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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 497/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. S. Fangareggi e M. Ferretti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Lentini
. Controparte_2
- Convenuto contumace -
CP_3
- Convenuto contumace - in punto a: Risarcimento danni.
All'udienza del 17/7/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 16/10/24 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 5/11/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale nel merito
- Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di residente CP_3 a Citta' di Castello in Via Don Lorenzo Milani nr 32, quale conducente del veicolo VOLVO FH12 Targato FP753SN e della società , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, con sede in Città di Castello (PG), Via G. Sorel nr 24, quale proprietario del suddetto veicolo, nella causazione del dell'evento dannoso de quo e dei danni complessivi provocati alla società , così come descritti e quantificati Parte_1 in narrativa,
- accogliere la domanda di parte attrice e per l'effetto condannare CP_3
in solido con la compagnia
[...] Controparte_2 [...] (Codice fiscale: e P. Iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentate pro-tempore, quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile del veicolo danneggiante, a risarcire in persona del legale rappresentante pro-tempore, di tutti i Parte_1 danni patiti, liquidati complessivamente nella somma di € 23.462,47 oltre interessi di legge dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento e rivalutazione, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di compensi e di spese. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 29/09/2021 alle 8:55 circa rimaneva coinvolto in un sinistro Controparte_4 stradale avvenuto in località Camposanto mentre si trovava alla guida dell'autocarro RENAULT MASTER targato CZ768CG di proprietà di ? Parte_1
2) Vero che in data 29/09/2021 alle 8:55 circa stava percorrendo a bordo Controparte_4 dell'autocarro RENAULT MASTER targato CZ768CG di proprietà di la SP 568 in Parte_1 direzione este verso Bologna in località Camposanto?
3) Vero che in data 29/09/2021 alle 8:55 mentre percorreva a bordo dell'autocarro RENAULT
MASTER targato CZ768CG di proprietà di la SP 568 in direzione este verso Bologna in Parte_1 località Camposanto veniva urtato nella parte posteriore sinistra dal veicolo VOLVO FH12 Targato
FP753SN di proprietà della società condotto da ? Controparte_2 CP_3
4) Vero che in conseguenza dell'urto il perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia CP_4 opposta andando a collidere frontalmente con il mezzo targato EH924CH?
5) Vero che in conseguenza dell'impatto il veniva condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_4 di Mirandola?
6) Dica il teste se sul luogo del sinistro sono intervenute le autorità locali.
7) Vero che durante il periodo di assenza del dipendente (dal 29/09/2021 a gennaio Controparte_4 2022) la società si è avvalsa di un altro operatore in sua sostituzione? Parte_1
8) Vero che in data 05/10/2021 la veniva incaricata Controparte_5 alla società di redigere un preventivo di spesa per il mezzo RENAULT MASTER Targato Parte_1 CZ768CG?
9) Riferisca il teste se conferma il preventivo che si rammostra (doc.10 di parte attrice.
10) Riferisca il teste se le riparazioni analiticamente indicate nel preventivo di cui al precedente capitolo 8) sono necessarie per ripristinare a regola d'arte il mezzo targato CZ768CG.
********* ******* Si indicano quali testimoni i Sig.ri – dipendente c/o Controparte_4 Pt_1 sui capitoli 1)-6); - impiegata amministrativa c/o
[...] Testimone_1 Pt_1 sui capitoli 1)-5)-7); – titolare della
[...] Testimone_2 [...] sui capitoli 8)-10). Controparte_5
********* *******
Si chiede interrogatorio formale del convenuto , conducente CP_3 del veicolo VOLVO F12 Targato FP753SN sui capitoli 1)-6).
********* ******* In caso di contestazione si insiste nuovamente per la CTU cinematica ricostruttiva volta a stabilire l'esatta dinamica del sinistro, nonché CTU estimativa intesa ad accertare l'entità dei danni materiali subiti dal veicolo RENAULT MASTER TargatoCZ768CG di proprietà della società a Parte_1 seguito dell'incidente per cui è causa”;
per parte convenuta Controparte_1
“Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, Voglia l'adito Tribunale rigettare la domanda attorea così come formulata in quanto infondata e non provata. Con vittoria nelle spese”.
