Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata (ex art.324, commi 1 e 5, cod. proc. pen.)nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento; è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria del Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2002, n. 33337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33337 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI Giovanni - Presidente - del 10/07/2002
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. De Grazia Romano - Consigliere - N. 1738
3. Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - N. 7241/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
il procuratore della Repubblica di Cassino;
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma depositata in cancelleria in data 23/1/2002 nel procedimento instaurato a carico di AN ZO, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. S. Bognanni;
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza depositata in data 23/1/2001 il Tribunale di Roma, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da AN ZO, ha annullato il decreto col quale era stato convalidato il sequestro dell'autovettura, a bordo della quale erano state rinvenute n. 50 pasticche di extasy, per le quali egli è indagato. Avverso la suindicata ordinanza il PM. di Cassino ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento senza rinvio, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto il giudice competente a pronunciare sul gravame non poteva essere che il Tribunale del capoluogo, e cioè Frosinone, nella cui provincia il giudice "a quo" ha sede. Pertanto poiché il gravame era stato proposto e discusso da giudice incompetente, il relativo provvedimento sarebbe affetto da nullità, che quindi dovrebbe essere dichiarata da questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo addotto a sostegno del ricorso è fondato. Ed invero il Tribunale di Roma, come giudice del riesame era stato adito dall'indagato in modo irregolare, atteso che in materia di misure cautelari reali, il giudice competente per il riesame non è quello corrispondente a quelle personali, che coincide col Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto, bensì l'altro operante nel capoluogo di provincia in cui si trova il giudice che ha applicato o convalidato il sequestro, e ciò a mente dell'art. 324, comma 5 cpp. Non solo, ma il gravame doveva essere presentato direttamente presso la cancelleria di quest'ultimo Ufficio ai sensi dell'art. 324, comma 1 stesso codice, non essendo applicabili le norme relative alla presentazione del gravame per le misure coercitive personali di cui agli artt. 582 e 583 del codice di rito. Pertanto il Tribunale adito ne doveva dichiarare l'inammissibilità. Al riguardo infatti, come è noto, questa Corte ha statuito che "in tema di misure cautelari coercitive la proposizione dell'impugnazione, esattamente qualificata dalla parte come richiesta di riesame, a giudice incompetente, con il conseguente deposito nella cancelleria di quest'ultimo, configura un errore di presentazione dell'impugnazione, che gli artt. 309, comma settimo, 582 e 591 cod. proc. pen. colpiscono con la sanzione della inammissibilità" (5^ SEZ. 4^ SENT. 0 2921 DEL 30/12/1996 (CC.27/11/1996) RV. 206612 IMP. Banfi); e così pure "l'art. 583 cod. proc. pen. non trova applicazione nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, dal momento che il primo comma dell'art. 324 stesso codice dispone che la richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale competente, e il secondo comma rinvia, quanto alle forme relative, all'art. 582, e non anche all'art. 583:
mancato richiamo, questo, che trova la sua 'ratio', nell'urgenza della definizione del procedimento, dimostrata dall'interesse tutelato dalla legge e dalla connessa brevità dei termini, fissati dai commi terzo e quinto dell'art. 324 citato. (Fattispecie in tema di asserita tempestiva spedizione, a mezzo raccomandata, dell'istanza di riesame)" (5^ SEZ. 1^ SENT. 0 2314 DEL 16/06/1994 (CC.17/05/1994) RV. 198210 IMP. Guerrieri).
Ne deriva che il provvedimento "de quo" va annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone, il quale valuterà anche il profilo della inammissibilità del gravame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2002