Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La natura permanente del reato previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, legittima il sequestro preventivo delle opere edilizie eseguite in zona sottoposta a vincolo anche nel caso di ultimazione dei lavori, in quanto l'esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all'ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare.
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- 1. MUOS: Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico sequestro legittimo.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Mobile User Objective System (cd. MUOS) – Intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico – Sequestro preventivo per reati paesaggistici – Requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno – Rischio di offesa al territorio ed all'equilibrio ambientale – DIRITTO URBANISTICO – Carico urbanistico – Giurisprudenza –Art. 181, c.1, d.lgs. n.42/2004, (in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 142, comma 1, lett. f, e 146, d.lgs. n.42/2004 e 44, c.1, lett.c, d.P.R. n. 380/2001). In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, secondo il quale la sola esistenza di una …
Leggi di più… - 2. Si può sequestrare un immobile per reati paesaggistici?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2009, n. 30932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30932 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/05/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 755
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3592/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO AR LU N. IL 19/08/1941;
avverso ORDINANZA del 19/01/2009 del TRIB. LIBERTÀ di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO Margherita;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. LO VOI Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 4 novembre 3008 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno non convalidava il sequestro operato dalla polizia giudiziaria e respingeva la richiesta di sequestro preventivo proposta dal PM nel complesso di agriturismo denominato "Le Fontanelle", sito in .località Monticelli fazione Santa IA del Comune di Cava de Tirreni, avente oggetto un ampliamento destinato a solarium del terrazzo, delle dimensioni di metri 20 x 7,50 per complessivi metri quadrati 150 circa, che aveva determinato, di conseguenza, il ricavo di una ulteriore superficie sottostante, aperta su tre lati, con pilastri in ferro, tettoia e tegole in legno, nonché, sull'area esterna antistante la sala ristorante, una piccola struttura in muratura, di forma irregolare, con copertura in legno e lamiere coibentate, destinata a barbecue, parzialmente aperta su tre lati, avente una superficie complessiva di circa mq 10 ed un'altezza di circa mt. 1,7 .
Il sequestro preventivo era stato richiesto dal PM nei confronti di RI IA TO, indagata in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 31 e 44 per aver eseguito, nella sua qualità
di proprietaria e committente, in assenza del permesso di costruire, presso il complesso agrituristico denominato "Le Fontanelle" sito in località Ponticelli, frazione Santa IA del Comune di cava de Tirreni, le suindicate opere edili abusive.
IL GIP motivava il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo rilevando che dalla descrizione delle opere riportate nella imputazione provvisoria risultava che le stesse non costituivano cubatura suscettibile di utilizzazione a fini abitativi, trattandosi di ampliamento di solarium di terrazzo scoperto, realizzato in sostituzione di superficie già interessata dalla proiezione di preesistente tettoia in legno e di un barbecue e che nella informativa non si rilevavano ne' lavori edili ne' pregressi nè in corso.
Avverso l'ordinanza di rigetto proponeva appello il P.M. di Salerno deducendo l'erroneità della valutazione operata dal primo giudice, sia in ordine alla sussistenza del fumus, atteso che le opere abusivamente realizzate rientravano nel concetto di nuova costruzione, sia in ordine al periculum in mora non rilevando a tali fini lo stato di ultimazione dei lavori, trattandosi di nuova costruzione su zona vincolata.
Il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del PM, annullava l'ordinanza del GIP e disponeva il sequestro preventivo dei manufatti in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), D.Lgs n. 42 del 2004,
artt. 146 e 181 e art. 734 c.p.. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
Tanto premesso il Collegio rileva che, con un unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge deducendo che il provvedimento era stato emesso in assenza di qualsiasi esigenza cautelare.
Rileva la ricorrente che il Tribunale nel riesame si era limitato a motivare rilevando che gli interventi eseguiti erano suscettibili di protrarre nel tempo e di approfondire di intensità le conseguenze del reato, determinando e radicando nel tempo il danno all'ambiente ed al bene paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare.
Secondo la ricorrente con tale motivazione il Tribunale del riesame aveva dato al sequestro preventivo una finalità estranea alla sua natura di coercizione reale dettata dall'esigenza di prevenire ulteriori pregiudizi quali nuovo effetti offensivi degli interessi penalmente tutelati. Il Tribunale del riesame si sarebbe infatti limitato a riportare la giurisprudenza della Corte di legittimità sulla possibilità di emissione del sequestro preventivo anche in presenza di opere ultimate, senza procedere ad una valutazione del pericolo attuale e concreto che sarebbe derivato dal libero uso delle cose sequestrate in termini di aggravamento del carico urbanistico. Nel caso in esame doveva escludersi l'aggravamento del carico urbanistico, in considerazione della natura e della consistenza delle opere pertinenziali abusive;
(solarium a servizio di una piscina, piccolo terrazzo e barbecue) non suscettibili, come aveva correttamente osservato il GIP, di creare volumi abitativi e quindi di incrementare il carico urbanistico sul territorio. Si trattava infatti di opere modeste che non producevano alcun stabile incremento dell'insediamento umano sul territorio e che quindi non avevano alcuna incidenza sulle cd. strutture urbanistiche secondarie. Rileva il Collegio che il motivo è infondato.
Come ha affermato questa Corte a Sezioni Unite (SU sent. 2003, n. 12878) "il sequestro preventivo di cose pertinenti al reato può essere adottato anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi;
in specie per i reati edilizi è ammissibile il sequestro di un immobile costruito abusivamente la cui edificazione sia ultimata. Le conseguenze, ulteriori rispetto alla consumazione del reato, discendenti dall'edificio abusivamente realizzato e che il provvedimento coercitivo reale tende ad inibire, debbono avere carattere antigiuridico con implicazione nell'azione vietata dalla legge penale. Pertanto, l'applicazione della misura coercitiva di prevenzione con natura cautelare richiede la connessione con il procedimento di repressione del reato, il cui accertamento irrevocabile deve essere pure idoneo ad impedire gli effetti pregiudizievoli anzidetti. Il pericolo del verificarsi di questi ultimi esige il requisito della concretezza e va accertato dal giudice in punto di fatto con adeguata motivazione". Nel caso in esame la motivazione del Tribunale del riesame si fonda sulla ritenuta natura di reato permanente della condotta di costruzione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico che presuppone quindi il permanere della consumazione del reato.
Il Tribunale del riesame ha infatti rilevato che in relazione alle opere sequestrate difettava non solo il permesso di costruire ma anche l'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che pur se ultimati, gli interventi eseguiti erano comunque suscettibili di protrarre nel tempo ed approfondire di intensità le conseguenze del reato determinando e radicando il danno all'ambiente e al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mirava a salvaguardare. La motivazione del Tribunale del riesame è quindi adeguata e conforme al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui la realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo ha natura permanente, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 30 aprile 2003, n. 28338, rv 225385, Fraticelli), sicché soltanto con il sequestro che toglie al soggetto che ha realizzato l'abuso la disponibilità del bene, può ritenersi cessata la permanenza nel reato, atteso che gli interventi eseguiti sono comunque suscettibili di protrarre nel tempo ed approfondire di intensità, (quindi di aggravare), le conseguenze del reato, determinando e radicando il danno all'ambiente ed al vincolo paesaggistico.
Va quindi respinto il ricorsa con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2009