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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/09/2025, n. 2267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2267 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 7555/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19 Settembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avvocato Salvatore Graziuso
Ricorrente in opposizione
C O N T R O
- nato il [...] a [...] e residente a [...]
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. Giulio Insalata
Resistente opposto
Oggetto: Opposizione all'esecuzione
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17/7/2020, ha proposto ricorso in riassunzione di CP_1 opposizione presentata dall' medesimo avverso l'atto di precetto notificato Pt_1
l'1/10/2019 per la somma di € 1.328,74 e contro il conseguente pignoramento presso terzi promossi dall'odierno resistente in esecuzione della sentenza n.
3352/18 – con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato irripetibile e, quindi, non dovuta all' , la somma di € 4.486,24 e ha condannato l' a CP_1 Pt_1 restituire gli importi trattenuti a titolo di recupero dell'indebito – esecuzione intentata dal in ragione del fatto che, nel dare esecuzione a detta CP_2 sentenza, l' ha rimborsato soltanto parte della somma dovuta, trattenendo a CP_1 titolo di IRPEF l'importo di € 1.131,76.
A sostegno della opposizione l' rileva che: “Nell'eseguire la sentenza che Pt_1 stabilisce il rimborso di ritenute operate per il recupero dell'indebito viene sempre applicata la normativa fiscale. L' opera in qualità di sostituto d'imposta, CP_1 applicando le norme contenute nel TUIR. Le ritenute per il recupero degli indebiti di pensione previdenziale devono essere riportate nelle certificazioni fiscali degli anni in cui sono eseguite come onore deducibile. L'effetto è ridurre la base imponibile e, di conseguenza, l'ammontare del reddito IRPEF nell'anno d'imposta in cui viene eseguita la trattenuta, riducendo così l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta.
L' , pertanto, non può rimborsare somme per le quali in precedenza è stata Pt_1 emessa certificazione fiscale (quindi di natura deducibile), senza conteggiare le relative trattenute IRPEF.
L'importo trattenuto non viene incluso nell'imponibile fiscale da dichiarare, ma diventa onere deducibile nell'anno in cui viene restituito, comportando per il soggetto interessato uno sconto d'imposta per l'intero periodo relativo al recupero.
In ogni caso il contribuente che non ha integralmente fruito delle detrazioni negli anni pregressi, può invece chiederne il riconoscimento e di conseguenza la riliquidazione dell'imposta all'Agenzia delle Entrate, soggetto competente in materia di imposizione fiscale. Per quanto sopra esposto si conferma che la sentenza è stata correttamente eseguita ed il rimborso effettuato nel rispetto della normativa vigente”.
Tanto esposto e dedotto, parte ricorrente chiede testualmente:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Accogliere integralmente le domande formulate nelle conclusioni dell'atto di opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. che si produce;
in particolare dichiarare l'insussistenza del credito intimato con l'atto di precetto e, in conseguenza,
l'inesistenza del diritto dello stesso a procedere ad esecuzione forzata. Si insiste affinché venga dichiarato il diritto dell'Istituto alla ripetizione delle somme assegnate in sede esecutiva con condanna della controparte al pagamento delle stesse”.
Si è costituito in giudizio con memoria nella quale chiede il Controparte_2 rigetto del ricorso in opposizione e deduce l'illegittimità della trattenuta fiscale operata da , sostenendo che la somma di € 4.486,24 dichiarata irripetibile CP_1 nella sentenza n.3352/2018 deve essere restituita per intero e senza alcuna trattenuta, perché, a suo avviso, una trattenuta sul rimborso comporterebbe una duplice tassazione, avendo l'Istituto a suo tempo dapprima erogato la somma al netto delle trattenute e poi recuperato l'indebito nell'intero importo già corrisposto, mentre, quando, in esecuzione della sentenza, ha dovuto restituire la somma, l'ha sottoposta nuovamente a trattenuta IRPEF.
2 Testualmente parte opposta assume (a pag. 2 della comparsa) che “Il tenore della sentenza è chiarissimo in quanto dichiara irripetibile la somma citata, con condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto. CP_1
L' , tuttavia, non eseguiva fedelmente la sentenza, operando un'indebita CP_1 trattenuta Irpef di €1.131,76, come confermato con atto di opposizione, pur non trattandosi di una somma fiscalmente imponibile bensì di ripetizione di quanto illegittimamente trattenuto.
