordinario comunque rese e non ai compensi per lavoro prestato in giornate destinate a riposo settimanale;
ne consegue che il richiamo di tale codice è assolutamente inidoneo a provare la sussistenza del diritto fatto valere.
Il ricorso è fondato.
La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "in tema di rapporto di lavoro del personale ferroviario, in consonanza con il precetto generale inderogabile degli artt. 2109 cod. civ. e 36 della Costituzione (che impone di considerare festivo un solo giorno della settimana anche allorquando l'orario di lavoro sia distribuito su cinque giorni), le disposizioni speciali di cui alla legge n. 591 del 1969, al D.P.R. n. 1372 del 1971, al D.P.R. n. 1188 del 1977 ed al D.P.R. n. 374 del 1983 (recante sostituzione del capo 2^ del D.P.R. n. 1372), evidenziano che ai lavoratori turnisti dev'essere attribuito un solo giorno di "riposo settimanale" e che da esso si devono distinguere i giorni di riposo "compensativi, accordati a recupero delle maggiori prestazioni da essi settimanalmente rese, per effetto, da un lato, della concentrazione in cinque giornate dell'orario settimanale (di 36 ore) e, dall'altro, del superamento del limite di durata della prestazione giornaliera (in dipendenza della organizzazione del servizio in turni di lavoro di 8 ore, per un totale di 40 ore la settimana), di modo che i giorni suddetti non possono considerarsi "festivi" o assimilarsi al giorno di "riposo settimanale", in quanto corrispondono a giornate sottratte al lavoro e tuttavia da ricomprendersi nella prestazione lavorativa ordinaria compensata dalla retribuzione contrattuale, essendo le ore di cui si compongono di lavoro ordinario e diventando di riposo perché già lavorate nei giorni precedenti.
Anche la disciplina della contrattazione collettiva (C.C.N.L. del 23 gennaio 1988 e C.C.N.L. 18 luglio 1990), recepisce la suddetta normativa legale e - con il solo limite di garantire ai propri dipendenti un giorno di riposo dopo sei di lavoro e di non protrarre la prestazione lavorativa per un tempo superiore alle 8 ore giornaliere - consente all'ente ferroviario di regolamentare con proprie determinazioni unilaterali, secondo le necessità del servizio, la formazione degli orari e dei turni di lavoro, ivi compresa la possibilità di spostare a data diversa da quella programmata il "riposo compensativo" o di chiamare i dipendenti a lavorare nei giorni programmati per detto riposo, senza alcun compenso nel primo caso e corrispondendo loro il compenso per lavoro straordinario feriale nel secondo caso" (Cass. n. 8605 del 14/6/02). Il Collegio condivide questo principio sul rilievo essenziale che la disciplina delineata dagli art. 36 della Costituzione e 2109 c.c. non ha subito interventi migliorativi sulla base di norme di rango inferiore;
il primo stabilisce che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale" ed il secondo indica nella domenica il giorno che "di regola" è dedicato al riposo;
la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 150/67, ha precisato che l'art. 36 fissa "il principio del diritto inderogabile del lavoratore al riposo settimanale" ed impone "una alternanza periodica fra lavoro e riposo, concretata nella interruzione del lavoro per 24 ore consecutive ogni settimana";
aggiunge poi che possono essere tenute presenti particolari esigenze produttive, a condizione che "le ipotesi di concessione del riposo dopo più di sei giornate lavorative siano ristrette ai casi di evidente necessità.. e che.. non siano tali da snaturare o eludere il precetto costituzionale"; spetta quindi un solo giorno di riposo settimanale, che può essere spostato in giorno diverso dalla domenica (se il lavoro è organizzato in turni come nel caso di specie) ma è sempre soggetto alla disciplina del "settimo giorno", che è l'unico festivo nell'arco di una settimana.
Il DPR n. 1372 del 9/11/71, dopo avere previsto all'art. 4 che "ai dipendenti è accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore", stabilisce che "nel caso in cui il lavoro ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni lavorativi, la durata del riposo settimanale è di 24 ore". La natura festiva del riposo settimanale è stabilita da norme cogenti e non può essere legata alle esigenze aziendali in virtù delle quali la prestazione viene articolata su nastro lavorativo di 5 o 6 giorni: il sesto giorno quindi non può essere festivo o non festivo a secondo della distribuzione del lavoro;
la riduzione dell'orario di lavoro (se porta ad aggiungere un secondo giorno di riposo settimanale) non comporta alcuna modificazione del regime delle festività; la Corte infatti con diverse pronunce ha precisato che il sesto giorno costituisce una "giornata lavorativa a zero ore" (sent. n. 12224/98;
n. 3739/98), in quanto "le ore di cui essa si compone sarebbero di lavoro (ordinario) ma diventano di riposo, perché già lavorate nei giorni precedenti" ( 14174/99; 8605/02). I C.C.N.L. considerano "festivi" i giorni destinati "al riposo settimanale", con un chiaro riferimento al "settimo giorno".
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno agito avanzando rivendicazioni per i due giorni di riposo settimanale (differenza fra straordinario feriale e festivo "nel primo dei due giorni destinati al riposo settimanale di turno, normalmente coincidente con il sabato";
risarcimento del danno per il "secondo giorno di riposo settimanale, normalmente domenica"). Il giudice d'appello, riconoscendo come festivi entrambi i giorni di riposo settimanale, ha accolto globalmente la domanda, per cui si rende necessario un nuovo giudizio di merito per stabilire se vi sono delle competenze da riconoscere ai lavoratori applicando i principi di diritto sopra enunciati ed in caso positivo per stabilirne l'ammontare. Le considerazioni che precedono sono assorbenti delle ulteriori censure relative alla prova del diritto fatto valere.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di L'Aquila. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, alla Corte d'Appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004