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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3706/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Miranda, come Parte_1 da procura in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_2
Criscuolo, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
19/06/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati atti di citazione ritualmente notificati, quello di Pt_1 iscritto a n. RG 3706/2029 e quello di inscritto al
[...] Parte_2
n. RG 4111/201, detti opponenti facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 834/2019 con il quale Tribunale di Nocera Inferiore ebbe a ingiungere loro, quali coobbligati, di pagare in solido a quale cessionaria Controparte_1 del credito di la somma di euro 15.191,18 Controparte_2 oltre accessori, sulla base del finanziamento personale al consumo n. 6470546 del 2011, di cui euro 8.381,54 a titolo di sorta capitale a seguito della perdita del beneficio del termine in data 04/11/2013 ed euro 6.809,64 per interessi di mora, in relazione all'erogazione di euro 10.000,00 da restituire in n. 84 rate mensili. Gli opponenti deducevano a motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva della ricorrente non risultando alcun collegamento Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 giuridico tra chi avrebbe effettuato il presunto finanziamento e la ricorrente;
2) il disconoscimento della documentazione prodotta in copia fotostatica in monitorio;
3) la carenza di legittimazione di essi opponenti;
4) l'illiceità della clausola prevista dall'art. 5 del contratto per aver preventivamente stabilito gli interessi di mora al di sopra del tasso soglia previsto dalla legge all'epoca della sottoscrizione del contratto;
5) l'illiceità del calcolo degli interessi anche nella loro globalità, per superamento del tasso soglia previsto dalla legge e per l'illegittimità dell' anatocistico trimestrale;
6) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria della in quanto liberata per decadenza Pt_1 della banca ai sensi dell'art.. 1957 c.c. per non aver proposto le istanza nei confronti del nel termine di sei mesi;
7) l'illegittima segnalazione Parte_2 del nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; 8) la prescrizione del credito. Per tali motivi gli opponenti chiedevano al giudice la revoca del decreto ingiuntivo e di dichiarare illegittima la segnalazione alla Centrale
Rischi della Banca di Italia, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno da quantificare in via equitativa.
Costituitasi in giudizio l' rilevava che gli opponenti non Controparte_1 avevano contestato specificamente ex art. 115 cpc: 1) di aver stipulato il contratto di prestito personale m. 6470546 con Controparte_2
2) l'erogazione della somma finanziata con il contratto;
3) il proprio
[...] inadempimento in relazione a tutte le rate da pagare previste in contratto.
Deduceva che essa aveva provato la titolarità del credito Controparte_1 producendo già in monitorio il contratto di cessione sottoscritto dalla cedente con la quale gli opponenti aveva sottoscritto Controparte_2 il contratto di finanziamento, rilevando di aver notificato la cessione del credito e di aver proceduto alla pubblicazione dell'estratto della cessione sulla Gazzetta Ufficiale. Osservava l'inutilità e genericità del disconoscimento della documentazione prodotta in copia digitalmente, rilevando ai fini dell'art. 2719 c.c. solo il disconoscimento motivato e documentato, con indicazione specifica delle parti dei documenti non corrispondenti agli originali. Ai fini della prova della genuinità delle sottoscrizioni deduceva che gli opponenti avevano trasmesso alla finanziaria i loro dati personali (indirizzo di residenza, lavoro, codice fiscale, numeri di telefono, reddito), consegnando alla finanziaria la propria documentazione personalissima, quale la carta d'identità, la patente, la busta paga, procedendo a pagare le rate iniziali.
Evidenziava che le firme erano corrispondenti a quelle apposte sui documenti di identità e sui mandali alle liti e che l'obbligazione assunta dalla non Pt_1 era una fideiussione ma una assunzione di co-obbligazione unitamente al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 coniuge, con solidarietà ex art. art. 1292 cc, in cui ogni debitore è tenuto ad adempiere per l'intero alle obbligazioni assunte con il detto contratto.