Svolgimento del processo.
2 1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Va osservato anzitutto che in atti risultano inconfutabili alcune circostanze di fatto concernenti lo svolgimento dell'incidente ed in particolare che: in data 29/9/2021 , dipendente della società rimaneva Controparte_4 Parte_1
coinvolto in un incidente stradale a bordo dell'autocarro RENAULT MASTER targato CZ768CG di proprietà di parte attrice;
detto autocarro veniva urtato nella parte posteriore sinistra dal veicolo VOLVO FH12 targato FP753SN, di proprietà della convenuta condotto dal Controparte_2
convenuto assicurata con la convenuta CP_3 Controparte_1
[...] in conseguenza dell'urto il conducente perdeva il controllo dell'autocarro CP_4
che invadeva la corsia opposta andando a collidere con il furgone targato EH924CH, di proprietà di terzo estraneo al giudizio;
sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti dell' Controparte_6
i quali hanno redatto la relazione depositata in atti (doc. nn.
2-4 di parte
[...]
attrice), accertando, sulla base dei rilievi effettuati, che la colpa nella causazione del sinistro in oggetto era da ascrivere unicamente alla condotta imprudente del conducente del veicolo VOLVO FH12 targato FP753SN (di proprietà della
[...]
e condotto da nei cui confronti veniva anche elevata Controparte_2 CP_3 contravvenzione per violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, CdS;
il conducente nel corso degli accertamenti, ha rilasciato dichiarazioni CP_3
spontanee alla Polizia Municipale del Presidio di San Prospero (MO) nelle quali si è assunto la totale responsabilità nella causazione del sinistro (doc. n. 5 att.).
3 4. Sul punto delle condizioni di tempo e luogo dell'incidente sono altresì pacifiche le circostanze accertate dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale e cioè in particolare il volume intenso del traffico al momento dell'incidente, in relazione anche all'orario (le ore 8,55 circa), le condizioni di illuminazione ed atmosferiche
(definite come <> e sereno), nonché il fatto che la strada era <> e asfaltata, senza anomalie in quanto non segnalate. Ulteriori circostanze di fatto incontestabili riguardano la dinamica dell'incidente in quanto dagli atti degli operanti si deduce che l'impatto é avvenuto nell'area dell'incrocio ma nella corsia di pertinenza del veicolo di parte attrice, come evidenziato, tra l'altro, dalle tracce di scarrocciamento di detto veicolo, attinto sul fianco (parte laterale posteriore sinistra).
Il veicolo del convenuto effettuava la svolta a sinistra CP_2
occupando l'area di intersezione, colpendo il veicolo di parte attrice che stava sopraggiungendo dalla sua destra, e al quale il primo aveva l'obbligo di dare la precedenza per effetto di segnaletica sia verticale che orizzontale (doc. n. 2 att.).
5. In considerazione delle circostanze di fatto esposte va affermata la responsabilità esclusiva del conducente convenuto nella verificazione dell'evento. Da un CP_3
lato, infatti, la dinamica descritta dagli operanti intervenuti in loco, sulla base dei rilievi oggettivi effettuati nell'immediatezza, non lascia dubbi sulla ricostruzione del fatto;
d'altro lato tale ricostruzione trova conferma nelle già ricordate dichiarazioni rese dal convenuto (doc. n. 5 att.) che, in quanto confessione stragiudiziale a CP_3
terzi, ai sensi dell'art. 2735 C.c. non costituiscono una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte, tuttavia non sono valutabili alla stregua di un mero indizio, ma, potendo la confessione stragiudiziale essere liberamente apprezzata dal giudice, dette dichiarazioni costituiscono mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento, anche in via esclusiva;
nel caso in esame, infatti, tali dichiarazioni si pongono a evidente conferma delle conclusioni autonomamente raggiunte dagli operanti.
4 6. Una volta affermata la responsabilità di in qualità di conducente CP_3
resta affermata anche la solidale responsabilità dei convenuti proprietario e compagnia assicuratrice.
