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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 20/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SO GI OM, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4991/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3779/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 12 e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014473722000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3779/12/2024, depositata il 13.5.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9014473722000, allo stesso notificata il 2.9.2023, che faceva seguito alle cartelle di pagamento n. 293 2012 0005863023000 dell'importo di € 4.071,00, relativa ad IVA anno 2008, e n. 293 2012 0074590730000, dell'importo di € 4.832,18, relativa ad IVA anno 2009. Con la stessa sentenza, il Ricorrente_1 veniva condannato alla refusione delle spese sostenute dalle controparti, liquidate in € 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 1.080,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre accessori.
Si costituivano in giudizio, controdeducendo, sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume l'appellante che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento impugnata è prescritta anche a voler considerare la sospensione dell'attività riscossiva disposta in tempo di covid, potendo nella specie trovare applicazione soltanto la sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 del decreto legge n. 18/2020, il così detto decreto Cura Italia, e non altrettanto quella dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 68 dello stesso corpo normativo (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), in quanto applicabile - quest'ultima - soltanto in relazione alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione durante il periodo anzidetto, mentre nella specie l'affidamento risaliva agli anni antecedenti al periodo dell'emergenza Covid.
L'assunto non può trovare condivisione. Recita infatti l'art. 68 del decreto Cura Italia, al primo comma: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ebbene, l'art. 12 da ultimo richiamato, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, recita, al primo comma: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. [..]” nonché, al terzo comma: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno
o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
E' evidente, pertanto, come il dettato normativo non autorizzi a limitare la sospensione introdotta dall'art. 68 soltanto alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione nel periodo della sospensione medesima e, conseguentemente, come nella specie sia stato correttamente tenuto conto, al fine di verificare l'eventuale prescrizione della pretesa impositiva, innanzi tutto della sospensione del termine di prescrizione protrattasi per 1 anno, 5 mesi e 23 giorni e tanto basta per ritenere tempestivamente notificata, tenuto conto del termine di prescrizione decennale proprio dei tributi erariali, rispetto alla cartella relativa all'IVA per l'anno 2009, notificata in data 6.2.2013 (con i dieci anni che sarebbero maturati, quindi, il 6.2.2023), l'intimazione recapitata al Ricorrente_1 il 2.9.2023. E tale intimazione deve ritenersi tempestiva anche con riferimento alla cartella relativa all'IVA per l'anno 2008, sebbene quest'ultima risulti notificata il 27.4.2012 (con i dieci anni che sarebbero maturati, quindi, il 27.4.2022), trovando operatività la proroga “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, va e adire quella che si è protratta fino al 31.12.2023.
Le predette argomentazioni non valgono, però, per quanto attiene alle somme pretese a titolo di sanzioni e di interessi.
Per quanto attiene agli interessi, infatti, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla Suprema Corte con sentenza della quinta sezione civile n. 2095 del 24.1.2023, per il quale “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”.
Principio, di diritto, quello appena riportato, che è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 23052 dell'11.8.2025, con la quale, peraltro, sullo specifico tema della prescrizione delle sanzioni, è stato affermato: “In ordine alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 “la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)”. Del resto “la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.”
Nella specie, pertanto, considerato che le sanzioni non nascono da provvedimento giurisdizionale quanto, piuttosto, dall'atto impositivo costituito dalla cartella emessa ex art. 36 bis dpr n. 600/1973, il termine di prescrizione è quinquennale.
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non dimostra ed invero neppure deduce di avere interrotto, nei cinque anni dalla notificazione delle due cartelle presupposte, avvenuta per una il 27.4.2012 e per l'altra il 6.2.2013, il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi calcolati sia su queste ultime che sulla pretesa impositiva, con la conseguenza che la pretesa creditoria a tale titolo deve ritenersi prescritta. Non sono però prescritti gli interessi sulle imposte maturati a far data dai cinque anni antecedenti alla notificazione della intimazione impugnata effettuata - come già evidenziato - in data 2.9.2023, quindi quelli decorrenti a far data dal 2.9.2018, atteso che gli interessi maturano di anno in anno e con tale intimazione è stato interrotto il relativo termine di prescrizione quinquennale.
L'accoglimento parziale dell'appello legittima la compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche sul relativo capo dovendosi ritenere riformata, pertanto, la sentenza impugnata, che le aveva invece poste a carico del Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni ed ai relativi interessi nonché a quelle richieste per interessi sulle imposte maturati fino alla data dell'1.9.2018;
compensa, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
IU OM SO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SO GI OM, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4991/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania -
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3779/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez. 12 e pubblicata il 13/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229014473722000 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3779/12/2024, depositata il 13.5.2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di I° grado di Catania ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9014473722000, allo stesso notificata il 2.9.2023, che faceva seguito alle cartelle di pagamento n. 293 2012 0005863023000 dell'importo di € 4.071,00, relativa ad IVA anno 2008, e n. 293 2012 0074590730000, dell'importo di € 4.832,18, relativa ad IVA anno 2009. Con la stessa sentenza, il Ricorrente_1 veniva condannato alla refusione delle spese sostenute dalle controparti, liquidate in € 1.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate ed in € 1.080,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre accessori.