Riguardo alla pretesa usurarietà del contratto di finanziamento, rilevava che a fronte di un tasso soglia al 20,10% [(TEGM: 11,30% + maggiorazione:
2,10%) = 13,40% x 1,5 = 20,10%] relativo alle operazioni similari del I trimestre 2011 (data stipula: 10/1/2011), entrambi i tassi corrispettivi e di mora era ben inferiori al tasso soglia. Infine deduceva che il contratto non includeva alcuna clausola anatocistica. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle opposizioni.
Riunito il giudizio n. 4111/2019 al presente, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di ctu contabile, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero il contratto di finanziamento del 10.01.2011 n. 6470546 stipulato con la posto a base del decreto ingiuntivo, Controparte_2 in relazione al quale gli opponenti provvidero al pagamento solo di alcune rate, lasciando impagate tutte le altre, prevedeva ed indicava un Taeg nettamente inferiore al tasso soglia pro tempore vigente per la categoria dei prestiti personali, anche in esso includendo tutte le spese connesse all'erogazione del credito al consumatore.
Anche gli interessi di mora, risultano calcolati al tasso inferiore al tasso soglia, come ben evidenziato dall'opposta.
Riguardo al piano di ammortamento, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il contratto indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n. 15340 del 29/5/2024.
Riguardo alla presunta vessatorietà degli artt. 18, 19 e 20 delle condizioni contrattuali, va innanzi tutto evidenziato che dette clausole risultano approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Soddisfatto il requisito di forma, le clausole nel contenuto non rientrano tra quelle considerate invalide dal Codice del Consumo all'art. 33, che reca un elenco di clausole che si presumono fino a prova contraria vessatorie laddove comportino un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La misura degli interessi moratori convenuti e applicati dall'opposta non implicano tale disequilibrio tra le parti atteso che la prestazione posta in capo alla parte “debole” era sostanzialmente identica tanto nel caso di una evoluzione fisiologica del contratto tanto in quello di un andamento patologico dei rapporti. La previsione della decadenza dal beneficio del termine si inserisce nella previsione dell'art. 1186
c.c. che individua, in capo alla società che ha concesso il finanziamento, il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento.
L'accennato disconoscimento delle sottoscrizioni, per non aver potuto le parti vedere esibiti gli originali, si scontra con l'esecuzione del contratto per alcuni mesi, mediante il pagamento delle rate mensili, nonché con la corrispondenza palese tra le firme apposte sul documento contrattuale e quelle apposte sui documenti di identità e sui mandati alle liti.
L'opposta ha poi provato, con la produzione del contratto di cessione, la propria titolarità del credito azionato, in quanto ad essa ceduto dalla
. Trattasi di coobbligazione assunta dai due coniugi Controparte_2 opponenti per un interesse comune, vale a dire l'acquisto di mobili, per cui non può essere qualificata come fideiussione quella della Pt_1
La segnalazione dei nominativi alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, se effettivamente fatta, era doverosa, a seguito dell'inadempimento degli opponenti. Infatti, ad essi opponenti spettata provare il regolare pagamento delle rate mensili e tale prova, a fronte della produzione del contratto di finanziamento, che esaurisce di per sé l'onere della prova da parte della mutuante.
