Sentenza 3 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 324 cod. proc. pen. ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, a voler ritenere legittimo il deposito presso la cancelleria di altro Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma secondo, e 582 cod. proc. pen., si darebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" della disciplina specifica disposta dall'art. 324, comma primo, cod. proc. pen. quanto alle modalità del deposito della richiesta di riesame).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2016, n. 12209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12209 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2016 |
Testo completo
12 20 9/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 246 Elisabetta Rosi Antonella Di Stasi CC - 3/2/2016 R.G.N. 30294/2015 Emanuela Gai Enrico Mengoni Relatore - Giuseppe Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CO RO, nato a [...] il [...] : avverso l'ordinanza del 17/6/2015 del Tribunale del riesame di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; udito il difensore del ricorrente, Avv. Emanuele Boccongelli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17/6/2015, il Tribunale del riesame di Frosinone dichiarava inammissibile il ricorso proposto da RO CO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino il 6/5/2015; il Collegio rilevava che l'istanza era stata depositata presso il Tribunale di Roma, anziché nella cancelleria del Tribunale di Frosinone, competente ex art. 324 cod. proc. pen. @ 2. Propone ricorso per cassazione il CO, a mezzo del proprio difensore, deducendo l'erronea applicazione degli artt. 324-582 cod. proc. pen.. Il Tribunale avrebbe assunto una decisione erronea ed in contrasto con la giurisprudenza più recente, a mente della quale il richiamo all'art. 582 cod. proc. pen. -contenuto nell'art. 324, comma 2, cod. proc. pen. dovrebbe intendersi riferito anche al secondo comma della stessa norma, con possibilità, dunque, di proporre il ricorso per riesame anche nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui le parti si trovano. Come affermato, peraltro, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10 del 22 marzo 2000. - pur dando atto Con memoria depositata il 3/2/2016, il ricorrente dell'avvenuta revoca del sequestro in atto, a data 15/12/2015 chiede - comunque che il Collegio annulli senza rinvio l'ordinanza impugnata con revoca della condanna alle spese processuali. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato. L'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. afferma che la richiesta di riesame in tema di misure cautelari reali "è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro"; il citato comma 5, a sua volta, stabilisce che "sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti". Dal combinato disposto delle due norme, pertanto, emergerebbe che l'unico a pena di inammissibilità ufficio presso il quale l'istanza deve esser depositata - è quello indicato nel comma 5 appena richiamato. Ciò premesso, il comma 2 della stessa norma stabilisce che "la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582" cod. proc. pen.. A mente di quest'ultimo, in tema di disposizioni generali sulle impugnazioni, "salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione" (comma 1); "Le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo 2 a in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il : provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato" (comma 2).
4. Così richiamati i dati normativi, il ricorrente afferma che, attesa la natura integrale del rinvio operato dall'art. 324, comma 2, all'art. 582 (non limitato, cioè, al solo primo comma), l'istanza di riesame avverso un provvedimento cautelare reale ben potrebbe esser depositata anche nel luogo di cui all'art. 582, comma 2; sì da imporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che aveva invece dichiarato inammissibile il ricorso depositato presso il Tribunale di Roma e non quello di Frosinone. -5. Orbene, ritiene il Collegio che questa tesi pur sostenuta anche in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 45341 del 4/11/2015, De Petrillo, Rv. 2664872; Sez. 3, n. 47264 del 25/9/2014, Tucci, Rv. 261214) - non possa esser condivisa. Ed invero, come già affermato più volte (tra le altre, Sez. 3, n. 31961 del 2/7/2015, Borghi, Rv. 264189; Sez. 2, n. 18281 del 29/1/2013, Bachar, Rv. 255753; Sez. 4, n. 33337 del 10/7/2002, Cannavacciuolo, Rv. 222663; Sez. 5, n. 2915 del 22/5/2000, Fontana, Rv. 216655; implicitamente, Sez. U, n. 230 del 20/12/2007, Normanno, Rv. 237861), la lettura proposta dal ricorrente comporterebbe, di fatto, un'interpretatio abrogans dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen., in parte qua, la cui specifica disciplina verrebbe "svuotata" in ragione di un'applicazione ampia del successivo art. 582 (comprensiva, cioè, anche del comma secondo), che lo stesso art. 324, per contro, non consente. Al riguardo, infatti, e come già sostenuto (Sez. 3, n. 31961, cit.) «la normativa non lascia spazio ad una interpretazione diversa, sia perché l'art. 582 esordisce con il "rispetto" di discipline specifiche (l'incipit del comma 1 è, come già si è riportato: "Salvo che la legge disponga altrimenti"), sia e soprattutto perché l'art. 324, al comma 1 in combinato disposto con il comma 5, detta proprio una disciplina specifica sulle modalità di presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del Tribunale, che deve essere quella del Tribunale competente, al comma 2 consentendo che si attinga alla norma generale dell'art. 582 limitatamente alle forme della richiesta, e dunque non alle modalità del deposito». - -6. Tali dati testuali che si ritengono non superabili non paiono peraltro confutabili con le argomentazioni svolte dal ricorrente, e già fatte proprie da questa Corte nelle citate pronunce;
in particolare, con il riferimento al favor impugnationis, che verrebbe disatteso aderendo ad - si afferma un'interpretazione più rigorosa. Ed invero, come già affermato da questa Sezione 3 (Sez. 3, n. 31961, cit.), «le modalità con cui ogni principio viene concretizzato nel dettato delle norme specifiche sono determinate - salvo, ovviamente, il limite delle superiori fonti costituzionale e sovranazionale, qui certamente non leso - dal legislatore ordinario, il quale, nel caso in esame, lo ha conformato in modo inequivoco al punto che, qualora si ritenesse che l'art. 582 fosse applicabile anche per quanto concerne l'individuazione del Tribunale ove depositare la richiesta, si incorrerebbe in un chiaro contrasto con l'ulteriore e fondamentale dal punto di vista ermeneutico - principio della conservazione di un significato alla normativa, perché si priverebbe di ogni incidenza il combinato disposto dell'art. 324, commi 1 e 5, il cui tenore letterale non lascia spazio per alcuna interpretazione diversa quanto alla identificazione del Tribunale competente a decidere l'impugnazione quale unico ufficio ove depositare l'atto impugnatorio».
