Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
La regola dettata dall'art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all'esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, ma non si estende a quelli adottabili dal giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare nè a quelli assunti dalla Corte d'Assise. (In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto dichiarando, ai sensi dell'art. 665, comma quarto, cod. proc., pen., la competenza del Giudice dell'udienza preliminare quale giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2013, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 03/12/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3859
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 37178/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI POTENZA;
nei confronti di:
CORTE DI ASSISE DI POTENZA;
con ordinanza n. 51/2012 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, in data 12/08/2013, nel procedimento di esecuzione promosso da:
D'ND ME, nato a [...] il [...];
Letti gli atti, sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Mazzei Antonella Patrizia;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Dott. D'Ambrosio Vito, il quale ha indicato la competenza della Corte di assise di Potenza;
rilevato che il difensore dell'istante, avvocato Pace Leonardo del foro di Potenza, non è comparso.
RITENUTO IN FATTO
1. D'EA ME, condannato alla pena dell'ergastolo all'esito di giudizio abbreviato, giusta sentenza in data 9 novembre 1999 della Corte di assise di Potenza, confermata dalla sentenza emessa l'il dicembre 2000 dalla Corte di assise di appello di Potenza, premesso di aver chiesto l'ammissione al rito speciale nel vigore della normativa che prevedeva, in ogni caso, la riduzione della pena dell'ergastolo a quella di anni trenta di reclusione e, quindi, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 341 del 2000 convertito, con modificazioni, nella L. n. 4 del 2001 che, introducendo un terzo periodo nell'art. 442 c.p.p., comma 2, aveva disposto, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, la sostituzione della pena dell'ergastolo a quella dell'ergastolo con isolamento diurno, ha chiesto al giudice dell'esecuzione, individuato nella Corte di assise di Potenza, in forza del principio di irretroattività della norma penale meno favorevole, quale deve ritenersi l'ultima formulazione del citato art. 442 in tema di giudizio abbreviato, secondo la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte Edu) n. 10249 del 17/09/2009 (caso Scoppola), la riduzione della pena dell'ergastolo, inflittagli con la sentenza suddetta, a quella di anni trenta di reclusione.
2. L'adita Corte di assise di Potenza, rilevato che, successivamente al passaggio in cosa giudicata della sentenza oggetto della richiesta, il D'EA era stato condannato con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, emessa il 20 dicembre 2000 e divenuta irrevocabile il 1 luglio 2003, con ordinanza deliberata il 12 marzo 2013, ha declinato la propria competenza a favore del predetto Giudice in applicazione dell'art.665 c.p.p., comma 4. 3. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, investito del procedimento, ha a sua volta negato la propria competenza, sollevando conflitto e rimettendo gli atti a questa Corte di cassazione, sulla base del rilievo che l'incidente di esecuzione era pertinente esclusivamente alla sentenza di condanna all'ergastolo emessa dalla Corte di assise di Potenza, sicché doveva applicarsi l'art. 665 c.p.p., comma 1 (e non il comma 4) secondo il quale "competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che ricorrono gli estremi del conflitto, avendo due giudici negato la propria competenza a procedere con riguardo allo stesso condannato e sulla medesima istanza di sostituzione della pena di anni trenta di reclusione a quella dell'ergastolo, osserva la Corte che il conflitto va risolto, a norma dell'art. 665 c.p.p., comma 4, a favore della competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, il quale ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima nei confronti del D'EA. Il riferimento normativo all'art. 665 c.p.p., comma 1, operato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza a sostegno della competenza della Corte di assise della stessa sede, è errato. È, infatti, consolidato il principio secondo il quale il giudice competente a conoscere dell'esecuzione nei riguardi di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è, a norma dell'art. 665 c.p.p., comma 4, sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa (Sez. 1, n. 17545 del 20/04/2012, dep. 10/05/2012, Confi, comp. in proc. Gasparrini, Rv. 252887; Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 19/01/2012, Confi, comp. in proc. Casorio, Rv. 251686; Sez. 1, n. 19466 del 05/05/2008, dep. 15/05/2008, Confi, comp. in proc. Galasso, Rv. 240293; Sez. 1, n. 40390 del 17/09/2004, dep. 14/10/2004, Confi, comp. in proc. Caputo, Rv. 230640; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, dep. 17/05/2004, Confl., comp. in proc. Salah, Rv. 228253).
Va aggiunto che correttamente la Corte di assise ha ritenuto erronea l'assimilazione al tribunale in composizione monocratica del giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare del medesimo ufficio, e al tribunale collegiale della corte di assise della stessa sede, escludendo l'applicazione, nel caso di specie, della disposizione di cui all'art. 665 c.p.p., comma 4 bis, che, in tema di individuazione del competente giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi nei confronti dello stesso soggetto dal medesimo tribunale in composizione monocratica e collegiale, attribuisce in ogni caso la competenza al collegio (Sez. 1, n. 2508 del 19/06/2012, dep. 22/06/2012, Confi, comp. in proc. Granato, Rv. 252743; si veda, anche, Sez. 1, n. 22868 del 10/05/2011, dep. 8/06/2011, Fazari, Rv. 250447, in tema di pluralità di provvedimenti emessi dal Giudice dell'udienza preliminare e dal Tribunale, con affermazione della competenza del primo se giudice del provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo).
L'autonomia funzionale del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare rispetto al tribunale nel quale è organicamente inserito, e l'autonomia della corte di assise, istituita con L. 10 aprile 1951, n. 287, in quanto organo giurisdizionale con propria composizione, circoscrizione e competenza per materia, benché organica all'ufficio di appartenenza a seguito dell'inserimento del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, ad opera del D.P.R. 22 gennaio 1988, n. 449, art. 3 (norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale), non consentono l'equiparazione del rapporto tra giudice per le indagini preliminari e corte di assise della stessa sede giudiziaria a quello tra tribunale in composizione monocratica e collegiale, costituendo solo quest'ultimo lo stesso organo giurisdizionale operante in diversa articolazione, come si desume anche dalle disposizioni di cui agli artt. 33 bis e 33 ter c.p.p. che definiscono i rapporti tra le due composizioni del medesimo tribunale in termini di rispettive "attribuzioni" e non di competenza, donde la coerente opzione del legislatore, nel citato art. 665 c.p.p., comma 4 bis, a favore del collegio quale giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi nei confronti dello stesso soggetto dal medesimo tribunale in entrambe le sue composizioni.
2. Sulla base delle osservazioni che precedono, il conflitto proposto va, dunque, risolto con la dichiarazione di competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, a norma dell'art.665 c.p.p., comma 4, quale giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Potenza cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014