Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2015, n. 45341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45341 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
TRAS 45 34 1/ 1 5 C.C, sentenza N. 2065 R. Gen. N. 32336/2015 Udienza del 04/11/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Dott. MARIO GENTILE Presidente Consigliere Dott. DOMENICO GALLO Dott. UGO DE CRESCIENZO Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Consigliere Consigliere Dott. GEPPINO RAGO ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: DE LL OM nato il [...], avverso l'ordinanza del 08/04/2015 del Tribunale del Riesame di Frosinone;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Sante Spinaci che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv.to Florindo Biasucci che ha concluso per l'accoglimento del ricorso FATTO e DIRITTO 1. Con ordinanza del 08/04/2015, il Tribunale di Frosinone dichiarava inammissibile la richiesta di riesame dell'ordinanza di sequestro preventivo pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino in data 09/03/2015 nei confronti di DE LL TO indagato per reato di truffa. Il Tribunale riteneva l'istanza inammissibile in quanto, essendo stata presentata mediante deposito presso il tribunale di Cassino in data 23/03/2014, invece che presso il tribunale di Frosinone, era pervenuto presso quest'ultimo Tribunale il 30/03/2015 oltre il termine di dieci giorni.
2. Contro la suddetta ordinanza, l'indagato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 582 e 324 1 cod. proc. pen. in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, l'istanza di riesame era stata depositata entro i dieci giorni (cioè il 23/3/2015 in quanto il giorno 22 marzo cadeva di domenica) dall'esecuzione del sequestro avvenuto il 12/03/2015. 3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. La questione di diritto che è sottoposta a questa Corte consiste nello stabilire se l'istanza di riesame contro un provvedimento cautelare reale debba essere depositata entro dieci giorni solo ed esclusivamente nella cancelleria del Tribunale competente per la decisione (ossia il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento) ex art. 324/1-5 cod. proc. pen., oppure se, sempre entro dieci giorni, la suddetta of ea istanza possa essere depositata, alternativamente, anche presso nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ex combinato disposto degli artt. 324/2 e 582/2 cod. proc. pen. Sul punto, nell'ambito di questa Corte, si registra un contrasto giurisprudenziale. Secondo la tesi restrittiva che opta per la prima delle due soluzioni indicate, «l'art. 324 c.p.p. dispone infatti che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (v. Cass. Sez. 4, 10.7.2002 n. 33337; Cass. Sez. 5, 22.5.2000 n. 2915; Cass. Sez. 4, 27.11.1996 n. 2921; Cass. Se. 1, 3.11.1992 n. 4486), ne' a diversa conclusione può pervenirsi in virtù del richiamo che l'art. 324 c.p.p. fa all'art. 582 c.p.p., trattandosi di riferimento concernente esclusivamente le "forme" con le quali la richiesta va proposta e non già il luogo del suo deposito»: Cass. 18281/2013 riv 255753. La tesi che, invece, accoglie la seconda soluzione, fa leva sul principio di diritto enunciato dalle SSUU con la sentenza n° 11/1991 rv 187922 secondo il quale il rinvio che in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309, comma quarto, cod. proc.pen. (applicabile anche all'appello in virtù del richiamo dell'art. 310, secondo comma, cod.proc.pen.) fà alle forme dell'art. 582 stesso codice comprende anche il secondo comma del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria della Pretura in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al terzo comma dell'art. 309 cod. 2 proc. pen. è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nel comma settimo dello stesso art. 309 cod. proc. pen.»; conforme, ex plurimis Cass. 21083/2014 Rv. 259238. Questa Corte ritiene di dover dar seguito a quest'ultima giurisprudenza. Infatti, se pure è vero che la suddetta tesi è stata formulata in relazione alle misure cautelari personali, è anche vero che, come è stato osservato la formulazione letterale dell'art. 324 c.p.p. è analoga a quella del richiamato art. 309. L'art. 324 prevede, infatti, al comma 1, che la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che emesso il provvedimento, ma prevede poi al comma 2 che "la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582"» Cass. 47264/2014 riv 261214. Non vi è, quindi, alcun motivo per adottare, per le misure cautelari reali, una diversa interpretazione rispetto a quella consolidatasi per le misure cautelari personali. Infatti, deve ritenersi che, anche per l'art. 324 cod. proc. pen., il rinvio all'art. 582 (le "forme") sia a tutto l'articolo e non solo al primo comma perché l'art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni: di conseguenza, non vi è ragione, in mancanza di una deroga espressa prevista nell'art. 324 ed in conformità al principio generale del favor impugnationis, di non applicarla integralmente. Quello che rileva, quindi, è che il termine di decadenza (nella specie di dieci giorni) sia rispettato al momento del deposito dell'istanza sicchè diventa irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. In conclusione, poiché è pacifico che l'impugnazione venne depositata tempestivamente (sebbene nella Cancelleria del Tribunale di Cassino), il ricorso dev'essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato alla stregua del seguente principio di diritto: «In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno 3 entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato>>
P.Q.M.
ANNULLA Senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Frosinone per la decisione nel merito dell'istanza di riesame. Roma 04/11/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Mario Gentile) IL CONSIGLIERE EST. Jaris Gentil (Dott. G. Rago) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 NOV. 2015 IL CANCELLIERE M E R Claudia Pianelli P U E T R O N E O C *