Non vi è prescrizione ordinaria decennale del credito, atteso che l'obbligazione fu assunta in data 10.01.2011 e il ricorso monitorio è stato notificato nel 2019.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad una causa del valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, con riduzione del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le opposizioni e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna in solido gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3706/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valentino Miranda, come Parte_1 da procura in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Parte_2
Criscuolo, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi, come da CP_1 procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del
19/06/2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati atti di citazione ritualmente notificati, quello di Pt_1 iscritto a n. RG 3706/2029 e quello di inscritto al
[...] Parte_2
n. RG 4111/201, detti opponenti facevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 834/2019 con il quale Tribunale di Nocera Inferiore ebbe a ingiungere loro, quali coobbligati, di pagare in solido a quale cessionaria Controparte_1 del credito di la somma di euro 15.191,18 Controparte_2 oltre accessori, sulla base del finanziamento personale al consumo n. 6470546 del 2011, di cui euro 8.381,54 a titolo di sorta capitale a seguito della perdita del beneficio del termine in data 04/11/2013 ed euro 6.809,64 per interessi di mora, in relazione all'erogazione di euro 10.000,00 da restituire in n. 84 rate mensili. Gli opponenti deducevano a motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva della ricorrente non risultando alcun collegamento Controparte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 giuridico tra chi avrebbe effettuato il presunto finanziamento e la ricorrente;
2) il disconoscimento della documentazione prodotta in copia fotostatica in monitorio;
3) la carenza di legittimazione di essi opponenti;
4) l'illiceità della clausola prevista dall'art. 5 del contratto per aver preventivamente stabilito gli interessi di mora al di sopra del tasso soglia previsto dalla legge all'epoca della sottoscrizione del contratto;
5) l'illiceità del calcolo degli interessi anche nella loro globalità, per superamento del tasso soglia previsto dalla legge e per l'illegittimità dell' anatocistico trimestrale;
6) l'avvenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria della in quanto liberata per decadenza Pt_1 della banca ai sensi dell'art.. 1957 c.c. per non aver proposto le istanza nei confronti del nel termine di sei mesi;
7) l'illegittima segnalazione Parte_2 del nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia; 8) la prescrizione del credito. Per tali motivi gli opponenti chiedevano al giudice la revoca del decreto ingiuntivo e di dichiarare illegittima la segnalazione alla Centrale
Rischi della Banca di Italia, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno da quantificare in via equitativa.
Costituitasi in giudizio l' rilevava che gli opponenti non Controparte_1 avevano contestato specificamente ex art. 115 cpc: 1) di aver stipulato il contratto di prestito personale m. 6470546 con Controparte_2
2) l'erogazione della somma finanziata con il contratto;
3) il proprio
[...] inadempimento in relazione a tutte le rate da pagare previste in contratto.
Deduceva che essa aveva provato la titolarità del credito Controparte_1 producendo già in monitorio il contratto di cessione sottoscritto dalla cedente con la quale gli opponenti aveva sottoscritto Controparte_2 il contratto di finanziamento, rilevando di aver notificato la cessione del credito e di aver proceduto alla pubblicazione dell'estratto della cessione sulla Gazzetta Ufficiale. Osservava l'inutilità e genericità del disconoscimento della documentazione prodotta in copia digitalmente, rilevando ai fini dell'art. 2719 c.c. solo il disconoscimento motivato e documentato, con indicazione specifica delle parti dei documenti non corrispondenti agli originali. Ai fini della prova della genuinità delle sottoscrizioni deduceva che gli opponenti avevano trasmesso alla finanziaria i loro dati personali (indirizzo di residenza, lavoro, codice fiscale, numeri di telefono, reddito), consegnando alla finanziaria la propria documentazione personalissima, quale la carta d'identità, la patente, la busta paga, procedendo a pagare le rate iniziali.
Evidenziava che le firme erano corrispondenti a quelle apposte sui documenti di identità e sui mandali alle liti e che l'obbligazione assunta dalla non Pt_1 era una fideiussione ma una assunzione di co-obbligazione unitamente al
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 coniuge, con solidarietà ex art. art. 1292 cc, in cui ogni debitore è tenuto ad adempiere per l'intero alle obbligazioni assunte con il detto contratto.
Riguardo alla pretesa usurarietà del contratto di finanziamento, rilevava che a fronte di un tasso soglia al 20,10% [(TEGM: 11,30% + maggiorazione:
2,10%) = 13,40% x 1,5 = 20,10%] relativo alle operazioni similari del I trimestre 2011 (data stipula: 10/1/2011), entrambi i tassi corrispettivi e di mora era ben inferiori al tasso soglia. Infine deduceva che il contratto non includeva alcuna clausola anatocistica. Per tali motivi chiedeva il rigetto delle opposizioni.
