Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2015, n. 45341
CASS
Sentenza 4 novembre 2015

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In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2015, n. 45341
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45341
    Data del deposito : 4 novembre 2015

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