Quanto ai danni materiali provati, essi consistono anzitutto nei danni subiti dal veicolo di parte attrice, che nella specie consiste nel danno da perdita del veicolo, il quale, a seguito degli urti subiti non è andato completamente distrutto, ma ha subito danni tali che la sua riparazione è risultata antieconomica.
Al riguardo, infatti, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità applica la norma dell'art. 2058, 2° c., C.c., rilevando che <è necessario valutare non solo l'entità dei costi, ma anche se la reintegrazione in forma specifica comporti un arricchimento ingiustificato per il danneggiato, superando la finalità risarcitoria propria di tale provvedimento. Tale valutazione deve considerare se la condanna del debitore a una prestazione superi notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato, rendendo così ingiustificata la misura della prestazione>> (Cass.
20/4/2023, n. 10686).
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, secondo la quale: <Si ha eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 2058, 2° comma, c.c., quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art.
5 18, l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente>> (Trib. Modena -
Cortelloni- 17/4/2018, n. 687, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Nel caso in esame, il valore antesinistro del mezzo attoreo corrisponde -sulla base della valutazione del perito assicurativo (doc. n. 1 conv.), non contestata da parte attrice, trattandosi di veicolo immatricolato nel 2006 e con all'attivo una percorrenza di 320.000 km- nella somma di € 1.400,00, già corrisposta dall'assicurazione prima dell'instaurazione del presente giudizio, e trattenuta a titolo di acconto da parte attrice.
Viceversa, il costo delle riparazioni ammonta, per effetto delle produzioni della stessa parte attrice (doc. n. 10 att.), all'importo di € 12.839,90 come da preventivo dettagliato della carrozzeria;
è, quindi, evidente, la sproporzione tra il valore del bene e il costo di riparazione, che concretizza l'antieconomicità delle riparazioni stesse, imponendo il ristoro del danno per equivalente, invece che in forma specifica.
Tale voce di danno è già stata, quindi, risarcita.
7. Sempre con riferimento ai danni materiali provati, essi consistono in secondo luogo nel danno emergente consistente nei costi per il soccorso stradale e sosta dell'autocarro incidentato, provati in via documentale da parte attrice con la produzione della fattura (doc. n. 11 att.) per l'importo di € 670,01.
Parimenti costituiscono danni risarcibili i costi sostenuti per il costo del periodo di assicurazione non utilizzata -giorni 93 (dal 29/09/2021 al 31/12/2021), per l'importo di € 150,00, essendo stata provata la vigenza della polizza nr. 297138668 del 31/12/2021 (doc. n. 27 att.), ed il costo dell'imposta di bollo, non utilizzata per giorni 93 (doc. n. 28 att.), per l'importo di € 13,69.
Può, altresì, essere riconosciuto il danno per la sostituzione del dipendente infortunato ), e ciò in quanto -diversamente da quanto eccepito da Controparte_4
parte convenuta- in linea generale, la perdita temporanea o definitiva delle prestazioni lavorative di un dipendente derivante dal fatto illecito di un terzo costituisce per il datore di lavoro un danno ingiusto risarcibile a prescindere dalla possibilità di sostituzione del lavoratore stesso (così fin da: Trib. Pavia, 28/11/1980, in: Giur. it.
6 1981, I,2,587), sicché il datore di lavoro, che non abbia potuto utilizzare le prestazioni lavorative di un dipendente durante il periodo d'invalidità temporanea da questi contratta per le lesioni subite a seguito di un incidente stradale, è legittimato a chiedere il risarcimento del danno, in conseguenza subito, al terzo responsabile dell'incidente, anche al di fuori delle ipotesi in cui la mancata prestazione del lavoratore assente implichi la necessità di sostituirlo con altra persona, ovvero sussista l'impossibilità di effettuare tale sostituzione con conseguente pregiudizio dell'impresa (così fin da: Trib. Milano, 14/01/1982, in: Riv. giur. circol. trasp. 1982,
819; Trib. Firenze, II, 14/10/2020, n. 2211, in: Redazione Giuffrè 2020); inoltre, in questi casi l'obbligo del risarcimento sussiste anche nell'ipotesi in cui i compiti devoluti all'infortunato possano essere svolti da altri dipendenti (così fin da: Corte appello Napoli, 29/01/1986, in: Riv. giur. circol. trasp. 1987, 86); in caso di mancata sostituzione, tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi pregiudiziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (così fin da: Cass. sez. un.,
12/11/1988, n. 6132; Trib. Bari, III, 22/01/2008, n. 181, in: Il merito 2008, 9, 38); tuttavia, resta sempre salva la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente (cfr.: Cass. sez. un., n.
6132/1988, cit.; Cass. III, 25/06/1993, n. 7063; Trib. Monza, 12/02/2004, in: Giur. milanese 2004, 345; Trib. Monza, 12/02/2004, in: Giur. milanese 2004, 345).
In questo caso, la comprovata necessità di sostituzione del dipendente infortunato risulta dagli esborsi sostenuti nel periodo di assenza, documentati dal danneggiato nella somma di € 6.422,70 (doc. n. 24-26 att.), atteso che, secondo quanto comunemente accade e normale logica commerciale, un datore di lavoro non provvede ad assumere temporaneamente un lavoratore, rivolgendosi ad agenzie interinali, senza che vi sia effettiva necessità aziendale, sicché la prova contraria spettava, in questo caso, al danneggiante;
in ordine alla quantificazione, peraltro, è vero quanto eccepito da parte convenuta, che il riconoscimento di tale nocumento presuppone la prova del maggior costo della seconda retribuzione rispetto a quella dovuta al dipendente assente, e parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova in
7 tal senso, avendo documentato solo il costo della retribuzione sostitutiva, ma non di quella che come datore di lavoro avrebbe dovuto comunque corrispondere al dipendente infortunato;
pertanto, per la liquidazione di questa voce di danno, è possibile effettuare una valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 C.c.), considerando che il ricorso al lavoro interinale sia mediamente più costoso, per il datore di lavoro, di circa un terzo rispetto all'ordinario, e che, dunque, per due terzi l'importo in questione non sia risarcibile, in quanto corrispondente ad esborsi che sarebbero stati comunque sostenti, con conseguente liquidazione, a tale titolo, dell'importo di €
2.140,90.
Viceversa, non può essere interamente riconosciuto il danno per il costo del noleggio di un veicolo sostitutivo, per il periodo di mancato utilizzo del mezzo proprio, richiesto da parte attrice per la durata di un anno, e ciò non solo perché - come parte convenuta contesta- il veicolo non è mai stato posto in riparazione né, in realtà, è mai stato riparato, ma perché, come sopra rilevato in tema di risarcimento per equivalente, la riparazione in questo caso era antieconomica e, quindi, il veicolo poteva essere sostituito con l'acquisto di un veicolo equivalente;
ne deriva che il costo di un veicolo sostitutivo è risarcibile solo per il periodo necessario per reperire sul mercato un veicolo analogo, che nel caso di specie può essere stimato in non oltre due o tre mesi, con conseguente liquidazione, sulla base delle fatture di noleggio prodotte (doc. n. 12-23 att.) nonché in via prudenziale ed equitativa, dell'importo di €
1.000,00 a tale titolo.
Nel complesso, detratto quanto già percepito prima del giudizio dal danneggiato, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, ammonta, dunque, ad € (670,01+150,00+13,69+1.000,00+2.140,90=) siderato tale somma, con;
03.974,6 il capitale rivaluto e gli interessi dalla data del sinistro, ammonta all'attualità ad €
4.953,56.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
8 dichiara obbligati e condanna e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € CP_3 Parte_1
4.953,56, oltre ad interessi legali su detta somma dalla data di pronuncia della presente sentenza sino a quella del saldo effettivo;
dichiara altresì obbligati e condanna Controparte_1 CP_2
e , in solido tra loro, a rifondere a le spese di
[...] CP_3 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 381,0 per spese, oltre accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 27/1/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 497/2023 R. G. promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. S. Fangareggi e M. Ferretti
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentata e difesa dall'Avv. A. Lentini
. Controparte_2
- Convenuto contumace -
CP_3
- Convenuto contumace - in punto a: Risarcimento danni.
