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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N.2719/2024Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
rapp.to e difeso dall'avv. Amato Gaetano;
Pt_1
RICORRENTE CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Iannone, Controparte_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 28/05/2024 l' a seguito di contestazioni alle conclusioni cui era Pt_1 giunto il CTU, chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi l'infondatezza del diritto del sig. alla prestazione invocata;
il resistente si costituì in giudizio concludendo per l'accoglimento del CP_1 richiesto beneficio. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti MOTIVI DELLA DECISIONE Sia la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che la successiva integrazione hanno posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata avendo il CTU nominato evidenziato la sussistenza di patologie tali da poter ritenere il sig meritevole del Controparte_1 beneficio dell'assegno di invalidità(cfr. CTU in atti). Nella sua integrazione, il CTU, ha precisato che “a dominare il quadro clinico è.. la patologia osteoarticolare, in particolare cervicoartrosi con discopatia C6-C7 e spondiloartrosi osteofitosica, lombosciatalgia bilaterale a carattere invalidante con necessità di appoggio per la deambulazione per grave discopatia e grave artrosi lombosacrale, coxalgia bilaterale con marcato impegno funzionale, gonartrosi bilaterale con severa limitazione funzionale e necessità di sostegno per mantenere la posizione eretta e di appoggio nella deambulazione” cui ha attributo un tasso di invalidità del 35% facendo riferimento per analogia al codice tabellare 7010 “Anchilosi rachide lombare”; che “all'ipoacusia bilaterale documentata da certificazione pubblica e circostanziata da numerosi esami audiometrici da cui risulta che si tratta di ipoacusia grave già dal 2021 ulteriormente peggiorata (ipoacusia profonda bilaterale con scarso beneficio dall'utilizzo di protesizzazione con indicazione all'intervento chirurgico) ha assegnato un tasso di invalidità del 45% prendendo come riferimento il codice 4005 “Perdite uditive mono e bilaterale pari o inferiori a 275 db tabella da 0 a 59” di aver riconosciuto un ulteriore tasso di invalidità permanente del 15% per la patologia respiratoria, (OSAS di grado moderato-severo) le cui manifestazioni anatomofunzionali sono alquanto modeste (riferimento tabellare di cui al codice 6013 “tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve”) ed un tasso del 15% alla cardiopatia ipertensiva, prendendo come riferimento per analogia la voce “Coronaropatia lieve I° classe NHYA” di cui al codice 6445 e di aver così raggiunto un grado di riduzione della capacità lavorativa generica del 74% utilizzando la formula "scalare" del Balthazard, trattandosi di patologie non concorrenti fra di loro;
Ritenuta la condivisibilità della relazione peritale il ricorso proposto dall' va pertanto respinto;
Pt_1
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per la metà tenendo conto della decorrenza della prestazione mentre vengono poste per la residua metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo. Pt_1
Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell' liquidate come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2719 2024 Rigetta il ricorso proposto dall' Pt_1
Accerta e dichiara che è invalido nella misura del 74% e condanna l al pagamento Controparte_1 Pt_1 della prestazione richiesta in presenza degli ulteriori requisiti di legge per l'erogazione. Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che Pt_1 liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott. Pt_1 Per_1
, in euro 350,00 per compensi oltre accessori di legge.
[...]
Nocera Inferiore, 15.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 15/05/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
rapp.to e difeso dall'avv. Amato Gaetano;
Pt_1
RICORRENTE CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Iannone, Controparte_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 28/05/2024 l' a seguito di contestazioni alle conclusioni cui era Pt_1 giunto il CTU, chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi l'infondatezza del diritto del sig. alla prestazione invocata;
il resistente si costituì in giudizio concludendo per l'accoglimento del CP_1 richiesto beneficio. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti MOTIVI DELLA DECISIONE Sia la consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo che la successiva integrazione hanno posto in rilievo la fondatezza della pretesa azionata avendo il CTU nominato evidenziato la sussistenza di patologie tali da poter ritenere il sig meritevole del Controparte_1 beneficio dell'assegno di invalidità(cfr. CTU in atti). Nella sua integrazione, il CTU, ha precisato che “a dominare il quadro clinico è.. la patologia osteoarticolare, in particolare cervicoartrosi con discopatia C6-C7 e spondiloartrosi osteofitosica, lombosciatalgia bilaterale a carattere invalidante con necessità di appoggio per la deambulazione per grave discopatia e grave artrosi lombosacrale, coxalgia bilaterale con marcato impegno funzionale, gonartrosi bilaterale con severa limitazione funzionale e necessità di sostegno per mantenere la posizione eretta e di appoggio nella deambulazione” cui ha attributo un tasso di invalidità del 35% facendo riferimento per analogia al codice tabellare 7010 “Anchilosi rachide lombare”; che “all'ipoacusia bilaterale documentata da certificazione pubblica e circostanziata da numerosi esami audiometrici da cui risulta che si tratta di ipoacusia grave già dal 2021 ulteriormente peggiorata (ipoacusia profonda bilaterale con scarso beneficio dall'utilizzo di protesizzazione con indicazione all'intervento chirurgico) ha assegnato un tasso di invalidità del 45% prendendo come riferimento il codice 4005 “Perdite uditive mono e bilaterale pari o inferiori a 275 db tabella da 0 a 59” di aver riconosciuto un ulteriore tasso di invalidità permanente del 15% per la patologia respiratoria, (OSAS di grado moderato-severo) le cui manifestazioni anatomofunzionali sono alquanto modeste (riferimento tabellare di cui al codice 6013 “tubercolosi polmonare - esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve”) ed un tasso del 15% alla cardiopatia ipertensiva, prendendo come riferimento per analogia la voce “Coronaropatia lieve I° classe NHYA” di cui al codice 6445 e di aver così raggiunto un grado di riduzione della capacità lavorativa generica del 74% utilizzando la formula "scalare" del Balthazard, trattandosi di patologie non concorrenti fra di loro;
Ritenuta la condivisibilità della relazione peritale il ricorso proposto dall' va pertanto respinto;
Pt_1
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per la metà tenendo conto della decorrenza della prestazione mentre vengono poste per la residua metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo. Pt_1
Spese di CTU (ivi comprese la fase di ATP) a carico dell' liquidate come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 2719 2024 Rigetta il ricorso proposto dall' Pt_1
Accerta e dichiara che è invalido nella misura del 74% e condanna l al pagamento Controparte_1 Pt_1 della prestazione richiesta in presenza degli ulteriori requisiti di legge per l'erogazione. Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' al pagamento della residua metà che Pt_1 liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott. Pt_1 Per_1
, in euro 350,00 per compensi oltre accessori di legge.
[...]
Nocera Inferiore, 15.5.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale