Sentenza 13 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, la giustificazione della misura deriva dalla pericolosità sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità, così che il sequestro preventivo, di cui all'art. 321 c.p.p., pur se condizionato alla sussistenza di una ipotesi di reato, prescinde dalla individuazione del suo autore e dall'indagine sulla colpevolezza di questi. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale del riesame di revoca di un sequestro preventivo fondata sull'indagine sull'elemento psicologico del reato, sottratta, secondo la Corte, alla cognizione limitata del giudice di riesame, in quanto devoluta alla pienezza dei poteri conoscitivi e decisori del giudice del successivo giudizio).
Commentario • 1
- 1. MUOS: Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico sequestro legittimo.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mobile User Objective System (cd. MUOS) – Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno – Rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale – DIRITTO URBANISTICO – Carico urbanistico – Giurisprudenza –Art. 181, c.1, d.lgs. n.42/2004, (in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 1, lett. f, e 146, d.lgs. n.42/2004 e 44, c.1, lett.c, d.P.R. n. 380/2001). In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, secondo il quale la sola esistenza di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2002, n. 11290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11290 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO - Presidente - del 13/02/2002
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - N. 244
Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALDO FIALE - Consigliere - N. 42667/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese, nel procedimento cautelare relativo all'indagato Di AL AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza resa il 27.9.2001 dal tribunale di Palermo. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato, Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Guglielmo Passacantando, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - In data 21.5.2001 il g.i.p. del tribunale di Termini Imerese, su richiesta del p.m., disponeva il sequestro preventivo di un impianto per il recupero di rifiuti gestito dalla s.r.l. Nuova Tecnica Tadini, il cui amministratore unico AN Di FA era sottoposto a indagini per il reato di cui all'art. 51 D.Lgs. 22/1997, per aver attivato il predetto impianto per il recupero di rifiuti speciali e pericolosi senza la prescritta autorizzazione e senza il necessario nulla-osta richiesto dall'art. 5 della legge Regione Siciliana 181/1981. In data 31.5.2001 e 21.6.2001 il difensore dell'indagato presentava istanza di dissequestro, corredata da copiosa documentazione, sostenendo che non sussisteva il reato ipotizzato ne' sotto il profilo soggettivo ne' sotto il profilo oggettivo.
Il g.i.p., su parere negativo del p.m., con ordinanza del 16.7.2001, rigettava l'istanza.
2 - Avverso quest'ultimo provvedimento il difensore proponeva appello, e il tribunale di Palermo, con ordinanza del 27.9.2001, accogliendo l'appello, annullava la citata ordinanza del 16.7.2001 e revocava il decreto di sequestro preventivo disposto dal g.i.p.. Il tribunale accoglieva la tesi difensiva secondo cui l'indagato aveva agito in buona fede, poiché si era attenuto all'interpretazione dei competenti organi amministrativi della regione Siciliana e della Provincia di Palermo, secondo i quali l'attività di recupero dei rifiuti gestita dalla Nuova Tecnica Tadini era legittimata dalla procedura semplificata di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997, sicché non era richiesta l'autorizzazione, ma solo una comunicazione di avvio dell'attività, che l'indagato aveva regolarmente inoltrato.
Secondo il collegio, non si poteva ravvisare alcun sintomo di dolo o di negligenza da parte dell'amministratore della società, il quale aveva richiesto l'autorizzazione agli organi competenti, ma si era visto replicare che per il tipo di attività svolta e per la tipologia dei rifiuti poteva fruire della procedura semplificata.
3 - Avverso tale ordinanza il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Termini Imerese ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge. 3.1 - Anzitutto lamenta violazione dell'art. 125 c.p.p., perché nella motivazione dell'ordinanza impugnata manca evidentemente una parte della motivazione, posto che alla quintultima riga della pagina 2 il periodo è troncato e incompleto.
3.2 - In secondo luogo lamenta che il giudice cautelare ha assolutamente travalicato i limiti del suo potere di cognizione, addentrandosi in un esame degli indizi di colpevolezza dell'indagato, che compete solo al giudice del processo principale. 3-3 - In terzo luogo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 5 c.p. così come modificato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 364/1988, in tema di scusabilità dell'ignoranza inevitabile della legge penale. Sostiene che in materia di reati formali di pericolo, qual è quello ipotizzato a carico dell'indagato, non è invocabile il principio di scusabilità dell'ignoranza inevitabile.
Aggiunge che nella fattispecie la società non aveva conseguito neppure il nulla-osta preventivo, richiesto dall'art. 5 della legge regionale n. 181/1981 come condizione per il rilascio di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia;
e che all'attività esercitata dalla Nuova Tecnica Tadini, consistente nel trattamento di rifiuti speciali e pericolosi prodotti da terzi, non era applicabile la procedura semplificata prevista dagli artt. 31 e ss. del d.Lgs.22/1997, riservata solo alle attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione e alle attività di recupero di cui all'allegato C del medesimo decreto. Infine, sotto il profilo soggettivo, osserva che resta incomprensibile e incompatibile con l'asserita buona fede la circostanza che l'indagato abbia contemporaneamente attivato anche la procedura di autorizzazione ex art. 28 decreto citato.
4 - Il De FA ha depositato in cancelleria un'articolata memoria difensiva, chiedendo che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile o rigettato.
Motivi della decisione
5 - Pregiudizialmente va affrontata la prima censura, relativa alla incompletezza della motivazione dell'ordinanza impugnata (v. sopra n. 3. 1).
Invero, nella seconda pagina dell'ordinanza, laddove si argomenta sulla inesistenza del necessario elemento soggettivo della contravvenzione, in conseguenza del fatto che le stesse autorità amministrative competenti ritenevano applicabile la procedura semplificata anziché il regime autorizzatorio, si precisa testualmente: "È stata la stessa Regione a suggerire la revoca della prima istanza di autorizzazione, in ragione della ritenuta applicazione della procedura semplificata, ed inoltre, anche nella seconda richiesta di autorizzazione presentata dall'indagato, nessuna censura è pervenuta dalle Autorità amministrative (che da ultimo hanno richiesto e ottenuto il parere dell'ufficio legale della Regione, depositato dalla difesa alla odierna udienza, ove non si). Dal contesto si può capire il senso della frase improvvisamente troncata, con la quale si voleva evidentemente evidenziare che anche secondo il parere dell'ufficio legale della Regione non si riteneva necessaria l'autorizzazione (esattamente "parere dell'ufficio legale... ove non si riteneva necessaria (ovvero non si richiedeva) l'autorizzazione"). Peraltro, si può aggiungere che l'indiscutibile lapsus calami dell'estensore può essere alternativamente di due tipi: non aver aggiunto le parole mancanti dopo l'inizio del periodo "ove non si"; oppure non aver eliminato tutta la frase in parentesi. In entrambi i casi, infatti, il senso dell'argomentazione complessiva resterebbe intatto.
In ogni caso, essenziale è che l'omissione grafica parziale (o l'omessa eliminazione parziale) non pregiudica ne' compromette il significato della motivazione sul punto, secondo cui il tribunale ha voluto mettere in evidenza che le autorità amministrative investite della questione avevano ritenuto che l'attività di recupero dei rifiuti gestita dalla società Nuova Tecnica Tadini non richiedesse una previa autorizzazione, ma potesse essere abilitata anche attraverso la semplice comunicazione prevista nelle procedure semplificate. Essendo rimasto invariato l'impianto logico della motivazione, insomma, non può dirsi che il difetto o errore marginale del testo scritto configuri quella mancanza di motivazione che per l'art. 125/3 c.p.p. è causa di nullità dell'ordinanza.
6 - Se quindi va respinto il primo motivo di ricorso, risultano invece fondati gli altri motivi, nei limiti appresso indicati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, non v'è dubbio che il tribunale palermitano ha travalicato i limiti del potere di cognizione che spetta al giudice del procedimento cautelare reale, sia esso il giudice che dispone la misura del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., quello che la riesamina ex art. 322 c.p.p., o quello che decide in appello ex art. 322 bis c.p.p. in materia relativa alla stessa misura. A questo riguardo conviene ribadire la chiara e autorevole motivazione addotta nella nota sentenza Gifuni di queste sezioni unite, a cui la giurisprudenza successiva s'è costantemente adeguata:
"Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate all'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali: ne consegue che ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi.
Inoltre, il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi, come già questa Corte ha avuto modo più volte di affermare (cfr. Sez. 5^ 25 giugno 1992, ricorso Marsiglia), all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. La ricerca e la valutazione dell'elemento psicologico dei reati in relazione ai quali il sequestro preventivo era stato disposto ed eseguito, proprio perché strumentali all'accertamento della concreta colpevolezza dell'accusato, erano compiti sottratti alla limitata cognizione del giudice del riesame, ma devoluti alla pienezza dei poteri conoscitivi e decisori del giudice del giudizio. " (Sez. Un.n. 4 del 23.4.1993. c.c. 25.3.1993, Gifuni).
La ragione di questo indirizzo giurisprudenziale non è tanto l'esigenza di non pregiudicare il giudizio principale di merito, quanto piuttosto la conseguenza del fatto che, nel sequestro preventivo, a giustificare la misura è la pericolosità sociale della cosa e non la colpevolezza di colui che ne ha la disponibilità, sicché il sequestro di cui all'art. 321 c.p.p., pur essendo condizionato dalla sussistenza di un reato, prescinde dalla individuazione del suo autore e dalla colpevolezza di questi. Questo sistema, com'è noto, è ritenuto compatibile con i principi costituzionali, atteso che i diritti patrimoniali hanno uno statuto affievolito rispetto ai diritti personali: con la conseguenza che i primi possono ricevere una tutela differenziata rispetto a questi ultimi, nel senso che il sacrificio della libertà personale richiede almeno gravi indizi di colpevolezza della persona colpita dalla misura restrittiva, mentre il sacrificio cautelare del diritto patrimoniale prescinde dalla colpevolezza del titolare del diritto (cfr. in questo senso Cass. Sez. 2^, n. 5472 del 21. 12,1999, c.c. 15.11.1999, P.M. in proc. Coppola, rv. 215089).
Alla luce di questo principio, il tribunale palermitano avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'astratta configurabilità dell'ipotizzato reato di cui all'art. 51, primo comma, del D.Lgs.22/1997, sotto il profilo materiale.
A questo riguardo, avrebbe dovuto valutare se l'attività di recupero di rifiuti gestita dalla società Nuova Tecnica Tadini doveva essere previamente autorizzata (e quindi era illecita, non essendo stata rilasciata l'autorizzazione richiesta) o poteva essere legittimata da una semplice comunicazione (e quindi era da ritenersi lecita, a condizione che l'attività risultasse iniziata dopo il termine di novanta giorni dalla comunicazione e risultasse rispettosa delle norme tecniche e delle prescrizioni prescritte ai sensi dei primi tre commi dell'art. 31 D.Lgs. 22/1997, ai sensi dell'art. 33 dello stesso decreto).
È appena il caso di aggiungere che questa verifica giurisdizionale non era preclusa dall'orientamento espresso dalle autorità amministrative investite dalla società interessata, giacché questo orientamento non era stato formalizzato in un provvedimento dell'abilitazione, come tale sottratto al potere di disapplicazione del giudice penale, ma si era concretizzato in semplici pareri, che non potevano ne' possono limitare il potere di accertamento dei reati da parte dello stesso giudice, se non per quanto riguarda la valutazione della buona fede del contravventore. In altri termini, occorreva accertare in primo luogo se la società Nuova Tecnica Tadini era abilitata ad accedere alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 22/1997, come esercente attività di recupero rientrante in quelle previste dall'allegato C del decreto, posto che sembra escluso che essa esercitasse attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dalla stessa società produttrice (che è la seconda ipotesi contemplata nell'art. 31). Va anche tenuto presente che una cosa è l'abilitazione alla costruzione dell'impianto, altra cosa l'abilitazione all'esercizio dell'attività. Sotto il primo profilo non sembra pertinente il richiamo operato dal pubblico ministero ricorrente all'art. 15 della legge 18.6.1977 n. 39 della regione siciliana, il quale prescrive un nulla-osta all'impianto rilasciato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (comma 1), precisando che il rilascio del nulla-osta è condizione per la concessione edilizia e per ogni altra autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto (comma 2). Infatti, con legge regionale 3.10.1995 n. 71 (in virtù del quarto comma dell'art. 1) dopo le parole "ogni altra autorizzazione" è stato inserito l'inciso "discendente dalla legislazione regionale": sicché il rilascio del predetto nulla-osta regionale non è condizione di efficacia dell'autorizzazione prescritta dall'art. 28 del D.Lgs. 22/1997 per l'esercizio dello smaltimento e del recupero di rifiuti, propria perché questa autorizzazione "non discende" dalla legislazione regionale, ma è imposta da una norma di legge statale. Piuttosto, la costruzione di impianti che recuperano rifiuti ammessi alle procedure semplificate, in virtù del richiamo operato dal sesto comma dell'art. 31 D.Lgs. 22/1997 al D.P.R. 24.5.1988 n. 203 (relativo all'inquinamento atmosferico), è soggetta all'autorizzazione regionale prescritta dall'art. 6 del decreto 203/1988, la cui mancanza è sanzionata penalmente dall'art. 24 dello stesso decreto. Per quanto invece riguarda l'esercizio della attività di recupero dei rifiuti, giova ancora precisare che il secondo comma dell'art. 33 D.Lgs. 22/1997 richiede il rispetto di una serie di norme e condizioni tecniche, tra cui la provenienza e la quantità massima impiegabile di rifiuti, di talché se queste condizioni non vengono rispettate non è più applicabile il regime semplificato della comunicazione, ma ridiventa necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 28. Il che spiega perché - come ammette lo stesso De FA a pagina 8 della sua memoria difensiva - la società Nuova Tecnica Tadini, prevedendo un afflusso di rifiuti superiore a quello consentito per l'ammissione al regime semplificato (600 mc. ex D.M. 5.2.1998), abbia presentato una seconda domanda di autorizzazione,
nonostante il predetto orientamento delle autorità amministrative consenziente alla procedura più favorevole. Per tutte queste considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso tribunale, di Palermo, che procederà ex art. 623 lett. a) c.p.p. a nuovo giudizio cautelare secondo i principi sopra esposti.
P.Q.M.
la corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2002