Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 35394
CASS
Sentenza 7 aprile 2016

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La violazione del divieto del "ne bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", che, come tale, è deducibile nel giudizio di cassazione, a condizione che la decisione della questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la censura deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la deducibilità della questione, in relazione a due imputazioni, che, pur afferenti lo stesso titolo di reato omesso versamento IVA e la medesima data di commissione, riportavano importi differenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 35394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35394
    Data del deposito : 7 aprile 2016

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