Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 9950
CASS
Sentenza 21 gennaio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di competenza territoriale, a seguito delle disposizioni introdotte con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9, commi 2 bis e 2 ter D.Lgs. n. 155 del 2012, come modificato dall'art. 8, comma primo, D.Lgs. n. 14 del 2014 - per il quale i procedimenti penali si considerano pendenti dal momento in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del P.M. entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del D.Lgs. n. 155 del 2012 - la nuova notizia di reato rispetto al procedimento iscritto prima del 2013, legittimante una nuova iscrizione, non deve avere alcun collegamento con l'ipotesi investigativa iniziale; di conseguenza non costituisce nuova notizia, con obbligo di iscrizione di un autonomo procedimento penale, la realizzazione del fatto oggetto della iscrizione originaria ad opera di diversi soggetti rispetto a quelli inizialmente iscritti, situazione che comporta solo l'obbligo del P.M. di aggiornare le relative iscrizioni. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che il fatto oggetto della notizia di reato, relativo ad un procedimento iscritto nel 2011 - costituito dalla realizzazione di infrastrutture militari, Mobile User Objective System (c.d. MUOS), che si assumono eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e, pertanto, ritenute abusive - era rimasto identico, a prescindere dalla circostanza che ulteriori soggetti, pur con condotte successive alla data del 13.9.2013 e indipendenti, potessero avere contribuito alla realizzazione di cui all'originaria iscrizione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2016, n. 9950
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9950
    Data del deposito : 21 gennaio 2016

    Testo completo