Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
La violazione del divieto del "ne bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", che, come tale, è deducibile nel giudizio di cassazione, a condizione che la decisione della questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la censura deve essere proposta davanti al giudice dell'esecuzione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la deducibilità della questione, in relazione a due imputazioni, che, pur afferenti lo stesso titolo di reato omesso versamento IVA e la medesima data di commissione, riportavano importi differenti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/04/2016, n. 35394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35394 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
35394/ 1 6 : REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1118 Sent. n. Elisabetta Rosi - Presidente - - Relatore - UP 07/04/2016 Enrico Manzon - Enrico Mengoni R.G.N. 23417/2015 Giovanni Liberati Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IG NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2014 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché l'azione penale non era procedibile ex art. 649, cod. proc. pen. per precedente giudicato. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 12 novembre 2014 la Corte d'appello di Milano parzialmente riformava la sentenza in data 17 febbraio 2014 del Tribunale Milano con la quale NT IG era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 10 ter, d.lgs. n. 74/2000. La Corte territoriale osservava in particolare che, fermi tutti gli altri elementi probatori rilevanti al fine della conferma del giudizio di penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato ascrittogli, non vi fossero ragioni sufficienti per affermare che per lo stesso fatto fosse già stata emessa sentenza irrevocabile di condanna da parte di altro giudice;
la Corte peraltro riteneva concedibile il beneficio della non menzione ed in questo limitato senso riformava la sentenza gravata.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per A cassazione il IG deducendo quale motivo unico la violazione del codificato F principio del divieto di secondo giudizio, allegando a tal fine la relativa documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
2. Con l'unico motivo dedotto il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano abbia erroneamente rigettato la propria eccezione di giudicato. In particolare rileva che il presente procedimento ha ad oggetto un omesso versamento dell'IVA per l'anno 2007 dell'importo di euro 585.582,00 e che per la stessa annualità fiscale in relazione all'omesso versamento di euro 444.698 della imposta medesima aveva già riportato condanna irrevocabile con sentenza del Tribunale di Milano n. 10043/2012 del 10 ottobre 2012. Richiama a sostegno della deducibilità di tale eccezione quale motivo di ricorso per cassazione la sentenza di questa Corte, Sez. 6, n. 14991 del 30/01/2013. Tale precedente è indubbiamente pertinente, ma va peraltro rilevato che il principio che lo stesso fissa è che «È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell'esecuzione». Orbene, è sulla condizione espressa che il principio non risulta applicabile al caso di specie. Il ricorrente infatti anzitutto non ha dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza che fa valere appunto quale giudicato preclusivo, non contenendo la copia prodotta della medesima alcuna attestazione di irrevocabilità. In secondo luogo, pur vero che trattasi nei due procedimenti del medesimo titolo di reato, afferente il medesimo adempimento fiscale dello stesso soggetto contribuente (versamento IVA annuale 2007 della società Family srl), tuttavia le due rubriche di accusa contestano importi sensibilmente diversi (euro 585.582/euro 444.698), essendo maggiore quello di cui al presente procedimento. Non può dunque affermarsi che si tratti, esattamente, del "medesimo fatto" e comunque l'accertarlo, così come l'accertare il passaggio in giudicato di detta sentenza resa in diverso processo penale, comporta un'attività di valutazione fattuale che proprio il precedente nomofilattico evocato denega come possibile nella presente sede di legittimità. Essendo peraltro pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «In tema di "ne bis in idem", la parte che eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale per 2 precedente giudicato ha l'onere di fornire la prova della asserita identità del fatto, al fine di permettere al giudice di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento dell'eccezione» (ex pluribus, da ultimo, Sez. 3, n. 3217 del 23/10/2014, Nsib, Rv. 262012). Non senza rilevare infine, ancorchè quale semplice obiter dictum, che il precedente citato dal ricorrente è nient' affatto incontrastato nella giurisprudenza di legittimità, giacchè anzi con pronuncie successive allo stesso questa Corte ha, diversamente, statuito che «La violazione del divieto del "bis in idem" non è deducibile nel giudizio per cassazione mediante la produzione di documenti relativi ad elementi fattuali, in quanto la cognizione del giudice di legittimità opera sulla base degli atti del processo in corso, ma non può essere estesa dando ingresso in funzione di prova a documenti che, pur qualificabili in altri procedimenti come atti processuali, costituiscono elementi esterni rispetto al processo nel quale è invocata la preclusione» (Sez. 3, n. 20885 del 15/04/2015, Calò, Rv. 264096).
3. Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 07/04/2016 Il Consig estensore Il Presidente Elisabetta RosiElisabeth Roa Enrico Manzonчи URA DEPOSITATA C # 24 A60 2010 WL CANCELLO Luana Marani. 3