Riunito il giudizio n. 4111/2019 al presente, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fatta esperire la mediazione obbligatoria, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettata la richiesta di ctu contabile, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero il contratto di finanziamento del 10.01.2011 n. 6470546 stipulato con la posto a base del decreto ingiuntivo, Controparte_2 in relazione al quale gli opponenti provvidero al pagamento solo di alcune rate, lasciando impagate tutte le altre, prevedeva ed indicava un Taeg nettamente inferiore al tasso soglia pro tempore vigente per la categoria dei prestiti personali, anche in esso includendo tutte le spese connesse all'erogazione del credito al consumatore.
Anche gli interessi di mora, risultano calcolati al tasso inferiore al tasso soglia, come ben evidenziato dall'opposta.
Riguardo al piano di ammortamento, va rilevato che il contratto non prevede alcuna clausola anatocistica e che la tipologia di ammortamento non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, comportando che gli stessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Peraltro il contratto indica in modo preciso il piano di ammortamento con l'importo della rata mensile da pagare, il numero di rate da pagare, la scadenza delle rate. La rata è calcolata in modo fisso, costituita da una quota capitale e da una quota interessi, per cui, durante l'ammortamento, la quota capitale cresce, mentre la quota interessi diminuisce di conseguenza, il che consente di mantenere costante l'importo della rata stabilita in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso di specie, pertanto, non vi è alcuna indeterminatezza delle condizioni di contratto, atteso che il consumatore è posto nelle condizioni di sapere esattamente il costo di
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 ogni singola rata e del complessivo finanziamento. Sul punto della legittimità del contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese si è pronunciata Cass. Civ. S.U. con sentenza n. 15340 del 29/5/2024.
Riguardo alla presunta vessatorietà degli artt. 18, 19 e 20 delle condizioni contrattuali, va innanzi tutto evidenziato che dette clausole risultano approvate specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.. Soddisfatto il requisito di forma, le clausole nel contenuto non rientrano tra quelle considerate invalide dal Codice del Consumo all'art. 33, che reca un elenco di clausole che si presumono fino a prova contraria vessatorie laddove comportino un significativo squilibrio a carico del consumatore dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La misura degli interessi moratori convenuti e applicati dall'opposta non implicano tale disequilibrio tra le parti atteso che la prestazione posta in capo alla parte “debole” era sostanzialmente identica tanto nel caso di una evoluzione fisiologica del contratto tanto in quello di un andamento patologico dei rapporti. La previsione della decadenza dal beneficio del termine si inserisce nella previsione dell'art. 1186
c.c. che individua, in capo alla società che ha concesso il finanziamento, il diritto di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempimento.
L'accennato disconoscimento delle sottoscrizioni, per non aver potuto le parti vedere esibiti gli originali, si scontra con l'esecuzione del contratto per alcuni mesi, mediante il pagamento delle rate mensili, nonché con la corrispondenza palese tra le firme apposte sul documento contrattuale e quelle apposte sui documenti di identità e sui mandati alle liti.
L'opposta ha poi provato, con la produzione del contratto di cessione, la propria titolarità del credito azionato, in quanto ad essa ceduto dalla
. Trattasi di coobbligazione assunta dai due coniugi Controparte_2 opponenti per un interesse comune, vale a dire l'acquisto di mobili, per cui non può essere qualificata come fideiussione quella della Pt_1
La segnalazione dei nominativi alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, se effettivamente fatta, era doverosa, a seguito dell'inadempimento degli opponenti. Infatti, ad essi opponenti spettata provare il regolare pagamento delle rate mensili e tale prova, a fronte della produzione del contratto di finanziamento, che esaurisce di per sé l'onere della prova da parte della mutuante.
Non vi è prescrizione ordinaria decennale del credito, atteso che l'obbligazione fu assunta in data 10.01.2011 e il ricorso monitorio è stato notificato nel 2019.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad una causa del valore tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, con riduzione del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le opposizioni e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna in solido gli opponenti al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5