TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 875/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 875 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il dì 08/04/2025 con fascicolo rimesso a questo giudice per la decisione in data 15/07/2025
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Verri Parte_1 attore
E
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Gabriele convenuti
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni come da note di trattazione scritta. FATTO E DIRITTO
L'attore Sig. ha convenuto in giudizio il Sig. e la Parte_1 CP_1 compagnia con atto di citazione del 20.02.2020, notificato alle stesse in Controparte_1 data 22.02.2020, chiedendo a Codesto Ill.mo Tribunale in via preliminare, accertare e dichiarare la piena responsabilità del convenuto conducente e proprietario CP_1 dell'autovettura Fiat 500 tg EG506ZY, nella determinazione del sinistro per cui è causa;
e, per l'effetto, condannare il medesimo e la Compagnia quale impresa CP_1 Controparte_2 garante per la responsabilità civile, convenuti tenuti in solido tra loro, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella somma complessiva di euro 52.000,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, con rifusione delle spese di lite. I convenuti Sig. e con comparsa di costituzione e CP_1 Controparte_1 risposta del dì 07/01/2021 contestano e impugnano tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite. I fatti, invero, si sono svolti secondo le seguenti modalità ivi descritte: 1) In data 21/10/2011 il Sig. si trovava in sosta con la propria autovettura Fiat 500 tg. EG506ZY CP_1 all'interno dello spazio verde adiacente la Via Q. LI in Campagnano di Roma e dopo aver fatto salire le amiche Sig.re , e , partiva per Parte_2 Persona_1 Persona_2 fermarsi subito dopo pochi metri dove era parcheggiata la Mini Car di proprietà dell'altra sua amica Sig.ra e dove alla sinistra della Fiat 500 si trovava un gruppo di ragazzi;
2) Persona_3 la sig.ra infatti, doveva uscire dal parcheggio e precedere l'auto del Sig. per Per_3 CP_1 allontanarsi insieme in direzione della propria abitazione;
3) proprio mentre il attendeva CP_1 detta manovra, l'attore, veniva sollevato e spintonato da un ragazzo (che poi è stato accertato essere il Sig. , verso la vettura Fiat 500 e ricadendo andava ad urtarla Controparte_3 all'altezza del parafango della ruota anteriore sinistra subendo il trauma dell'arto inferiore a livello del polpaccio sinistro e delle strutture ossee sottostanti e la conseguente rovinosa caduta a terra. 4) Sul posto interveniva la pattuglia dei Carabinieri di Campagnano che redigeva il relativo verbale. Nel corso del giudizio venivano escussi i testi di parte attrice e convenute e, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale richiesta da parte attrice. Venivano dapprima escussi i testimoni di parte attrice, Sig. e Sig. Testimone_1 Tes_2
; il primo confermava che “il giorno 21.10.21, alle ore 19.30, in Campagnano di Roma il
[...]
Sig. mentre era intento a parlare con voi amici, presso i giardini antistanti Via Parte_3
Q. LI veniva investito dall'autovettura FIAT 500 tg EG506ZY condotta dal Sig. CP_1
il quale nel fare manovra nella zona dei giardini non si avvedeva della presenza del
[...]
”; il secondo ha confermato le circostanze già narrate dal testimone ed Parte_1 Tes_1 inoltre ha riferito come “in realtà ci davamo delle pacche sulle spalle e lui è indietreggiato di un passo”, ma come sia stata l'auto ad urtare il ragazzo.