Tutte le circostanze dedotte da controparte risultano palesemente irrilevanti in quanto il dispositivo della sentenza, passata in giudicato, è chiaro ed inequivocabile nella parte in cui condanna l'opponente alla mera restituzione di quanto trattenuto.
Giova sottolineare che le somme ripetute hanno natura restitutoria, in quanto costituiscono la “riconsegna” di quanto indebitamente recuperato dall' e, Pt_1 pertanto, non vanno tassate per la seconda volta, non costituendo un reddito imponibile.
La sentenza, in buona sostanza, ripristina la situazione antecedente al recupero e, pertanto, l' è tenuto a restituire la medesima somma recuperata, in virtù del Pt_1 totale annullamento dell'indebito e del ripristino della situazione antecedente alla notifica dello stesso.
Occorre rimarcare che le somme restituite risultano già tassate in quanto sono state, in passato, corrisposte al Sig. a titolo di ratei pensionistici al netto CP_2 delle trattenute Irpef come per legge;
successivamente sono state recuperate al netto”.
Tali essendo gli avversi assunti, l'opposizione proposta da e da quest'ultimo CP_1 riassunta con il presente ricorso è infondata e va respinta per i motivi di seguito esposti.
Si ritiene, in primo luogo, di doversi condividere e richiamare, ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato, in relazione ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella che ci occupa, dalla Corte D'Appello di
Lecce con Sentenza n. 861/2018, allegata alla memoria dell'opposto – in cui si legge “va osservato che le somme riaccreditate (perché ingiustamente trattenute) non sono imponibili sia perché già tassate, sia perché la restituzione dipende a sua volta da indebita trattenuta mensilmente operata.
L'assicurato ha quindi diritto alla restituzione di importo identico a quello complessivamente trattenuto”.
Si deve inoltre rilevare che la Corte di Cassazione con Sentenza n.19735 del
25/7/2018 ha affermato che: “In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore,
3 il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto "ex tunc" dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui è sorto ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma
1, del d.P.R, n. 602 del 1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.”.
Già precedentemente la Corte di Cassazione con Sentenza n.1464 del 2/2/2012 aveva affermato che: “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente.”
Con particolare riferimento alla ripetizione dei ratei di pensione erogati e non dovuti da parte dell' si osserva che la Corte di Cassazione con Sentenza CP_1
n.3648 del 7/2/2019 ha chiarito che “n caso di compensazione attuata dall' CP_1 per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.”.
Nella motivazione di detta Sentenza n. 3648 del 7/2/2019 si legge che:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1. La Corte d'Appello di Milano, riformando con sentenza n. 508/2013 la pronuncia del Tribunale di Sondrio, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da nei riguardi dell' per il Parte_2 CP_1 pagamento della somma di euro 2.016,23 oltre accessori e spese. La somma rivendicata dalla ricorrente e disconosciuta dalla Corte d'Appello derivava dal fatto che l'ente previdenziale, nel recuperare, attraverso la compensazione sulla pensione di cui la era titolare, un Parte_2 proprio credito contributivo verso la medesima, aveva calcolato il quinto di legge, entro cui tale compensazione era consentita, sui valori pensionistici lordi e non, come propugnato con la domanda monitoria con cui si era domandata la restituzione di quanto trattenuto in eccesso, sugli importi
4 netti quali risultanti dalla previa detrazione delle ritenute fiscali.
2. La
[...]
ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, articolato in una Pt_2 duplice censura;
l' ha depositato procura, partecipando poi alla CP_1 discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione, censura la Parte_2 sentenza impugnata per violazione dell'art. 69 L. 153/1969, dell'art. 545
c.p.c. e dell'art. 1246 n. 3 c.c., per non essersi affermato che le ritenute sulla pensione, ai sensi della normativa citata, dovessero essere calcolate sull'importo considerato al netto delle detrazioni fiscali, nonché vizio della motivazione per violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360
n. 4 c.p.c.
2. Va intanto esclusa la sussistenza di vizio processuale della sentenza per inesistenza della motivazione, profilo che la stessa ricorrente enuncia in rubrica con il richiamo all'art. 132 n. 4 c.p.c. senza poi in proposito argomentare. La pronuncia contiene infatti la motivazione giustificativa, in diritto, di quanto deciso, per quanto la stessa, come si dirà in prosieguo, non possa essere condivisa.
3. Il motivo è invece da accogliere con riferimento alla censura di violazione di legge, rispetto all'art. 69 cit. e, in combinazione con esso, dell'art. 1246 n.
3 c.c.