Si costituivano in giudizio, controdeducendo, sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume l'appellante che la pretesa portata dall'intimazione di pagamento impugnata è prescritta anche a voler considerare la sospensione dell'attività riscossiva disposta in tempo di covid, potendo nella specie trovare applicazione soltanto la sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) di cui all'art. 67 del decreto legge n. 18/2020, il così detto decreto Cura Italia, e non altrettanto quella dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 68 dello stesso corpo normativo (dall'8.3.2020 al 31.8.2021), in quanto applicabile - quest'ultima - soltanto in relazione alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione durante il periodo anzidetto, mentre nella specie l'affidamento risaliva agli anni antecedenti al periodo dell'emergenza Covid.
L'assunto non può trovare condivisione. Recita infatti l'art. 68 del decreto Cura Italia, al primo comma: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Ebbene, l'art. 12 da ultimo richiamato, intitolato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, recita, al primo comma: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. [..]” nonché, al terzo comma: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno
o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
E' evidente, pertanto, come il dettato normativo non autorizzi a limitare la sospensione introdotta dall'art. 68 soltanto alle entrate tributarie affidate all'agente della riscossione nel periodo della sospensione medesima e, conseguentemente, come nella specie sia stato correttamente tenuto conto, al fine di verificare l'eventuale prescrizione della pretesa impositiva, innanzi tutto della sospensione del termine di prescrizione protrattasi per 1 anno, 5 mesi e 23 giorni e tanto basta per ritenere tempestivamente notificata, tenuto conto del termine di prescrizione decennale proprio dei tributi erariali, rispetto alla cartella relativa all'IVA per l'anno 2009, notificata in data 6.2.2013 (con i dieci anni che sarebbero maturati, quindi, il 6.2.2023), l'intimazione recapitata al Ricorrente_1 il 2.9.2023. E tale intimazione deve ritenersi tempestiva anche con riferimento alla cartella relativa all'IVA per l'anno 2008, sebbene quest'ultima risulti notificata il 27.4.2012 (con i dieci anni che sarebbero maturati, quindi, il 27.4.2022), trovando operatività la proroga “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, va e adire quella che si è protratta fino al 31.12.2023.
Le predette argomentazioni non valgono, però, per quanto attiene alle somme pretese a titolo di sanzioni e di interessi.
Per quanto attiene agli interessi, infatti, ritiene questa Corte di doversi uniformare al principio di diritto offerto dalla Suprema Corte con sentenza della quinta sezione civile n. 2095 del 24.1.2023, per il quale “Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”.
Principio, di diritto, quello appena riportato, che è stato recentemente ribadito con l'ordinanza della quinta sezione civile n. 23052 dell'11.8.2025, con la quale, peraltro, sullo specifico tema della prescrizione delle sanzioni, è stato affermato: “In ordine alle sanzioni l'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 stabilisce che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». La norma prevede al primo comma anche un analogo termine di decadenza di cinque anni. Diversamente, l'art. 24 del d.lgs. n. 472 del 1997 non introduce una espressa norma disciplinante la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in fase esecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Come osservato dalla su richiamata sentenza n. 13781/2023 “la giurisprudenza di questa Corte distingue tra: i) il diritto alla riscossione delle sanzioni derivante da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, per il quale si applica l'art. 2953 cod. civ. e, conseguentemente, la prescrizione decennale (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; Cass. n. 8105 del 22/03/2019; Cass. n. 5577 del 26/02/2019; Cass. n. 11941 del 13/07/2012); ii) il diritto alla riscossione delle sanzioni in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale irrevocabile, in cui trova applicazione la disposizione speciale dell'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, conseguentemente, la prescrizione è quinquennale (Cass. n. 7486 del 08/03/2022; Cass. n. 12740 del 26/06/2020; Cass. n. 28576 del 29/11/2017). Tali principi sono stati affermati anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) (…) Questa Corte ha, altresì, ritenuto la disciplina speciale della prescrizione in materia di sanzioni tributarie conforme al sistema e alle norme di contabilità pubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune trova «fondamento nei vincoli di competenza del bilancio della Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere, almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)» (Cass. S.U. n. 25790 del 10/12/2009; conf. Cass. n. 16730 del 09/08/2016)”. Del resto “la generalizzata durata quinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela del contribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa.”
Nella specie, pertanto, considerato che le sanzioni non nascono da provvedimento giurisdizionale quanto, piuttosto, dall'atto impositivo costituito dalla cartella emessa ex art. 36 bis dpr n. 600/1973, il termine di prescrizione è quinquennale.
Ebbene, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non dimostra ed invero neppure deduce di avere interrotto, nei cinque anni dalla notificazione delle due cartelle presupposte, avvenuta per una il 27.4.2012 e per l'altra il 6.2.2013, il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi calcolati sia su queste ultime che sulla pretesa impositiva, con la conseguenza che la pretesa creditoria a tale titolo deve ritenersi prescritta. Non sono però prescritti gli interessi sulle imposte maturati a far data dai cinque anni antecedenti alla notificazione della intimazione impugnata effettuata - come già evidenziato - in data 2.9.2023, quindi quelli decorrenti a far data dal 2.9.2018, atteso che gli interessi maturano di anno in anno e con tale intimazione è stato interrotto il relativo termine di prescrizione quinquennale.
L'accoglimento parziale dell'appello legittima la compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche sul relativo capo dovendosi ritenere riformata, pertanto, la sentenza impugnata, che le aveva invece poste a carico del Ricorrente_1.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in parziale accoglimento del gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
annulla l'intimazione di pagamento impugnata limitatamente alle somme pretese a titolo di sanzioni ed ai relativi interessi nonché a quelle richieste per interessi sulle imposte maturati fino alla data dell'1.9.2018;
compensa, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Catania, 13 gennaio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
IU OM SO