Sentenza 30 marzo 1998
Massime • 1
Il principio del "ne bis in idem" statuito dall'art 649 cod.proc.pen. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per l'eadem res e l'eadem persona, e presuppone la produzione innanzi al giudice di merito della sentenza irrevocabile, per il necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento, sia dell'univocità del fatto. Per quanto concerne invece la Corte di Cassazione, la sua competenza funzionale comporta il divieto per questo giudice dell'accertamento del fatto e, per la parte, di produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al giudice di merito. Il principio non è inconciliabile con l'ipotesi del passaggio in giudicato della sentenza nelle more del giudizio di cassazione, perché il soggetto non rimane senza tutela, potendo fare valere la preclusione davanti al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1998, n. 7953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7953 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe V. Pandolfo Presidente del 30.3.98
l. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Lucio Toth Consigliere N. 669
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N. 44223/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RA RM, nato a [...] in data [...]
avverso la sentenza emessa in data 1.10.97 dalla Corte di Appello di Catania Letti la sentenza impugnata ed il ricorso, Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone;
Sentito il sostituto procuratore generale della Repubblica, nella persona del dott. Bruno Ranieri che ha concluso come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RA RM veniva condannato dal Tribunale di Ragusa alla pena di lire quattro milioni di multa per il delitto di diffamazione aggravata, per aver fatto affiggere, in Ragusa, un manifesto contenente l'accusa, nei confronti di SA Di NI, del sindaco e di alcuni assessori, definiti "strani compari per la comune mangiatoia", di aver programmato di sperperare la somma di trecento milioni, in occasione della manifestazione "Ottobre Barocco". La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello. L'imputato ricorreva in cassazione e deduceva:
1- la violazione del ne bis in idem, in quanto era stato assolto per lo stesso fatto, con sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Modica, della quale allegava copia autentica.
2- l'incompetenza per territorio del Tribunale di Ragusa, perché il manifesto era stato stampato dalla tipografia "Moderna" di Modica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Il principio del ne bis in idem statuito dall'art.649 c.p.p. postula una preclusione derivante dal giudicato formatosi per l'eadem res e l'eadem persona e presuppone la produzione, davanti al giudice di merito, della sentenza irrevocabile per il necessario accertamento sia del passaggio in giudicato del provvedimento, sia dell'unicità del fatto. La competenza funzionale della Corte di Cassazione, limitata al sindacato tecnico-giuridico del provvedimento impugnato, comporta, infatti, il divieto, per il giudice di legittimità, di accertamento del fatto e, per la parte, di produrre o esibire in cassazione documenti contenenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa, esclusivamente, al giudice di merito. Ne consegue che, per il principio generale "iudicet iuxta alligata et probata", sono processualmente inesistenti i documenti depositati dalla parte nella cancelleria della Corte, allegati al ricorso o a memorie, se non acquisiti al processo, davanti al giudice di merito, in contraddittorio, a norma degli artt.526 del codice di rito. Tale principio non contrasta con il disposto del secondo comma dell'art.649 c.p.p., che impone la pronuncia di non doversi procedere o di non luogo procedere in ogni stato e grado del processo, ne' con l'art.620 lett.h) dello stesso codice, che prevede l'annullamento senza rinvio della sentenza o dell'ordinanza che è in "contraddizione" con altra anteriore, concernente la medesima persona e lo stesso fatto, in quanto entrambe le norme presuppongono la rituale acquisizione del provvedimento irrevocabile e l'errore giuridico di subsunzione commesso dal giudice sottordinato. E ciò senza rilevare che l'ultima norma disciplina con la predetta singolare dizione, atipiche fattispecie di ne bis in idem, ulteriori rispetto a quelle derivanti da precedente giudicato, se è vero che, a norma dell'art.621 c.p.p., in siffatta ipotesi, viene data esecuzione, ora, al provvedimento emesso per primo, ora, nel caso di sentenze di condanna, a quella che ha inflitto la pena meno grave. Il principio non è inconciliabile con l'ipotesi, sempre immanente, del passaggio in giudicato della sentenza nelle more del giudizio di cassazione, in quanto il soggetto non rimane senza tutela potendo far valere la preclusione, in executivis, davanti al giudice dell'esecuzione che è giudice di merito e può accertare l'unicità del fatto.
La questione, quindi, non può essere esaminata in questa sede la fattispecie è disciplinata, infatti, dall'art. 669, ottavo comma, c.p.p., per cui il soggetto potrà far valere le proprie ragioni davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, ricorrendo i presupposti dell'istituto, dovrà revocare la sentenza di condanna e dare prevalenza decisoria a quella di proscioglimento.
2- Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
L'incompetenza per territorio deve essere eccepita o rilevata d'ufficio, a pena di decadenza, ex artt.21, comma 2,491, c.p.p. prima della conclusione dell'udienza preliminare oppure, se questa manchi, prima dell'apertura del dibattimento. La mancanza o l'intempestività della deduzione preclude ogni ulteriore doglianza, come nella fattispecie, tanto più che, comunque, la questione non veniva proposta nel giudizio ne' di primo grado ne' di appello. Consegue la condanna alle spese, ex art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 30 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998