Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2003, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
502 7 74 /03 ALOPOLO TALIA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 19398/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Michele VARRONE Cron.6306 Consigliere Dott. Antonio LIMCNGELLI 182 Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Rei. Consigliore ud. 21/10/02 Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA IERACI FRANCO, CAIO MARIO 13, presso lo studio dell'avvocato MAURO D'ANTONIO, difeso dall'avvocato MARIO CAPPELLERT, giusta delega in atti ricorrente
contro
YD RI SPA in persona del procuratore e legale rappresentante dott. Alessandro Oliva, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINICTO CORTESE 176, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI B FONNESC, 2002 cre lo difende, giusta delega in atti;
1974
- controricorrente -
nonchè
contro
IA NA RI;
intimata avverso la sentenza n. 2515/98 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III civile emessa il 22/4/1998, depositata il 16/07/98; RG.4164/1994; udi-a la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/02 da_ Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Doct. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto ci citazione ritualmente notificato Mac- chia NN RI conveniva dinanzi al Tribunale di Roma ieraci FR E il OY CO spa pcr sentirli condannare ā risarcire, a LiLolo di responsabilità ex art. 2048 C.C., i danni da essa iştante riportati ca- dendo il 2.5.1998 sulla rampa delle scale dell'abita- dello zione Teraci, resa scivolosa dall'acqua incau- tamente rovesciata dalla minore eraci NA. Tl convenuto leraci, costituitosi, chiede on ai chiamare in garanzia i lloyd CO, che, costitui- tos: a sua volta, chiedeva i rigetto della domanda at- Trice. N Con sentenza n. 16950/1993 il Tribunale condannava ic Teraci al pagamento in favore della CC della somma di L. 32.750.000, oltre interessi, e rigettava la domanda proposta nei confronti del OY CO Ass.ni. Proposto appollo dallo Ierani, la Corte d'appello di Roma, in contraddittorio degli appellati, con sen- Lenza del 16.7.1998 rigettava il gravame. Avverso la sentenza lo stesso RA FR ha pro- posto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste il Moyd CO spa, mentre l'allra intimata CC NN RI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricor n denuncia la viola- € falsa applicazione di legge ex art. 360 П3 zione c.p.c. in relazione all'art. 244 c.p.c., assumendo che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che nessu- na prova fosse stata da lui ritualmente decolta. La censura non è suscettibile di accoglimento. Pacifico che l'accertamento della specificità della prova testimoniale costituisce giudizio di fatto rimes- 50 al discrezionale apprezzamento del giudice di meri- [O, incensurabile in sede di legittimità se corretta- mente motivato, nella specie il giudice d'appello si è per verc attenuto al disposto dell'art. 244 c.p.c., 30- 7 condo cui "la prova per testimoni devo essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da inter- rogare e dei fatti, formulati in articoli separati sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata". Ha rilevato, infatti, che "la prova invocata nelle conclusioni rassegnate dall'appellante non si capisce su quali fatti specifici verte, giacchè non è stata ar- ticolata in capitoli" e che "solo presuntivamente si può ritenere riferiLa aj Eatto in contestazione, ma * quali termini specifici è onere al quale il deducente non ottempera". E' palese, dunque, che il giudice di merito, nel discrezionale potere valutativo delle circostanze, suo ha ritenuto non soddisfatta l'esigenza di specificazio- ne dei falti, su cui i testi devono essere interrogati, dal 5010 riferimento operato dallo RA al "fat.t.o storico relativo alla modalità di svolgimento dei fatti per cui è causa", in assenza di qualsiasi determinazio- ne. E peraltro da escludere una acquiescenza della so- resistorte all'ammissione della prova, ţiacchè cietà essa con la propria comparsa di costituzione in appello qui esaminata pe= il tipo di vizio denurciato contesto comunque 1'anumissibilità della prova stessa ("risulta inammissibile... la prova richiesta dall'ap- 4 pellante"). Con il secondo motivo, impostato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2733 C.C., ין ricorrente si duole cte i giudici d'appello non abbiano dedotto elementi di convincimento dalla propria confessione giudiziale. Anche ale motivo va disatteso, avendo la Corte ter- ritoriale correttamente osservato che, Dоn sussistendo nel caso di specie litisconsorzio necessario e quindi vincolando la confessione resa in giudizio solo il sog- getto che la fa, la confessione resa dall'assicurato RA nei confronti ed a favore della danneggiata Mac- chia non poteva essere, sic et simpliciter, trasferita a carico dell'assicuratore OY CO. Soggiunger- do in proposito, d'altro canto, che, nel rapporto di chiarata in garanzia del proprio assicuratore, l'assi- curato è attore nei confronti di quest'ultimo e, per- tanto, onerato di provare la propria pretesa, giammai potendo invocare a carico della compagnia assicuratri- ce, chiamata, una propria affermazione. Con il terzo mezzo, sotto il profilo dei vizi delia motivazione, il ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado ha fondato il rigetto della sua domanda facendola apparire sfornita di ogni clemento di prova, quando [invece] Lo stesso CTU ha attribuito danno subito dalla CC come conseguenza immediata della sua caduta dalle scale, circostanza mai contestata dal- 1'impresa assicuratrice. Lamerta altresì che detto giu- dice ha omesso ogni riferimento alla perizia versala in atti della dott. Di Corato in cui si chiariva inconfu- Tabiimonte il nesso causale Tra il danno e l'event consistito nell'essere scivolati dalle scale di una ca- sa privala, 11 motivo è da disattendere, rilevandosi, per זנ1 verso, che il giudice d'appello non aveva alcun obbligo di motivare il proprio eventuale dissenso rispetto al- l'elaborato peritale di parte e, per altro verso, che il rilievo dal CTU che il danno subito dalia CC era conseguenza della caduta dalle scale ed il Catto che siffatta circostanza non era stata contestata dal- th l'assicuratore non potevano di per sé implicare, in as- senza di prova, che tale caduta si sia verificata per colpa dello stesso RA. Non risultano, poi, prospettati in appello il Con- TOM O (peraltro non riprodotto nel suo tenore lettera- le in ricorso) della menzionata lettera 7.4.1997 del OY CO e la relativa questione che esso equi- valeva ad una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c. c. qualificabile quale piena prova a carico del con- fitente OY. G I ricorso va pertanto rigettato, compensandosi per giusti motivi le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Cosi deciso, il 21.10.02 Gavan Fiducin IL PRESIDENIE IL CONSIGLIERE EST. Tomato Calabrese добал IL CANCELLERSCI Dott.ssa Marie Ainfo Depositata in Cancelleria Loggi,24.02.03 ALCANTELLERE OT Dott.ssa RI Alelio +