Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2015, n. 31961
CASS
Sentenza 2 luglio 2015

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In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2015, n. 31961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31961
    Data del deposito : 2 luglio 2015

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