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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 4172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4172 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6615/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. CHIODI ANDREA per i ricorrenti con il sig personalmente CP_2
per CP_3 Controparte_1
L'avv. CHIODI chiede darsi atto della mancata comparsa del legale rappresentante della convenuta alla odierna udienza, fissata per interrogatorio formale.
Il giudice dà atto di quanto sopra, verificata la ritualità della notifica eseguita.
L'avv. CHIODI rappresenta che il teste gli ha fatto pervenire via mail Tes_1 comunicazione di impossibilità a comparire alla presente udienza e chiede quindi differimento, ove ritenuto l'incombente necessario alla luce della mancata risposta all'interrogatorio formale.
Il giudice, visto l'esito della presente udienza e ritenuta la superfluità della deposizione del sig revoca la relativa ordinanza ammissiva. Tes_1
1 Il Giudice invita il difensore alla discussione.
L'avv. CHIODI discute la causa, riportandosi agli atti;
I presenti rinunciano a comparire alla lettura del provvedimento e si allontanano.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio in data 19.12.2025 pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: locazione immobiliare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. i sigg.ri e hanno adito Parte_1 Parte_2 questo Ufficio al fine di ottenere la condanna della al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 3.400,00 (o la diversa misura di giustizia ritenuta) a titolo saldo canoni di locazione ed indennità sostitutiva di preavviso, già detratto quando da essi dovuto per deposito cauzionale, oltre interessi ex D. Lgs. 232/2002 e successive modifiche, dalle scadenze delle singole mensilità al saldo oltre ad Euro 2.220,00 (o la diversa misura di giustizia ritenuta) a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile oggetto di locazione.
A fondamento delle richieste i ricorrenti hanno allegato che
- con atto di compravendita registrato a Pescia il 30/11/2023 al n. 2430 e trascritto a
Firenze il 30/11/2023 al n. 34904 di R.P. gli stessi avevano acquistato la proprietà del fondo commerciale sito in Bagno a Ripoli (FI), Via Roma n. 132, identificato e censito al Catasto
Fabbricati di Bagno a Ripoli, al foglio di mappa 23 – particella 119 - subalterno 510 - categoria C/1 - classe 6;
- in conseguenza di ciò gli stesi erano subentrati nel contratto di locazione in essere con stipulato in data 29/01/21, registrato a Firenze il 18/03/2021 al numero Controparte_1
6111/3T, con durata fino al 31/01/2027, come da rituale comunicazione effettuata alla conduttrice;
- non aveva corrisposto i canoni di locazione relativi alle mensilità di Controparte_1 dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024, oltre a spese legali per attività stragiudiziale per complessivi € 2750,00 e, in data 10/04/2024 aveva inviato formale recesso dal contratto
2 di locazione, chiedendo la compensazione del debito maturato con il credito per rimborso del deposito cauzionale, pari ad Euro 3.900,00;
- in data 7/05/2024 aveva provveduto alla riconsegna delle chiavi;
Controparte_1
- era residuato un credito, già detratto il deposito cauzionale, di € 3400,00;
- inoltre, dopo la riconsegna delle chiavi, a seguito di sopralluogo nell'immobile erano stati riscontrati danni non imputabili a normale usura (fori alle pareti, lesioni della pavimentazione ed al battiscopa) per la cui riparazione era stato sostenuto il consto di € 2.200,00.
- vani erano stati i procedimenti di negoziazione assistita e mediazione esperiti, causa la mancata partecipazione della parte invitata al procedimento.
Malgrado la rituale attivazione del contraddittorio la resistente non si è costituta in giudizio ed
è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con in via documentale, con l'interrogatorio libero del ricorrente con prova per testi e con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Pt_2 resistente, che non comparso all'udienza di assunzione, senza addurre alcun impedimento.