Le testi successivamente escusse Sig.re e hanno dichiarato che il Per_1 Per_2 Parte_1 stava scherzando con l'amico e a seguito di uno spintonamento da parte del CP_3 [...]
il andava ad urtare contro l'auto del che era ferma;
l'urto avveniva CP_3 Parte_1 CP_1 contro il parafango anteriore sinistro dell'auto. Nello specifico, la teste ha Per_1 dichiarato che "stavano scherzando e allo spintone il cadeva a terra e si faceva male Parte_1 perché sbatteva contro il parafango" e che "la macchina quando è avvenuto l'urto era ferma". La teste ha confermato che "la macchina era ferma" e che "il giocava con altri Per_2 Parte_1 ragazzi, e veniva preso da e sollevato e spintonato. Andava ad urtare il parafango CP_3 riportando lesioni". All'esito delle prove veniva disposta CTU e all'udienza del 27/06/2022 il Giudice già assegnatario dott.ssa Adriana Mazzacane conferiva al C.T.U. dott.ssa Persona_4
l'incarico di rispondere ai quesiti allegati ed in particolare sulla compatibilità delle lesioni rispetto all'efficienza del trauma. All'udienza del 12/12/2022, dopo dei motivati differimenti, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 17/2/24. Questo giudice -assegnatario dal 21/04/2023- rilevava che l'udienza del 17/02/2024 cadeva di sabato e la differiva a martedì 16/04/2024 per la precisazione delle conclusioni;
infine, considerato il carico del ruolo rilevato gravato da giudizi più risalenti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 08/04/2025, mentre il fascicolo veniva rimesso al giudice o al collegio per la decisione in data 15/07/2025.
La domanda attrice è suffragata da riscontri probatori certi e attendili. L'area in cui si è verificato l'evento dannoso è adibita a giardino pubblico, come desumibile dal Rapporto in atti mentre il convenuto Sig. ha ivi introdotto l'autovettura FIAT 500 tg EG506ZY, CP_1
a nulla rilevando quanto riferito dalla teste Sig.ra sul punto: “Nello sterrato Persona_1 potevano entrare le macchine mentre ora è un parcheggio”.
Il CTU nella relazione peritale ha affermato che “l'efficienza lesiva necessaria a procurare la lesione appartenga al veicolo in movimento sia pure a velocità minima. In altri termini, le considerazioni espresse inducono a ritenere che le lesioni riportate dal non Parte_1 sembrerebbero compatibili come conseguenza di una sola spinta da parte di un coetaneo contro un'auto ferma.”.
Va pertanto dichiarata la esclusiva responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso per negligenza, imprudenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale del convenuto Sig. conducente l'autovettura FIAT 500 tg EG506ZY, il quale percorreva un'area CP_1 adibita a giardino pubblico e ha investito il pedone Sig. , all'epoca Parte_1 minorenne, cagionandogli lesioni (“Frattura angolata tibiale e peroneale sinistra”).
Il CTU ha così concluso: ITT 30 gg;
ITP al 50% 60 gg;
I.P. 9%; spese documentate euro 1.100,32; quindi il danno biologico di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente) è pari complessivamente ad € 31.386,11, di cui € 19.344,11 per I.P. 9%; € 1.685,40 per ITT 30 gg;
€ 1.685,40 per ITP al 50% 60 gg;
€ 7.570,88 per Danno morale (33,33%) ed € 1.100,32 per spese. Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, decorrenti dal mese di aprile 2025.
Va quindi condannato il convenuto Sig. in solido alla al CP_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 31.386,11 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore Sig.