All'udienza del 17/7/24 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 16/10/24 per il deposito di comparse conclusionali, e fino al 5/11/24 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale nel merito
- Accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità di residente CP_3 a Citta' di Castello in Via Don Lorenzo Milani nr 32, quale conducente del veicolo VOLVO FH12 Targato FP753SN e della società , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, con sede in Città di Castello (PG), Via G. Sorel nr 24, quale proprietario del suddetto veicolo, nella causazione del dell'evento dannoso de quo e dei danni complessivi provocati alla società , così come descritti e quantificati Parte_1 in narrativa,
- accogliere la domanda di parte attrice e per l'effetto condannare CP_3
in solido con la compagnia
[...] Controparte_2 [...] (Codice fiscale: e P. Iva ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentate pro-tempore, quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile del veicolo danneggiante, a risarcire in persona del legale rappresentante pro-tempore, di tutti i Parte_1 danni patiti, liquidati complessivamente nella somma di € 23.462,47 oltre interessi di legge dal giorno del sinistro all'effettivo pagamento e rivalutazione, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia.
Con vittoria di compensi e di spese. In via istruttoria: si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 29/09/2021 alle 8:55 circa rimaneva coinvolto in un sinistro Controparte_4 stradale avvenuto in località Camposanto mentre si trovava alla guida dell'autocarro RENAULT MASTER targato CZ768CG di proprietà di ? Parte_1
2) Vero che in data 29/09/2021 alle 8:55 circa stava percorrendo a bordo Controparte_4 dell'autocarro RENAULT MASTER targato CZ768CG di proprietà di la SP 568 in Parte_1 direzione este verso Bologna in località Camposanto?
3) Vero che in data 29/09/2021 alle 8:55 mentre percorreva a bordo dell'autocarro RENAULT
MASTER targato CZ768CG di proprietà di la SP 568 in direzione este verso Bologna in Parte_1 località Camposanto veniva urtato nella parte posteriore sinistra dal veicolo VOLVO FH12 Targato
FP753SN di proprietà della società condotto da ? Controparte_2 CP_3
4) Vero che in conseguenza dell'urto il perdeva il controllo del mezzo ed invadeva la corsia CP_4 opposta andando a collidere frontalmente con il mezzo targato EH924CH?
5) Vero che in conseguenza dell'impatto il veniva condotto al Pronto Soccorso dell'Ospedale CP_4 di Mirandola?
6) Dica il teste se sul luogo del sinistro sono intervenute le autorità locali.
7) Vero che durante il periodo di assenza del dipendente (dal 29/09/2021 a gennaio Controparte_4 2022) la società si è avvalsa di un altro operatore in sua sostituzione? Parte_1
8) Vero che in data 05/10/2021 la veniva incaricata Controparte_5 alla società di redigere un preventivo di spesa per il mezzo RENAULT MASTER Targato Parte_1 CZ768CG?
9) Riferisca il teste se conferma il preventivo che si rammostra (doc.10 di parte attrice.
10) Riferisca il teste se le riparazioni analiticamente indicate nel preventivo di cui al precedente capitolo 8) sono necessarie per ripristinare a regola d'arte il mezzo targato CZ768CG.
********* ******* Si indicano quali testimoni i Sig.ri – dipendente c/o Controparte_4 Pt_1 sui capitoli 1)-6); - impiegata amministrativa c/o
[...] Testimone_1 Pt_1 sui capitoli 1)-5)-7); – titolare della
[...] Testimone_2 [...] sui capitoli 8)-10). Controparte_5
********* *******
Si chiede interrogatorio formale del convenuto , conducente CP_3 del veicolo VOLVO F12 Targato FP753SN sui capitoli 1)-6).
********* ******* In caso di contestazione si insiste nuovamente per la CTU cinematica ricostruttiva volta a stabilire l'esatta dinamica del sinistro, nonché CTU estimativa intesa ad accertare l'entità dei danni materiali subiti dal veicolo RENAULT MASTER TargatoCZ768CG di proprietà della società a Parte_1 seguito dell'incidente per cui è causa”;
per parte convenuta Controparte_1
“Disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, Voglia l'adito Tribunale rigettare la domanda attorea così come formulata in quanto infondata e non provata. Con vittoria nelle spese”.
Svolgimento del processo.