La causa è passata in decisione a seguito di discussione orale all'udienza 19 c.m..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) il subentro (lato locatore) nel contratto di locazione in essere con la resistente ed il credito per canoni
Il punto non merita particolare approfondimento.
E' documentale, infatti, che con contratto di compravendita del 30.11.2023 (doc. 1 ricorso) gli attuali ricorrenti hanno acquistato la piena proprietà del fondo commerciale locato alla resistente. E' poi in atti il contratto di locazione a suo tempo stipulato tra la dante causa e la
(doc. 2). Controparte_4
Il credito per canoni richiesto é quindi senz'altro documentato.
In proposito è solo da aggiungere che risulta la riconsegna delle chiavi dell'immobile alla data del 7.5.2024 (vedi verbale di consegna – doc. 7 ricorso), è dovuto il pagamento dei canoni maturati secondo la morosità allegata e cioè da dicembre 2023 ad aprile 2024, per un importo complessivo comprendente anche le spese legali stragiudiziali, che appaiono congrue, di euro
3.400,00.
In punto di diritto è solo da richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di riparto degli oneri probatori in materia di obbligazioni contrattuali laddove, come è noto, è onere del creditore esclusivamente provare il fatto costitutivo del proprio credito allegando l'altrui inadempimento, essendo invece onere del debitore fornire la 3 prova del pagamento ovvero di circostanze idonee a rendere non imputabile l'inadempimento medesimo.
Poiché nella fattispecie la resistente pur ritualmente citata è restata contumaci, così rinunciando a difendersi, deve ritenersi senz'altro provato il credito vantato dai ricorrenti a tale titolo.
2) Il recesso della conduttrice ed il credito per indennità sostitutiva del preavviso
E' in atti la comunicazione via PEC del 10 Aprile 2024 con cui ha esercitato CP_1 recesso dalla locazione con effetto dal 1.5.2024 (doc. 5 Ricorso).
Ai sensi della clausola 3 del contratto di locazione la conduttrice poteva esercitare il diritto di recesso con preavviso di almeno sei mesi, preavviso che nella fattispecie non è stato rispettato essendo avvenuta la consegna delle chiavi in data 7 maggio del 2024.
Il mancato rispetto del termine di preavviso fa sorgere pertanto a favore dei locatori il diritto al pagamento dei canoni corrispondenti, anche perché agli atti non vi è alcuna prova che l'immobile sia stato tempestivamente rimesso a reddito.
Va quindi riconosciuto a credito dei ricorrenti l'ulteriore importo di euro 3.900,00 (650x6).
3) i danni da non corretta custodia del bene locato
Sul punto sono da valorizzare le immagini fotografiche in atti, la fattura della ditta che ha provveduto ai ripristini, di cui è documentato il pagamento (docc 7 ed 8).
A ciò si aggiunge ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la mancata comparsa della resistente a rendere l'interrogatorio formale, malgrado la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva, circostanza che, alla luce dell'ampio riscontro documentale in atti, fa ritenere comunque ampiamente provate le circostanze dedotte (cf ficta confessio).
Risulta quindi che rispetto allo stato dell'immobile al momento della consegna, lo stesso è stato rilasciato con danni importanti, costituiti da fori alle pareti, lesioni della pavimentazione e del battiscopa, verosimilmente imputabili alla demolizione smontaggio di pareti in cartongesso e scaffalature realizzate dalla conduttrice.
Sul punto si rimanda interamente a quanto risultante dalle immagini fotografiche, il cui contenuto è eloquente e porta senz'altro ad escludere che si tratti di normale deperimento dovuto all'uso, rispetto al quale non è ravvisabile la responsabilità del conduttore ex art. 1590
I co. c.c..
Quanto alla quantificazione del relativo credito risarcitorio, è senz'altro congrua la spesa di cui alla fattura in atti, per € 2.220,00.
4 Il punto non merita approfondimento alla luce del comportamento stragiudiziale processuale tenuto dalla parte resistente.
