Articolo 3 della Legge 19 dicembre 1979, n. 634
Articolo 2
Versione
8 gennaio 1980
Art. 3.
All'onere di lire 3.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 gennaio 1980