Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2016, n. 12209
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Sentenza 3 febbraio 2016

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In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 324 cod. proc. pen. ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, a voler ritenere legittimo il deposito presso la cancelleria di altro Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma secondo, e 582 cod. proc. pen., si darebbe luogo ad una "interpretatio abrogans" della disciplina specifica disposta dall'art. 324, comma primo, cod. proc. pen. quanto alle modalità del deposito della richiesta di riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2016, n. 12209
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12209
    Data del deposito : 3 febbraio 2016

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