Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari reali, il rinvio contenuto nell'art. 324, comma secondo, cod. proc. pen. alle forme previste dall'art. 582, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, pur se questo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento, implica che, una volta avvenuta la presentazione della richiesta di riesame in tali uffici entro il termine di dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro, è del tutto irrilevante, ai fini della tempestività del gravame, che l'atto pervenga o meno entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2014, n. 47264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47264 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/09/2014
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 3183
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 15856/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU IR, nato il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Livorno del 29 gennaio 2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato o, in subordine, per la rimessione alle sezioni unite della questione relativa all'interpretazione del combinato disposto degli artt. 324 e 582 c.p.p.;
udito il difensore, avv. Caraceni Maria Laura.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 29 gennaio 2014, il Tribunale di Livorno ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame presentata dall'indagato avverso i decreti di sequestro preventivo per equivalente emessi dal Gip dello stesso Tribunale il 14 novembre 2013 su beni di sua proprietà in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-ter. Il Tribunale ha ritenuto tardiva detta richiesta perché depositata nel termine di dieci giorni presso la Cancelleria del Tribunale di Siena che l'aveva trasmessa al Tribunale di Livorno, dove era pervenuta dopo la scadenza di detto termine. 2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando l'erronea applicazione degli artt. 582 e 324 c.p.p.. Sostiene la difesa che il richiamo contenuto nell'art. 324 all'art. 582 si riferisce al comma 2 di tale ultima disposizione, che consente la presentazione dell'impugnazione anche nella cancelleria del Tribunale nel quale le parti private o i loro difensori si trovano, anche qualora tale luogo sia diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato.
Si legge nell'ordinanza impugnata che i provvedimenti di sequestro erano stati notificati all'indagato il 23 dicembre 2013, con la conseguenza che il relativo termine per l'impugnazione sarebbe scaduto il 2 gennaio 2014. In tale data la richiesta di riesame era stata effettivamente depositata presso la cancelleria del Tribunale di Siena, il quale l'aveva poi spedita alla cancelleria del Tribunale di Livorno, dove era pervenuta, tardivamente, il 16 gennaio 2014. Il Tribunale prende le mosse da un'interpretazione del combinato disposto degli artt. 324 e 582 c.p.p. secondo la quale il richiamo del primo al secondo di detti articoli si riferisce esclusivamente alle forme con le quali la richiesta va proposta e non già al luogo del suo deposito (si richiama, in tale senso, Cass. pen., sez. 2, 29 gennaio 2013, n 18281, rv. 255753). E questa interpretazione - prosegue Tribunale - appare giustificata alla luce delle esigenze di celerità del procedimento di riesame, tanto più che la richiesta di riesame avrebbe potuto essere proposta validamente, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., anche con telegramma o con raccomandata alla cancelleria del Tribunale competente, considerandosi la stessa presentata al momento della spedizione.
Si tratta di un'interpretazione che non può essere condivisa. Secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte (18 giugno 1991, n. 11, D'Alfonso, rv. 187922), il rinvio che, in tema di presentazione della richiesta di riesame l'art. 309 c.p.p., comma 4 fa alle forme del successivo art. 582 comprende anche il comma 2 del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private e i difensori possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del giudice del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti ad un agente consolare all'estero. Una volta avvenuta la presentazione della richiesta o dell'appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui all'art. 309 c.p.p., comma 3 è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l'atto raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del Tribunale indicato nello stesso art. 309, comma 7. E si è ulteriormente precisato, sul punto, che l'indicazione del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, contenuta nel comma 4 dello stesso articolo ed il contestuale, generalizzato rinvio alle forme previste dall'art. 582 c.p.p. consentono di individuare il tribunale destinatario finale dell'istanza di riesame (e dell'appello ex art. 310 c.p.p.) e non quello al quale l'impugnazione va necessariamente presentata. Infatti, l'art. 582 c.p.p., comma 2, che permette di presentare l'impugnazione nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui le parti private e i difensori si trovano se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, non ha carattere eccezionale, essendo espressione del principio del favor impugnationis, sicché esso non va interpretato in senso restrittivo (sez. 2, 22 novembre 2006, n. 40202, rv. 235807; e v. ex multis, in tal senso, seppur implicitamente, sez. un., 22 marzo 2000, n. 10, rv. 215827; sez. 1, 8 luglio 2011, n 30526; sez. 4, 1 aprile 2014, n. 21083, rv. 259238). Tali principi trovano applicazione anche in relazione al riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari reali, perché la formulazione letterale dell'art. 324 c.p.p. è analoga a quella del richiamato art. 309. L'art. 324 prevede, infatti, al comma 1, che la richiesta di riesame va presentata alla cancelleria del tribunale indicato al comma 5, ovvero il tribunale capoluogo di provincia nel quale ha sede l'ufficio che emesso il provvedimento, ma prevede poi al comma 2 che "la richiesta è presentata con le forme previste dall'art. 582".
4. - Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Livorno perché proceda al giudizio previa rivalutazione della tempestività della richiesta di riesame, in applicazione del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Livorno. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2014