7. Osserva poi Collegio che non appare condivisibile neppure l'ulteriore argomento costantemente impiegato in senso contrario, facente leva sulla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 18/6/1991 (D'Alfonso, Rv. 187922); a mente della quale in tema di riesame su misure cautelari personali il rinvio operato dall'art. 309, comma 4 all'art. 582 (del tutto analogo a quello contenuto nell'art. 324) deve intendersi in senso ampio, comprensivo anche del comma 2, sebbene lo stesso comma 4 dell'art. 309 affermi che l'istanza deve esser presentata nella cancelleria del Tribunale indicato nel comma 7, e cioè quello del luogo nel quale ha sede la Corte di appello (o sezione distaccata) nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del Giudice che ha emesso l'ordinanza. Sì da concludere che «l'apparente contrasto fra l'esplicita indicazione della cancelleria del tribunale di cui al comma VII dell'art. 309 ed il successivo generico richiamo alle forme di cui all'art. 582 (che potrebbe far ritenere come da quel richiamo sia esclusa la possibilità della presentazione dell'atto in diversi uffici) può essere spiegato nel senso che il legislatore abbia voluto indicare l'organo definitivo destinatario dell'istanza e non quello al quale necessariamente questa deve essere in un primo momento presentata>>. -Orbene, tale autorevole arresto che si fonda sulla lettera del richiamo all'art. 582, operato dal legislatore senza apparenti limitazioni, nonché sul già indicato principio del favor impugnationis non pare però direttamente riferibile anche alle misure cautelari reali, sebbene la formulazione dell'art. 324 sia in ciò analoga;
in tal senso, infatti, non può sottacersi la diversa incidenza di misure che involgano direttamente la libertà personale rispetto a quelle che interessino esclusivamente beni, sì che un'interpretazione estensiva ammissibile quanto alle prime atteso il rango, anche costituzionale, dei valori coinvolti non pare duplicabile anche in ordine alle altre. E sì, ancora, da potersi affermare una diversa incidenza del citato favor impugnationis, tale da ampliare solo quanto 4 alle prime le modalità "operative" degli strumenti di difesa - come il ricorso per riesame- in modo da renderne più agevole e rapido l'esercizio e la materiale presentazione. -8. D'altronde, ancora il Supremo Collegio e sempre in materia, con riguardo al richiamo operato dall'art. 324, comma 7, all'art. 309, commi 9 e 10 (ante I. 16 aprile 2015, n. 47) - ha sottolineato che la compressione della libertà personale a fini cautelari deve essere contenuta entro predeterminati limiti temporali ex art. 13 Cost. (ai quali danno attuazione gli artt. 303 ss. cod. proc. pen.), limiti non previsti per le misure cautelari reali;
quel che «non contrasta con alcun principio espresso dalla Carta fondamentale, atteso che lo statuto costituzionale della proprietà (artt. 42, 43, 44 Cost.) prevede significativi vincoli e pesanti (anche se eventuali) limitazioni. E' certamente vero, infatti, che libertà e patrimonio sono entrambi beni "elastici", quindi passibili di compressione e, poi, di ri-espansione, ma la compressione della libertà (e la durata di tale compressione) non ha, per il titolare del bene, la stessa incidenza della compressione del patrimonio» (Sez. U, n. 26268 del 28/3/2013, Cavalli, Rv. 255581, cui si rimanda integralmente, recentemente ripresa da Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265113- in tema di disciplina del rito camerale del ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. rispetto a quello di cui all'art. 311, stesso codice che ha sottolineato la sostanziale differenza tra il regime cautelare personale e quello reale, «che legittima opzioni procedurali diversificate>>).
9. In forza delle considerazioni che precedono, ritiene dunque il Collegio che la decisione del Tribunale del riesame di Frosinone che ha dichiarato - inammissibile il ricorso presentato dal CO presso la cancelleria del Tribunale di Roma-non possa esser censurata. Il ricorso, pertanto, deve esser rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi co Mengoni DEPOSITATA IN CANCELLERIA 2 2 MAR 2016 AD A 5 RE E N O