, oltre interessi a far data dal mese di aprile 2025. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la responsabilità del convenuto Sig. nella causazione dei danni CP_1 subiti dall'attore;
2) condanna i convenuti Sig. e in persona del legale CP_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dell'attore Sig. nella complessiva somma di € 31.386,11, Parte_1
come sopra dettagliata, oltre interessi a far data dal mese di aprile 2025;
3) condanna i convenuti Sig. e in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore Sig. per la complessiva somma di € 12.630,00, Parte_1 di cui € 1.000,00 – oltre oneri accessori-per spese di CTU, € 518,00 per contributo unificato ed € 11.112,00 per onorari, comprensivi di rimborso spese forfettario, IVA e
CPA.;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti Sig. e CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro. Controparte_1
Così deciso in Tivoli, 02/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Eugenio Gagliano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 875 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione il dì 08/04/2025 con fascicolo rimesso a questo giudice per la decisione in data 15/07/2025
e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Verri Parte_1 attore
E
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Gabriele convenuti
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni come da note di trattazione scritta. FATTO E DIRITTO
L'attore Sig. ha convenuto in giudizio il Sig. e la Parte_1 CP_1 compagnia con atto di citazione del 20.02.2020, notificato alle stesse in Controparte_1 data 22.02.2020, chiedendo a Codesto Ill.mo Tribunale in via preliminare, accertare e dichiarare la piena responsabilità del convenuto conducente e proprietario CP_1 dell'autovettura Fiat 500 tg EG506ZY, nella determinazione del sinistro per cui è causa;
e, per l'effetto, condannare il medesimo e la Compagnia quale impresa CP_1 Controparte_2 garante per la responsabilità civile, convenuti tenuti in solido tra loro, a risarcire tutti i danni subiti dall'attore, sia patrimoniali che non patrimoniali, nella somma complessiva di euro 52.000,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, con rifusione delle spese di lite. I convenuti Sig. e con comparsa di costituzione e CP_1 Controparte_1 risposta del dì 07/01/2021 contestano e impugnano tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo rigettarsi la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite. I fatti, invero, si sono svolti secondo le seguenti modalità ivi descritte: 1) In data 21/10/2011 il Sig. si trovava in sosta con la propria autovettura Fiat 500 tg. EG506ZY CP_1 all'interno dello spazio verde adiacente la Via Q. LI in Campagnano di Roma e dopo aver fatto salire le amiche Sig.re , e , partiva per Parte_2 Persona_1 Persona_2 fermarsi subito dopo pochi metri dove era parcheggiata la Mini Car di proprietà dell'altra sua amica Sig.ra e dove alla sinistra della Fiat 500 si trovava un gruppo di ragazzi;
2) Persona_3 la sig.ra infatti, doveva uscire dal parcheggio e precedere l'auto del Sig. per Per_3 CP_1 allontanarsi insieme in direzione della propria abitazione;
3) proprio mentre il attendeva CP_1 detta manovra, l'attore, veniva sollevato e spintonato da un ragazzo (che poi è stato accertato essere il Sig. , verso la vettura Fiat 500 e ricadendo andava ad urtarla Controparte_3 all'altezza del parafango della ruota anteriore sinistra subendo il trauma dell'arto inferiore a livello del polpaccio sinistro e delle strutture ossee sottostanti e la conseguente rovinosa caduta a terra. 4) Sul posto interveniva la pattuglia dei Carabinieri di Campagnano che redigeva il relativo verbale. Nel corso del giudizio venivano escussi i testi di parte attrice e convenute e, all'esito, veniva disposta CTU medico-legale richiesta da parte attrice. Venivano dapprima escussi i testimoni di parte attrice, Sig. e Sig. Testimone_1 Tes_2
; il primo confermava che “il giorno 21.10.21, alle ore 19.30, in Campagnano di Roma il
[...]
Sig. mentre era intento a parlare con voi amici, presso i giardini antistanti Via Parte_3
Q. LI veniva investito dall'autovettura FIAT 500 tg EG506ZY condotta dal Sig. CP_1
il quale nel fare manovra nella zona dei giardini non si avvedeva della presenza del
[...]
”; il secondo ha confermato le circostanze già narrate dal testimone ed Parte_1 Tes_1 inoltre ha riferito come “in realtà ci davamo delle pacche sulle spalle e lui è indietreggiato di un passo”, ma come sia stata l'auto ad urtare il ragazzo.