2 1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Va osservato anzitutto che in atti risultano inconfutabili alcune circostanze di fatto concernenti lo svolgimento dell'incidente ed in particolare che: in data 29/9/2021 , dipendente della società rimaneva Controparte_4 Parte_1
coinvolto in un incidente stradale a bordo dell'autocarro RENAULT MASTER targato CZ768CG di proprietà di parte attrice;
detto autocarro veniva urtato nella parte posteriore sinistra dal veicolo VOLVO FH12 targato FP753SN, di proprietà della convenuta condotto dal Controparte_2
convenuto assicurata con la convenuta CP_3 Controparte_1
[...] in conseguenza dell'urto il conducente perdeva il controllo dell'autocarro CP_4
che invadeva la corsia opposta andando a collidere con il furgone targato EH924CH, di proprietà di terzo estraneo al giudizio;
sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti dell' Controparte_6
i quali hanno redatto la relazione depositata in atti (doc. nn.
2-4 di parte
[...]
attrice), accertando, sulla base dei rilievi effettuati, che la colpa nella causazione del sinistro in oggetto era da ascrivere unicamente alla condotta imprudente del conducente del veicolo VOLVO FH12 targato FP753SN (di proprietà della
[...]
e condotto da nei cui confronti veniva anche elevata Controparte_2 CP_3 contravvenzione per violazione dell'art. 145, commi 4 e 10, CdS;
il conducente nel corso degli accertamenti, ha rilasciato dichiarazioni CP_3
spontanee alla Polizia Municipale del Presidio di San Prospero (MO) nelle quali si è assunto la totale responsabilità nella causazione del sinistro (doc. n. 5 att.).
3 4. Sul punto delle condizioni di tempo e luogo dell'incidente sono altresì pacifiche le circostanze accertate dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale e cioè in particolare il volume intenso del traffico al momento dell'incidente, in relazione anche all'orario (le ore 8,55 circa), le condizioni di illuminazione ed atmosferiche
(definite come <> e sereno), nonché il fatto che la strada era <> e asfaltata, senza anomalie in quanto non segnalate. Ulteriori circostanze di fatto incontestabili riguardano la dinamica dell'incidente in quanto dagli atti degli operanti si deduce che l'impatto é avvenuto nell'area dell'incrocio ma nella corsia di pertinenza del veicolo di parte attrice, come evidenziato, tra l'altro, dalle tracce di scarrocciamento di detto veicolo, attinto sul fianco (parte laterale posteriore sinistra).
Il veicolo del convenuto effettuava la svolta a sinistra CP_2
occupando l'area di intersezione, colpendo il veicolo di parte attrice che stava sopraggiungendo dalla sua destra, e al quale il primo aveva l'obbligo di dare la precedenza per effetto di segnaletica sia verticale che orizzontale (doc. n. 2 att.).
5. In considerazione delle circostanze di fatto esposte va affermata la responsabilità esclusiva del conducente convenuto nella verificazione dell'evento. Da un CP_3
lato, infatti, la dinamica descritta dagli operanti intervenuti in loco, sulla base dei rilievi oggettivi effettuati nell'immediatezza, non lascia dubbi sulla ricostruzione del fatto;
d'altro lato tale ricostruzione trova conferma nelle già ricordate dichiarazioni rese dal convenuto (doc. n. 5 att.) che, in quanto confessione stragiudiziale a CP_3
terzi, ai sensi dell'art. 2735 C.c. non costituiscono una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte, tuttavia non sono valutabili alla stregua di un mero indizio, ma, potendo la confessione stragiudiziale essere liberamente apprezzata dal giudice, dette dichiarazioni costituiscono mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento, anche in via esclusiva;
nel caso in esame, infatti, tali dichiarazioni si pongono a evidente conferma delle conclusioni autonomamente raggiunte dagli operanti.
4 6. Una volta affermata la responsabilità di in qualità di conducente CP_3
resta affermata anche la solidale responsabilità dei convenuti proprietario e compagnia assicuratrice.
Quanto ai danni materiali provati, essi consistono anzitutto nei danni subiti dal veicolo di parte attrice, che nella specie consiste nel danno da perdita del veicolo, il quale, a seguito degli urti subiti non è andato completamente distrutto, ma ha subito danni tali che la sua riparazione è risultata antieconomica.