In particolare, rileva la circostanza che la stessa, pur ritualmente invitata avanti al mediatore, non si è presentata in quella sede (doc. 12).
Ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo numero 28 del 2010 pertanto tale comportamento inerte può essere valutato come argomenti di prova a carico ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
In effetti stante il solido riscontro documentale delle pretese di parte ricorrente, è da ritenere che la mancata comparizione in quella sede sia difesa dalla sostanziale mancanza di validi argomenti da opporre rispetto alle richieste dei locatori.
4) Conclusioni
Il credito complessivo dei locatori va quindi quantificato nell'importo di euro 9.520,00 (2750
+ 650 + 3900+2220 – 3.900,00).
Tale importo scende ad euro 5.620,00 considerato il deposito cauzionale a suo tempo corrisposto dalla conduttrice.
La resistente va quindi condannata al pagamento nei confronti dei ricorrenti dell'importo di cui sopra oltre interessi ex decreto legislativo numero 231 del 2002 con decorrenza dalle singole mensilità al saldo, relativamente al credito per canoni, ed interessi legali semplici sull'importo di € 2.220,00 con decorrenza dalla data del pagamento (1.7.24) al saldo.
Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile e vanno liquidate come da dispositivo in misura inferiore al parametro medio trattandosi di causa contumaciale (scaglione 5200-26000).
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. c.p.c.
Il Tribunale di Firenze, Sez. II civile, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa:
1) previa compensazione delle rispettive ragioni, DA . in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 3.400,00, oltre interessi legali commerciali come da parte motiva ed ad €
2.220,00, oltre interessi legali dal 1.7.2024 al saldo;
5 2) Condanna la resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro
4.000,00 oltre il rimborso forfettario 15% iva CPA come per legge ed esborsi per euro
454,00.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
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TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 19 dicembre 2025, innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. CHIODI ANDREA per i ricorrenti con il sig personalmente CP_2
per CP_3 Controparte_1
L'avv. CHIODI chiede darsi atto della mancata comparsa del legale rappresentante della convenuta alla odierna udienza, fissata per interrogatorio formale.
Il giudice dà atto di quanto sopra, verificata la ritualità della notifica eseguita.
L'avv. CHIODI rappresenta che il teste gli ha fatto pervenire via mail Tes_1 comunicazione di impossibilità a comparire alla presente udienza e chiede quindi differimento, ove ritenuto l'incombente necessario alla luce della mancata risposta all'interrogatorio formale.
Il giudice, visto l'esito della presente udienza e ritenuta la superfluità della deposizione del sig revoca la relativa ordinanza ammissiva. Tes_1
1 Il Giudice invita il difensore alla discussione.
L'avv. CHIODI discute la causa, riportandosi agli atti;
I presenti rinunciano a comparire alla lettura del provvedimento e si allontanano.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio in data 19.12.2025 pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Oggetto: locazione immobiliare
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. i sigg.ri e hanno adito Parte_1 Parte_2 questo Ufficio al fine di ottenere la condanna della al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 3.400,00 (o la diversa misura di giustizia ritenuta) a titolo saldo canoni di locazione ed indennità sostitutiva di preavviso, già detratto quando da essi dovuto per deposito cauzionale, oltre interessi ex D. Lgs. 232/2002 e successive modifiche, dalle scadenze delle singole mensilità al saldo oltre ad Euro 2.220,00 (o la diversa misura di giustizia ritenuta) a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'immobile oggetto di locazione.
