Sentenza 2 luglio 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame deve essere presentata, anche per via telegrafica o postale, nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/07/2015, n. 31961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31961 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCO Amedeo - Presidente - del 02/07/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1556
Dott. GRAZIOSI Chiara - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 11113/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR SA N. IL 09/06/1960;
avverso l'ordinanza n. 17/2014 TRIB. LIBERTÀ di BIELLA, del 23/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Romano Giulio, rigetto. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 dicembre 2014 il Tribunale di Biella ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata da BO MA avverso provvedimento di sequestro preventivo del 15 novembre 2014 emesso dal gip dello stesso Tribunale, in quanto presentata presso il Tribunale di Milano anziché presso il Tribunale di Biella, competente sul riesame ex art. 324 c.p.p., comma 5. 2. Ha presentato ricorso il difensore, adducendo la violazione degli artt. 324 e 582 c.p.p., nel senso che sarebbe legittimo, e quindi non cagionerebbe inammissibilità, depositare la richiesta di riesame presso un Tribunale che non ha competenza a deciderla. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Sostiene la ricorrente, nel suo unico motivo, che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità posto dall'ordinanza impugnata alla base della dichiarazione di inammissibilità (Cass. sez. 2, 29 gennaio 2013 n. 18281) non è condivisibile, in quanto "si scontra con la dottrina maggioritaria oltre che con la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite". In particolare, queste ultime "hanno stabilito l'applicabilità dell'art. 583 c.p.p. alle istanze di cui all'art. 324 c.p.p. e, quindi, la possibilità della spedizione dell'atto d'impugnazione". E, nel caso di specie, l'ufficio rogatorie- impugnazioni di Milano, luogo in cui è stata depositata l'istanza di riesame, "provvede a sua volta alla spedizione dell'atto d'impugnazione" come stabilito dall'art. 583 c.p.p.. In realtà, la pronuncia delle Sezioni Unite cui fa riferimento la ricorrente non attiene alla individuazione del Tribunale ove depositare l'istanza di riesame, bensì alle modalità di deposito presso il Tribunale, che possono, ex art. 583 c.p.p., essere anche il telegramma o la raccomandata pure nel caso di cautele reali (S.U. 20 dicembre 2007-7 febbraio 2008 n. 230: "In tema di riesame delle misure cautelari reali, la richiesta di riesame del provvedimento che dispone o convalida un sequestro è validamente proposta, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con trasmissione dell'atto a mezzo di raccomandata alla cancelleria del tribunale competente, a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 5"; conforme, posteriormente, è Cass. sez. 6, 10 febbraio 2009 n. 19807). La questione in esame, invece, concerne il rapporto tra l'art. 324 c.p.p. e l'art. 582 c.p.p. Mentre, infatti, l'art. 324, comma 1
stabilisce che la richiesta di riesame deve essere presentata "nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5" dello stesso articolo, cioè "il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento", e mentre l'art. 324, comma 2 stabilisce che "la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582", quest'ultimo articolo, al suo primo comma, stabilisce che, "salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" e, al suo comma 2, aggiunge che "le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato".
La giurisprudenza invocata nella impugnata ordinanza, a ben guardare, rimarca che la disciplina specifica dettata dall'art. 324, comma 1 non può essere "svuotata" da una applicazione, per così dire, generalista della disciplina di cui all'art. 582. Cass. sez. 2, 29 gennaio 2013 n. 18281, infatti, afferma inequivocamente che nelle misure cautelari reali "la richiesta di riesame deve essere presentata nella cancelleria del Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame presentato nella cancelleria di altro Tribunale" (conforme già Cass. sez. 4, 10 luglio 2002 n. 33337). Detta interpretazione non confligge, come invece prospetta la ricorrente, con l'insegnamento delle Sezioni Unite, poiché la presentazione può comunque essere effettuata anche per via telegrafica o postale. Ciò, però, non significa che a presentarla al Tribunale competente con tali modalità - telegramma o raccomandata, appunto - sia un ufficio ove la richiesta è stata materialmente depositata, ovvero un Tribunale incompetente. La normativa non lascia spazio ad una interpretazione diversa, sia perché l'art. 582 esordisce con il "rispetto" di discipline specifiche (l'incipit del comma 1 è, come già si è riportato:
"Salvo che la legge disponga altrimenti"), sia e soprattutto perché l'art. 324, al comma 1 in combinato disposto con il comma 5, detta proprio una disciplina specifica sulle modalità di presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del Tribunale, che deve essere quella del Tribunale competente, al comma 2 consentendo che si attinga alla norma generale dell'art. 582 limitatamente alle forme della richiesta, e dunque non alle modalità del deposito ("la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582"). E tale limite del rinvio all'art. 582 esclusivamente per le forme della impugnazione è stato riconosciuto espressamente dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. sez. 1, 17 maggio 1994 n. 2314 e Cass. sez. 1, 3 novembre 1992-18 giugno 1993 n. 4486). Nè, d'altronde, può sostenersi che ritenere inammissibile la richiesta di riesame avente ad oggetto una cautela reale depositata in violazione della suddetta disciplina specifica confligga con il principio del favor impugnationis. Le modalità con cui ogni principio viene concretizzato nel dettato delle norme specifiche sono determinate - salvo, ovviamente, il limite delle superiori fonti costituzionale e sovranazionale, qui certamente non leso - dal legislatore ordinario, il quale, nel caso in esame, lo ha conformato in modo inequivoco al punto che, qualora si ritenesse che l'art. 582 fosse applicabile anche per quanto concerne l'individuazione del Tribunale ove depositare la richiesta, si incorrerebbe in un chiaro contrasto con l'ulteriore - e fondamentale dal punto di vista ermeneutico - principio della conservazione di un significato alla normativa, perché si priverebbe di ogni incidenza il combinato disposto dell'art. 324, commi 1 e 5, il cui tenore letterale non lascia spazio per alcuna interpretazione diversa quanto alla identificazione del Tribunale competente a decidere l'impugnazione quale unico ufficio ove depositare l'atto impugnatorio. D'altronde, la scelta legislativa di obbligo al deposito presso l'ufficio competente è anche ragionevolmente ben sostenibile, in relazione alla natura cautelare del procedimento, e dunque alle necessità di semplificazione e di accelerazione che lo connotano. Non vi è, quindi, alcun motivo per discostarsi dalla giurisprudenza invocata nel provvedimento impugnato;
e ciò conduce, in conclusione, al rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015