Al riguardo, infatti, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità applica la norma dell'art. 2058, 2° c., C.c., rilevando che <è necessario valutare non solo l'entità dei costi, ma anche se la reintegrazione in forma specifica comporti un arricchimento ingiustificato per il danneggiato, superando la finalità risarcitoria propria di tale provvedimento. Tale valutazione deve considerare se la condanna del debitore a una prestazione superi notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato, rendendo così ingiustificata la misura della prestazione>> (Cass.
20/4/2023, n. 10686).
L'orientamento è condiviso dalla giurisprudenza di questo stesso ufficio, secondo la quale: <Si ha eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 2058, 2° comma, c.c., quando il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. Ne consegue che, in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, in effetti si è proposta una domanda di risarcimento in forma specifica. Se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione per il danneggiato. Ne consegue che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto delle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest'ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex art.
5 18, l'assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente>> (Trib. Modena -
Cortelloni- 17/4/2018, n. 687, in: www.giurisprudenzamodenese.it).
Nel caso in esame, il valore antesinistro del mezzo attoreo corrisponde -sulla base della valutazione del perito assicurativo (doc. n. 1 conv.), non contestata da parte attrice, trattandosi di veicolo immatricolato nel 2006 e con all'attivo una percorrenza di 320.000 km- nella somma di € 1.400,00, già corrisposta dall'assicurazione prima dell'instaurazione del presente giudizio, e trattenuta a titolo di acconto da parte attrice.
Viceversa, il costo delle riparazioni ammonta, per effetto delle produzioni della stessa parte attrice (doc. n. 10 att.), all'importo di € 12.839,90 come da preventivo dettagliato della carrozzeria;
è, quindi, evidente, la sproporzione tra il valore del bene e il costo di riparazione, che concretizza l'antieconomicità delle riparazioni stesse, imponendo il ristoro del danno per equivalente, invece che in forma specifica.
Tale voce di danno è già stata, quindi, risarcita.
7. Sempre con riferimento ai danni materiali provati, essi consistono in secondo luogo nel danno emergente consistente nei costi per il soccorso stradale e sosta dell'autocarro incidentato, provati in via documentale da parte attrice con la produzione della fattura (doc. n. 11 att.) per l'importo di € 670,01.
Parimenti costituiscono danni risarcibili i costi sostenuti per il costo del periodo di assicurazione non utilizzata -giorni 93 (dal 29/09/2021 al 31/12/2021), per l'importo di € 150,00, essendo stata provata la vigenza della polizza nr. 297138668 del 31/12/2021 (doc. n. 27 att.), ed il costo dell'imposta di bollo, non utilizzata per giorni 93 (doc. n. 28 att.), per l'importo di € 13,69.
Può, altresì, essere riconosciuto il danno per la sostituzione del dipendente infortunato ), e ciò in quanto -diversamente da quanto eccepito da Controparte_4
parte convenuta- in linea generale, la perdita temporanea o definitiva delle prestazioni lavorative di un dipendente derivante dal fatto illecito di un terzo costituisce per il datore di lavoro un danno ingiusto risarcibile a prescindere dalla possibilità di sostituzione del lavoratore stesso (così fin da: Trib. Pavia, 28/11/1980, in: Giur. it.
6 1981, I,2,587), sicché il datore di lavoro, che non abbia potuto utilizzare le prestazioni lavorative di un dipendente durante il periodo d'invalidità temporanea da questi contratta per le lesioni subite a seguito di un incidente stradale, è legittimato a chiedere il risarcimento del danno, in conseguenza subito, al terzo responsabile dell'incidente, anche al di fuori delle ipotesi in cui la mancata prestazione del lavoratore assente implichi la necessità di sostituirlo con altra persona, ovvero sussista l'impossibilità di effettuare tale sostituzione con conseguente pregiudizio dell'impresa (così fin da: Trib. Milano, 14/01/1982, in: Riv. giur. circol. trasp. 1982,
819; Trib. Firenze, II, 14/10/2020, n. 2211, in: Redazione Giuffrè 2020); inoltre, in questi casi l'obbligo del risarcimento sussiste anche nell'ipotesi in cui i compiti devoluti all'infortunato possano essere svolti da altri dipendenti (così fin da: Corte appello Napoli, 29/01/1986, in: Riv. giur. circol. trasp. 1987, 86); in caso di mancata sostituzione, tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi pregiudiziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (così fin da: Cass. sez. un.,
12/11/1988, n. 6132; Trib. Bari, III, 22/01/2008, n. 181, in: Il merito 2008, 9, 38); tuttavia, resta sempre salva la risarcibilità dell'ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente (cfr.: Cass. sez. un., n.