A fondamento delle richieste i ricorrenti hanno allegato che
- con atto di compravendita registrato a Pescia il 30/11/2023 al n. 2430 e trascritto a
Firenze il 30/11/2023 al n. 34904 di R.P. gli stessi avevano acquistato la proprietà del fondo commerciale sito in Bagno a Ripoli (FI), Via Roma n. 132, identificato e censito al Catasto
Fabbricati di Bagno a Ripoli, al foglio di mappa 23 – particella 119 - subalterno 510 - categoria C/1 - classe 6;
- in conseguenza di ciò gli stesi erano subentrati nel contratto di locazione in essere con stipulato in data 29/01/21, registrato a Firenze il 18/03/2021 al numero Controparte_1
6111/3T, con durata fino al 31/01/2027, come da rituale comunicazione effettuata alla conduttrice;
- non aveva corrisposto i canoni di locazione relativi alle mensilità di Controparte_1 dicembre 2023, gennaio, febbraio e marzo 2024, oltre a spese legali per attività stragiudiziale per complessivi € 2750,00 e, in data 10/04/2024 aveva inviato formale recesso dal contratto
2 di locazione, chiedendo la compensazione del debito maturato con il credito per rimborso del deposito cauzionale, pari ad Euro 3.900,00;
- in data 7/05/2024 aveva provveduto alla riconsegna delle chiavi;
Controparte_1
- era residuato un credito, già detratto il deposito cauzionale, di € 3400,00;
- inoltre, dopo la riconsegna delle chiavi, a seguito di sopralluogo nell'immobile erano stati riscontrati danni non imputabili a normale usura (fori alle pareti, lesioni della pavimentazione ed al battiscopa) per la cui riparazione era stato sostenuto il consto di € 2.200,00.
- vani erano stati i procedimenti di negoziazione assistita e mediazione esperiti, causa la mancata partecipazione della parte invitata al procedimento.
Malgrado la rituale attivazione del contraddittorio la resistente non si è costituta in giudizio ed
è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita con in via documentale, con l'interrogatorio libero del ricorrente con prova per testi e con l'interrogatorio formale del legale rappresentante della Pt_2 resistente, che non comparso all'udienza di assunzione, senza addurre alcun impedimento.
La causa è passata in decisione a seguito di discussione orale all'udienza 19 c.m..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1) il subentro (lato locatore) nel contratto di locazione in essere con la resistente ed il credito per canoni
Il punto non merita particolare approfondimento.
E' documentale, infatti, che con contratto di compravendita del 30.11.2023 (doc. 1 ricorso) gli attuali ricorrenti hanno acquistato la piena proprietà del fondo commerciale locato alla resistente. E' poi in atti il contratto di locazione a suo tempo stipulato tra la dante causa e la
(doc. 2). Controparte_4
Il credito per canoni richiesto é quindi senz'altro documentato.
In proposito è solo da aggiungere che risulta la riconsegna delle chiavi dell'immobile alla data del 7.5.2024 (vedi verbale di consegna – doc. 7 ricorso), è dovuto il pagamento dei canoni maturati secondo la morosità allegata e cioè da dicembre 2023 ad aprile 2024, per un importo complessivo comprendente anche le spese legali stragiudiziali, che appaiono congrue, di euro
3.400,00.
In punto di diritto è solo da richiamare il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di riparto degli oneri probatori in materia di obbligazioni contrattuali laddove, come è noto, è onere del creditore esclusivamente provare il fatto costitutivo del proprio credito allegando l'altrui inadempimento, essendo invece onere del debitore fornire la 3 prova del pagamento ovvero di circostanze idonee a rendere non imputabile l'inadempimento medesimo.
Poiché nella fattispecie la resistente pur ritualmente citata è restata contumaci, così rinunciando a difendersi, deve ritenersi senz'altro provato il credito vantato dai ricorrenti a tale titolo.
2) Il recesso della conduttrice ed il credito per indennità sostitutiva del preavviso
E' in atti la comunicazione via PEC del 10 Aprile 2024 con cui ha esercitato CP_1 recesso dalla locazione con effetto dal 1.5.2024 (doc. 5 Ricorso).
Ai sensi della clausola 3 del contratto di locazione la conduttrice poteva esercitare il diritto di recesso con preavviso di almeno sei mesi, preavviso che nella fattispecie non è stato rispettato essendo avvenuta la consegna delle chiavi in data 7 maggio del 2024.