4. In fatto risulta che la ricorrente fosse ai contempo creditrice dell' CP_1 per la pensione di anzianità e debitrice per omesso versamento di contribuzione riconnessa al lavoro svolto nell'ambito di una ditta artigiana costituita in s.n.c. Viene quindi in rilievo il disposto dell'art. 69, co. 1, L.
153/1969 che consente il pignoramento dei crediti pensionistici, «nei limiti di un quinto del loro ammontare», per debiti verso lo stesso ente riconnessi ad erogazioni pregresse non dovute e, profilo che interessa la presente causa, per omissioni contributive. Infatti l' sull'ulteriore presupposto CP_1 per cui il creditore può portare in compensazione verso il debitore i propri crediti verso quest'ultimo nei limiti della pignorabilità (art. 1246 n. 3 c.c.), ha proceduto con ritenute mensili del quinto della pensione da essa erogata alla ricorrente, calcolando tale quota sull'ammontare lordo delle spettanze pensionistiche e quindi sul valore di esse prima dell'applicazione delle ritenute fiscali. Solo in esito a contestazione stragiudiziale della pensionata l'ente ha, da un certo momento in poi, proceduto al calcolo delle ritenute sul netto pensionistico spettante dopo l'applicazione delle ritenute fiscali.
5 La pensionata ha però rilevato che, così facendo, nel primo periodo di applicazione delle ritenute del quinto sul lordo degli emolumenti mensili, si era determinata l'acquisizione da parte dell'ente di un importo superiore a quello che di tempo esso avrebbe avuto diritto a stornare a proprio favore.
Essa pertanto aveva agito in via monitoria per il recupero interinale di quell'importo e la conseguente opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall' era stata respinta dal Tribunale di Sondrio, con sentenza poi CP_1 riformata dalla Corte d'Appello di Milano, sul presupposto che fosse legittima l'applicazione delle ritenute sul "lordo" pensionistico.
5. Ciò posto, va ritenuta insoddisfacente la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, secondo cui il riferimento di Corte Costituzionale 4 dicembre 2002, n. 506, nell'argomentare rispetto all'art 69 L. 153/1969, al fatto che la norma consentirebbe il pignoramento di un quinto «dell'intero ammontare» della pensione, sarebbe riprova del fatto che il calcolo andrebbe eseguito sul "lordo". Come giustamente osserva la difesa della ricorrente, nella logica di tale pronuncia del giudice delle leggi, l' "intero ammontare della pensione" non si contrappone ad un ammontare "netto" e quindi non ha il significato di ammontare "lordo".
La dizione "intero ammontare" si contrappone invece al concetto, introdotto in quella sede dalla Corte e che costituiva il propriurn della decisione, di quota parte necessaria ad assicurare al pensionato il minimo necessario a vivere. E' invece su un piano ricostruttivo più ampio che va impostata la decisione della controversia.
6. In tale prospettiva, si osserva quindi che il quadro della pignorabilità delle pensioni e degli emolumenti erogati in dipendenza del rapporto di lavoro ha conosciuto, negli ultimi decenni, una notevole evoluzione normativa, sulla spinta di reiterati interventi della Corte
Costituzionale.
Al di là dei particolari e della complessiva dinamica storica, che qui non interessano, il complessivo sistema ha raggiunto dapprima un punto di equilibrio nella sostanziale unificazione del regime di pignorabilità di stipendi e pensioni entro il quadro generale di cui al d.p.r. 180/1950, il cui evolversi normativo è stato nel senso di riportare ad esso la disciplina del pignoramento di tutte le retribuzioni, anche se erogate da aziende private
(per effetto dell'aggiunta della corrispondente dizione nell'art. 1 d.p.r. 150 cit., ai sensi dell'art. 137 lett a L. 311/2004), come anche delle pensioni
(art. 2 cl.p.r. cit.) e della concorrenza tra cessioni e pignoramenti (per effetto della modifica della rubrica del titolo III del d.p.r. citato ad opera della lett.
b dello stesso art. 137 cit.). Tale sistema ha poi trovato conferma nel testo
6 dell'art. 545 c.p.c., quale risultante in esito alle integrazioni apportate dall'art. 13, comma 1 L. 132/2015, che viene sostanzialmente ad affiancarsi alle previsioni del d.p.r. 150 cit., in parte duplicandole, in parte lasciando al d.p.r. la regolazione esplicita di alcuni profili (ad es. il concorso di cessioni e pignoramenti già menzionato) e in altra ulteriore parte regolando aspetti non disciplinati dal d.p.r. (ad esempio, i limiti generali di pignorabilità delle pensioni e i pignoramenti delle erogazioni pensionistiche confluite su conto corrente bancario).