6132/1988, cit.; Cass. III, 25/06/1993, n. 7063; Trib. Monza, 12/02/2004, in: Giur. milanese 2004, 345; Trib. Monza, 12/02/2004, in: Giur. milanese 2004, 345).
In questo caso, la comprovata necessità di sostituzione del dipendente infortunato risulta dagli esborsi sostenuti nel periodo di assenza, documentati dal danneggiato nella somma di € 6.422,70 (doc. n. 24-26 att.), atteso che, secondo quanto comunemente accade e normale logica commerciale, un datore di lavoro non provvede ad assumere temporaneamente un lavoratore, rivolgendosi ad agenzie interinali, senza che vi sia effettiva necessità aziendale, sicché la prova contraria spettava, in questo caso, al danneggiante;
in ordine alla quantificazione, peraltro, è vero quanto eccepito da parte convenuta, che il riconoscimento di tale nocumento presuppone la prova del maggior costo della seconda retribuzione rispetto a quella dovuta al dipendente assente, e parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova in
7 tal senso, avendo documentato solo il costo della retribuzione sostitutiva, ma non di quella che come datore di lavoro avrebbe dovuto comunque corrispondere al dipendente infortunato;
pertanto, per la liquidazione di questa voce di danno, è possibile effettuare una valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 C.c.), considerando che il ricorso al lavoro interinale sia mediamente più costoso, per il datore di lavoro, di circa un terzo rispetto all'ordinario, e che, dunque, per due terzi l'importo in questione non sia risarcibile, in quanto corrispondente ad esborsi che sarebbero stati comunque sostenti, con conseguente liquidazione, a tale titolo, dell'importo di €
2.140,90.
Viceversa, non può essere interamente riconosciuto il danno per il costo del noleggio di un veicolo sostitutivo, per il periodo di mancato utilizzo del mezzo proprio, richiesto da parte attrice per la durata di un anno, e ciò non solo perché - come parte convenuta contesta- il veicolo non è mai stato posto in riparazione né, in realtà, è mai stato riparato, ma perché, come sopra rilevato in tema di risarcimento per equivalente, la riparazione in questo caso era antieconomica e, quindi, il veicolo poteva essere sostituito con l'acquisto di un veicolo equivalente;
ne deriva che il costo di un veicolo sostitutivo è risarcibile solo per il periodo necessario per reperire sul mercato un veicolo analogo, che nel caso di specie può essere stimato in non oltre due o tre mesi, con conseguente liquidazione, sulla base delle fatture di noleggio prodotte (doc. n. 12-23 att.) nonché in via prudenziale ed equitativa, dell'importo di €
1.000,00 a tale titolo.
Nel complesso, detratto quanto già percepito prima del giudizio dal danneggiato, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, ammonta, dunque, ad € (670,01+150,00+13,69+1.000,00+2.140,90=) siderato tale somma, con;
03.974,6 il capitale rivaluto e gli interessi dalla data del sinistro, ammonta all'attualità ad €
4.953,56.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
8 dichiara obbligati e condanna e Controparte_1 Controparte_2
, in solido tra loro, a corrispondere a la somma di € CP_3 Parte_1
4.953,56, oltre ad interessi legali su detta somma dalla data di pronuncia della presente sentenza sino a quella del saldo effettivo;
dichiara altresì obbligati e condanna Controparte_1 CP_2
e , in solido tra loro, a rifondere a le spese di
[...] CP_3 Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi € 2.921,00, di cui € 381,0 per spese, oltre accessori dovuti come per legge. Così deciso in Modena, il giorno 27/1/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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