Il mancato rispetto del termine di preavviso fa sorgere pertanto a favore dei locatori il diritto al pagamento dei canoni corrispondenti, anche perché agli atti non vi è alcuna prova che l'immobile sia stato tempestivamente rimesso a reddito.
Va quindi riconosciuto a credito dei ricorrenti l'ulteriore importo di euro 3.900,00 (650x6).
3) i danni da non corretta custodia del bene locato
Sul punto sono da valorizzare le immagini fotografiche in atti, la fattura della ditta che ha provveduto ai ripristini, di cui è documentato il pagamento (docc 7 ed 8).
A ciò si aggiunge ai sensi dell'art. 232 c.p.c. la mancata comparsa della resistente a rendere l'interrogatorio formale, malgrado la rituale notifica dell'ordinanza ammissiva, circostanza che, alla luce dell'ampio riscontro documentale in atti, fa ritenere comunque ampiamente provate le circostanze dedotte (cf ficta confessio).
Risulta quindi che rispetto allo stato dell'immobile al momento della consegna, lo stesso è stato rilasciato con danni importanti, costituiti da fori alle pareti, lesioni della pavimentazione e del battiscopa, verosimilmente imputabili alla demolizione smontaggio di pareti in cartongesso e scaffalature realizzate dalla conduttrice.
Sul punto si rimanda interamente a quanto risultante dalle immagini fotografiche, il cui contenuto è eloquente e porta senz'altro ad escludere che si tratti di normale deperimento dovuto all'uso, rispetto al quale non è ravvisabile la responsabilità del conduttore ex art. 1590
I co. c.c..
Quanto alla quantificazione del relativo credito risarcitorio, è senz'altro congrua la spesa di cui alla fattura in atti, per € 2.220,00.
4 Il punto non merita approfondimento alla luce del comportamento stragiudiziale processuale tenuto dalla parte resistente.
In particolare, rileva la circostanza che la stessa, pur ritualmente invitata avanti al mediatore, non si è presentata in quella sede (doc. 12).
Ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo numero 28 del 2010 pertanto tale comportamento inerte può essere valutato come argomenti di prova a carico ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
In effetti stante il solido riscontro documentale delle pretese di parte ricorrente, è da ritenere che la mancata comparizione in quella sede sia difesa dalla sostanziale mancanza di validi argomenti da opporre rispetto alle richieste dei locatori.
4) Conclusioni
Il credito complessivo dei locatori va quindi quantificato nell'importo di euro 9.520,00 (2750
+ 650 + 3900+2220 – 3.900,00).
Tale importo scende ad euro 5.620,00 considerato il deposito cauzionale a suo tempo corrisposto dalla conduttrice.
La resistente va quindi condannata al pagamento nei confronti dei ricorrenti dell'importo di cui sopra oltre interessi ex decreto legislativo numero 231 del 2002 con decorrenza dalle singole mensilità al saldo, relativamente al credito per canoni, ed interessi legali semplici sull'importo di € 2.220,00 con decorrenza dalla data del pagamento (1.7.24) al saldo.
Spese del giudizio
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile e vanno liquidate come da dispositivo in misura inferiore al parametro medio trattandosi di causa contumaciale (scaglione 5200-26000).
P.Q.M.
Visti gli artt. 429 e 447 bis c.p.c. c.p.c.
Il Tribunale di Firenze, Sez. II civile, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa:
1) previa compensazione delle rispettive ragioni, DA . in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo di € 3.400,00, oltre interessi legali commerciali come da parte motiva ed ad €
2.220,00, oltre interessi legali dal 1.7.2024 al saldo;
5 2) Condanna la resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che liquida in euro
4.000,00 oltre il rimborso forfettario 15% iva CPA come per legge ed esborsi per euro
454,00.
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
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