Le testi successivamente escusse Sig.re e hanno dichiarato che il Per_1 Per_2 Parte_1 stava scherzando con l'amico e a seguito di uno spintonamento da parte del CP_3 [...]
il andava ad urtare contro l'auto del che era ferma;
l'urto avveniva CP_3 Parte_1 CP_1 contro il parafango anteriore sinistro dell'auto. Nello specifico, la teste ha Per_1 dichiarato che "stavano scherzando e allo spintone il cadeva a terra e si faceva male Parte_1 perché sbatteva contro il parafango" e che "la macchina quando è avvenuto l'urto era ferma". La teste ha confermato che "la macchina era ferma" e che "il giocava con altri Per_2 Parte_1 ragazzi, e veniva preso da e sollevato e spintonato. Andava ad urtare il parafango CP_3 riportando lesioni". All'esito delle prove veniva disposta CTU e all'udienza del 27/06/2022 il Giudice già assegnatario dott.ssa Adriana Mazzacane conferiva al C.T.U. dott.ssa Persona_4
l'incarico di rispondere ai quesiti allegati ed in particolare sulla compatibilità delle lesioni rispetto all'efficienza del trauma. All'udienza del 12/12/2022, dopo dei motivati differimenti, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 17/2/24. Questo giudice -assegnatario dal 21/04/2023- rilevava che l'udienza del 17/02/2024 cadeva di sabato e la differiva a martedì 16/04/2024 per la precisazione delle conclusioni;
infine, considerato il carico del ruolo rilevato gravato da giudizi più risalenti, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 08/04/2025, mentre il fascicolo veniva rimesso al giudice o al collegio per la decisione in data 15/07/2025.
La domanda attrice è suffragata da riscontri probatori certi e attendili. L'area in cui si è verificato l'evento dannoso è adibita a giardino pubblico, come desumibile dal Rapporto in atti mentre il convenuto Sig. ha ivi introdotto l'autovettura FIAT 500 tg EG506ZY, CP_1
a nulla rilevando quanto riferito dalla teste Sig.ra sul punto: “Nello sterrato Persona_1 potevano entrare le macchine mentre ora è un parcheggio”.
Il CTU nella relazione peritale ha affermato che “l'efficienza lesiva necessaria a procurare la lesione appartenga al veicolo in movimento sia pure a velocità minima. In altri termini, le considerazioni espresse inducono a ritenere che le lesioni riportate dal non Parte_1 sembrerebbero compatibili come conseguenza di una sola spinta da parte di un coetaneo contro un'auto ferma.”.
Va pertanto dichiarata la esclusiva responsabilità nella determinazione dell'evento dannoso per negligenza, imprudenza ed inosservanza delle norme sulla circolazione stradale del convenuto Sig. conducente l'autovettura FIAT 500 tg EG506ZY, il quale percorreva un'area CP_1 adibita a giardino pubblico e ha investito il pedone Sig. , all'epoca Parte_1 minorenne, cagionandogli lesioni (“Frattura angolata tibiale e peroneale sinistra”).
Il CTU ha così concluso: ITT 30 gg;
ITP al 50% 60 gg;
I.P. 9%; spese documentate euro 1.100,32; quindi il danno biologico di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità permanente) è pari complessivamente ad € 31.386,11, di cui € 19.344,11 per I.P. 9%; € 1.685,40 per ITT 30 gg;
€ 1.685,40 per ITP al 50% 60 gg;
€ 7.570,88 per Danno morale (33,33%) ed € 1.100,32 per spese. Gli importi per la liquidazione del danno biologico sono stati aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025, decorrenti dal mese di aprile 2025.
Va quindi condannato il convenuto Sig. in solido alla al CP_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 31.386,11 a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore Sig.
, oltre interessi a far data dal mese di aprile 2025. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la responsabilità del convenuto Sig. nella causazione dei danni CP_1 subiti dall'attore;
2) condanna i convenuti Sig. e in persona del legale CP_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore dell'attore Sig. nella complessiva somma di € 31.386,11, Parte_1
come sopra dettagliata, oltre interessi a far data dal mese di aprile 2025;
3) condanna i convenuti Sig. e in persona del legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore Sig. per la complessiva somma di € 12.630,00, Parte_1 di cui € 1.000,00 – oltre oneri accessori-per spese di CTU, € 518,00 per contributo unificato ed € 11.112,00 per onorari, comprensivi di rimborso spese forfettario, IVA e
CPA.;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti Sig. e CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro. Controparte_1
Così deciso in Tivoli, 02/11/2025
Il Giudice dott. Eugenio Gagliano