7. Il tema specifico del pignoramento delle pensioni è dunque regolato in via generale dall'art. 2 del d.p.r. 150 cit., in una con le integrazioni che derivano, ora, anche dalle previsioni dall'art. 545, co. 7 ss. c.p.c. Nella determinazione delle quote pignorabili il citato art. 2 stabilisce peraltro che esse, in ogni caso, siano valutate «al netto di ritenute». Non vi è quindi dubbio che la disciplina generale del pignoramento delle pensioni, riveniente da tale quadro di fondo, ne preveda il calcolo al netto e non al lordo delle ritenute fiscali.
8. Rispetto al pignoramento delle pensioni va tuttavia considerato il già citato art. 69 L. 153/1969, che è la norma specifica da applicare nella presente controversia. Come chiarito da Corte Costituzionale 506/2002, cit., che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la CP_1 fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici. Non può però dirsi che, rispetto al quadro generale come sopra ricostruito e tale per cui il pignoramento ha testualmente ad oggetto le pensioni (come anche le retribuzioni) «valutate al netto di ritenute», vi siano elementi da cui desumere che l'ipotesi dell'art. 69 postuli un calcolo della quota pignorabile sul "lordo" del trattamento da percepire.
Né è a dirsi, come sostiene l' che tale elemento sia da trarre dalla CP_1 previsione di cui al secondo comma dell'art. 69, dei minimi pensionistici, quale misura inviolabile e, nell'ipotesi defensionale dell'ente, unica tutela assicurata. Infatti l'art. 69 cit., pur nella sua diversa dinamica e nella specificità del referente soggettivo (l' si inserisce in ogni caso, come CP_1 rilevato in sostanza anche dal Pubblico Ministero, nel sistema generale del
7 pignoramento delle pensioni quale sopra ricostruito, le cui modalità di funzionamento non possono che essere omogenee, salvo i profili che siano espressamente regolati in modo diverso, tra cui non vi è quello del calcolo della quota pignorabile al netto delle ritenute fiscali.
9. Deve quindi affermarsi il principio per cui, anche nel caso di compensazione attuata dall' per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 L. 153/1969, sugli CP_1 importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato valutando tali trattamenti al netto delle ritenute che per legge siano applicate a titolo fiscale.
10. La sentenza impugnata, non essendosi adeguata al principio di cui sopra, va dunque cassata, con rinvio alla medesima Corte territoriale affinché essa, in diversa composizione, decida la controversia sulla base del principio qui enunciato.
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Dalle pronunce giurisprudenziali testè citate si evince dunque che l' (come il CP_1 datore di lavoro nei confronti del lavoratore) possa ripetere l'indebito nei confronti del pensionato soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo.
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame il resistente opposto ha documentato, in allegato alla comparsa di costituzione, che con Sentenza n.
3352/2018 il Tribunale di Lecce ha dichiarato l'irripetibilità della somma di €
4.486,24 chiesta in restituzione a da e ha condannato Controparte_2 CP_1
l'Istituto alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Emerge inoltre dall'atto di precetto allegato al ricorso in riassunzione che l' ha rimborsato la somma di € 4.486,24, trattenendo l'importo di € Pt_1
1.131,76, circostanza peraltro ammessa da a foglio 2 del predetto ricorso CP_1 in riassunzione.
Orbene, deve rilevarsi che, come osservato dalla Corte D'Appello di Lecce con la sentenza sopra richiamata, se fosse consentito ad di operare trattenute CP_1 fiscali su una somma già al netto di tali trattenute si avrebbe una duplicazione degli oneri fiscali.
Si deve, dunque, ritenere che la somma di € 1.131,76 debba essere integralmente restituita al resistente opposto, onde evitare una duplicazione del pagamento dell'imposta da parte del pensionato.
Ne consegue che l'opposizione di va respinta e che l' deve essere CP_1 Pt_1 condannato alla restituzione della somma di € 1.131,76, oltre accessori di legge.
8 Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte resistente opposta per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, rigetta l'opposizione di e condanna a pagare a la CP_1 CP_1 Controparte_2 somma di € 1.131,76, oltre accessori di legge.
Condanna l' al pagamento, in favore del resistente opposto, delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 900,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 19 Settembre – 23 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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